IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere ad una modifica delle disposizioni penali del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, attesa l'improcrastinabilita' di un immediato intervento di razionalizzazione e armonizzazione del sistema penale tributario in particolare per cio' che attiene alle piu' lievi fattispecie criminose, anche in funzione di una riduzione di lavoro degli uffici giudiziari rispetto a fattispecie per le quali appare esorbitante il ricorso alla sanzione penale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e' sostituito dai seguenti: "Nei casi previsti nei numeri 1) e 2) del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati e' superiore a trecento milioni di lire e allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, e' superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni. In tali casi non e' ammessa l'oblazione di cui all'articolo 162- bis del codice penale anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 69 del medesimo codice. Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma, ed in quello previsto nel quarto comma, non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, purche' ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nell'ultimo comma del presente articolo; b) i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nelle relative dichiarazioni e sia versata l'imposta globalmente dovuta; c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte; d) le annotazioni, effettuate in violazione dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo d'imposta precedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione e' stata eseguita.".