IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, che stabilisce, in attuazione della direttiva CEE n. 80/778 ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le
caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano e
le concentrazioni minime richieste per le acque destinate al consumo
umano sottoposte a trattamento di addolcimento o dissalazione;
Rilevato che l'art. 8 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 236/88 stabilisce le competenze statali nel settore;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Rilevato che da qualche tempo vengono propagandati e venduti, quali
dispositivi tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua
potabile distribuita, una vasta gamma di apparecchi il cui effetto
puo' esplicarsi sulla durezza e/o sui caratteri organolettici (quali
addolcitori a scambio ionico, filtri meccanici, dosatori di reagenti
chimici, osmotizzatori, filtri a carbone attivo, nonche'
apparecchiature che si basano su principi fisici), che comunque
vengono utilizzati su acque gia' distribuite con caratteristiche di
potabilita';
Rilevato altresi' che tali apparecchi, quando installati
impropriamente e non correttamente gestiti potrebbero dar luogo ad
inconvenienti di ordine igienico-sanitario;
Ritenuto necessario, sentito il Consiglio superiore di Sanita', di:
a) impartire disposizioni tecniche per il corretto impiego di
tali apparecchiature;
b) definire le condizioni generali e speciali che devono essere
rispettate da dette apparecchiature affinche' l'acqua potabile cosi'
trattata non venga addolcita al di sotto dei livelli previsti dalla
normativa vigente e non venga sottoposta a rischi di inquinamento o
di peggioramento della qualita' originaria;
Ribadito che l'acqua potabile deve comunque rispondere ai requisiti
previsti dalla vigente normativa, per cui qualunque intervento
tendente a modificarne le caratteristiche deve essere attentamente
valutato in relazione alla tipologia dell'apparecchio utilizzato ed
all'impiego specifico dell'acqua stessa;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 26 luglio 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/88 (nota n.
400.4/1810/3788 del 21 dicembre 1990);
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle
apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque
potabili.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 236/1988 e' il
seguente:
"Art. 8 (Competenze statali). - 1. Sono di competenza
statale le funzioni concernenti:
a) promozione, consulenza, indirizzo e coordinamento
delle attivita' connesse con l'applicazione del presente
decreto;
b) le modifiche, le variazioni e le integrazioni degli
allegati I, II e III;
c) la predisposizione e l'aggiornamento dei criteri
generali e delle metodologie per il rilevamento delle
caratteristiche delle acque dolci sotterranee, salmastre e
marine da destinare al consumo umano, nonche' dei criteri
per la formazione e l'aggiornamento dei relativi catasti;
d) le norme tecniche per la tutela preventiva e per il
risanamento della qualita' delle acque destinate al consumo
umano, nonche' i criteri generali per la individuazione
delle aree di salvaguardia delle risorse idriche;
e) le norme tecniche per l'installazione degli
impianti di acquedotto;
f) le norme tecniche per la potabilizzazione delle
acque;
g) le norme tecniche per lo scavo, perforazione,
trivellazione, manutenzione, chiusura e riapertura di pozzi
d'acqua;
h) acquisizione ed elaborazione di informazioni sulla
qualita' delle acque destinate al consumo umano.
2. Le competenze statali di cui alle lettere a), b), c)
e d), sono esercitate dal Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro dell'ambiente; la competenza di
cui alla lettera f) e' esercitata dal Ministro della
sanita'; le competenze di cui alle lettere e) e g), sono
esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con i Ministri della sanita' e dell'ambiente".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.