IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600, recante disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
   Visto   il   primo   comma   dell'art.   8  del  suddetto  decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze;
   Ritenuta  l'opportunita',  in  relazione  all'esigenza  di  talune
categorie  di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per
le dichiarazioni dei redditi, di autorizzare la predisposizione anche
di   speciali   modelli  per  la  compilazione  meccanografica  delle
dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformita' strutturale
dei  modelli  meccanografici  con  quelli  approvati  con decreto del
Ministro  delle  finanze  e  la loro compatibilita' con le necessita'
gestionali della liquidazione delle imposte;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Sono  approvati  gli annessi modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C-H-I,
750/D-D1-E,  750/F-G  e  750/N-P-W nonche' il prospetto relativo alle
operazioni di fusione concernenti la dichiarazione unica agli effetti
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche, dell'imposta sul
reddito  delle  persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi,
da  presentare  nell'anno  1991  dalle  societa'  semplici,  in  nome
collettivo  e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5
del  testo  unico  delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, consistenti
ciascuno in una scheda di quattro facciate.
   I  modelli  750,  750/A,  750/B,  750/C-H-I,  750/F-G  e 750/N-P-W
nonche'  il  prospetto  relativo  alle  operazioni  di fusione devono
essere riprodotti in due esemplari identici.