Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti rettifiche: all'art. 1, comma 5, nel testo dell'art. 58- ter, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, cosi' come aggiunto dal predetto comma 5, dove e' scritto: "... per i reati in ordine ai quali e' stata presentata la collaborazione.", leggasi: "... per i reati in ordine ai quali e' stata prestata la collaborazione."; all'art. 9, comma 1, nel testo dell'art. 20- bis, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, cosi' come introdotto dal predetto comma 1, dove e' scritto: "... per impedire che alcune delle persone indicate nel primo comma giunga ad impossessarsene agevolmente.", leggasi: "... per impedire che alcuna delle persone indicate nel primo comma giunga ad impossessarsene agevolmente.".