IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che stabilisce, in attuazione della direttiva CEE n. 80/778 ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano e le concentrazioni minime richieste per le acque destinate al consumo umano sottoposte a trattamento di addolcimento o dissalazione; Rilevato che l'art. 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88 stabilisce le competenze statali nel settore; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Rilevato che da qualche tempo vengono propagandati e venduti, quali dispositivi tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita, una vasta gamma di apparecchi il cui effetto puo' esplicarsi sulla durezza e/o sui caratteri organolettici (quali addolcitori a scambio ionico, filtri meccanici, dosatori di reagenti chimici, osmotizzatori, filtri a carbone attivo, nonche' apparecchiature che si basano su principi fisici), che comunque vengono utilizzati su acque gia' distribuite con caratteristiche di potabilita'; Rilevato altresi' che tali apparecchi, quando installati impropriamente e non correttamente gestiti potrebbero dar luogo ad inconvenienti di ordine igienico-sanitario; Ritenuto necessario, sentito il Consiglio superiore di Sanita', di: a) impartire disposizioni tecniche per il corretto impiego di tali apparecchiature; b) definire le condizioni generali e speciali che devono essere rispettate da dette apparecchiature affinche' l'acqua potabile cosi' trattata non venga addolcita al di sotto dei livelli previsti dalla normativa vigente e non venga sottoposta a rischi di inquinamento o di peggioramento della qualita' originaria; Ribadito che l'acqua potabile deve comunque rispondere ai requisiti previsti dalla vigente normativa, per cui qualunque intervento tendente a modificarne le caratteristiche deve essere attentamente valutato in relazione alla tipologia dell'apparecchio utilizzato ed all'impiego specifico dell'acqua stessa; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/88 (nota n. 400.4/1810/3788 del 21 dicembre 1990); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione 1. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 236/1988 e' il seguente: "Art. 8 (Competenze statali). - 1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti: a) promozione, consulenza, indirizzo e coordinamento delle attivita' connesse con l'applicazione del presente decreto; b) le modifiche, le variazioni e le integrazioni degli allegati I, II e III; c) la predisposizione e l'aggiornamento dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci sotterranee, salmastre e marine da destinare al consumo umano, nonche' dei criteri per la formazione e l'aggiornamento dei relativi catasti; d) le norme tecniche per la tutela preventiva e per il risanamento della qualita' delle acque destinate al consumo umano, nonche' i criteri generali per la individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche; e) le norme tecniche per l'installazione degli impianti di acquedotto; f) le norme tecniche per la potabilizzazione delle acque; g) le norme tecniche per lo scavo, perforazione, trivellazione, manutenzione, chiusura e riapertura di pozzi d'acqua; h) acquisizione ed elaborazione di informazioni sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano. 2. Le competenze statali di cui alle lettere a), b), c) e d), sono esercitate dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente; la competenza di cui alla lettera f) e' esercitata dal Ministro della sanita'; le competenze di cui alle lettere e) e g), sono esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'ambiente". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.