IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, che stabilisce, in attuazione della direttiva CEE n.  80/778  ai
sensi  dell'art.  15  della  legge  16  aprile  1987,  n.   183,   le
caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano  e
le concentrazioni minime richieste per le acque destinate al  consumo
umano sottoposte a trattamento di addolcimento o dissalazione; 
  Rilevato che l'art. 8 dello stesso  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 236/88 stabilisce le competenze statali nel settore; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  concernente  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Rilevato che da qualche tempo vengono propagandati e venduti, quali
dispositivi  tendenti  a  migliorare  le  caratteristiche  dell'acqua
potabile distribuita, una vasta gamma di apparecchi  il  cui  effetto
puo' esplicarsi sulla durezza e/o sui caratteri organolettici  (quali
addolcitori a scambio ionico, filtri meccanici, dosatori di  reagenti
chimici,   osmotizzatori,   filtri   a   carbone   attivo,    nonche'
apparecchiature che si  basano  su  principi  fisici),  che  comunque
vengono utilizzati su acque gia' distribuite con  caratteristiche  di
potabilita'; 
  Rilevato  altresi'   che   tali   apparecchi,   quando   installati
impropriamente e non correttamente gestiti potrebbero  dar  luogo  ad
inconvenienti di ordine igienico-sanitario; 
  Ritenuto necessario, sentito il Consiglio superiore di Sanita', di: 
    a) impartire disposizioni tecniche per  il  corretto  impiego  di
tali apparecchiature; 
    b) definire le condizioni generali e speciali che  devono  essere
rispettate da dette apparecchiature affinche' l'acqua potabile  cosi'
trattata non venga addolcita al di sotto dei livelli  previsti  dalla
normativa vigente e non venga sottoposta a rischi di  inquinamento  o
di peggioramento della qualita' originaria; 
  Ribadito che l'acqua potabile deve comunque rispondere ai requisiti
previsti  dalla  vigente  normativa,  per  cui  qualunque  intervento
tendente a modificarne le caratteristiche  deve  essere  attentamente
valutato in relazione alla tipologia dell'apparecchio  utilizzato  ed
all'impiego specifico dell'acqua stessa; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 26 luglio 1990; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n.  400/88  (nota  n.
400.4/1810/3788 del 21 dicembre 1990); 
 
                                ADOTTA 
                       il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
 
  1.  Le  presenti  disposizioni  si  applicano  esclusivamente  alle
apparecchiature ad uso  domestico  per  il  trattamento  delle  acque
potabili. 
 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - Il testo dell'art. 8 del  D.P.R.  n.  236/1988  e'  il
          seguente: 
             "Art. 8 (Competenze statali). - 1.  Sono  di  competenza
          statale le funzioni concernenti: 
               a) promozione, consulenza, indirizzo  e  coordinamento
          delle attivita' connesse con  l'applicazione  del  presente
          decreto; 
               b) le modifiche, le variazioni e le integrazioni degli
          allegati I, II e III; 
               c) la predisposizione e  l'aggiornamento  dei  criteri
          generali e  delle  metodologie  per  il  rilevamento  delle
          caratteristiche delle acque dolci sotterranee, salmastre  e
          marine da destinare al consumo umano, nonche'  dei  criteri
          per la formazione e l'aggiornamento dei relativi catasti; 
               d) le norme tecniche per la tutela preventiva e per il
          risanamento della qualita' delle acque destinate al consumo
          umano, nonche' i criteri  generali  per  la  individuazione
          delle aree di salvaguardia delle risorse idriche; 
               e)  le  norme  tecniche  per   l'installazione   degli
          impianti di acquedotto; 
               f) le norme tecniche  per  la  potabilizzazione  delle
          acque; 
               g) le  norme  tecniche  per  lo  scavo,  perforazione,
          trivellazione, manutenzione, chiusura e riapertura di pozzi
          d'acqua; 
               h) acquisizione ed elaborazione di informazioni  sulla
          qualita' delle acque destinate al consumo umano. 
             2. Le competenze statali di cui alle lettere a), b),  c)
          e d),  sono  esercitate  dal  Ministro  della  sanita',  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente;  la  competenza  di
          cui alla  lettera  f)  e'  esercitata  dal  Ministro  della
          sanita'; le competenze di cui alle lettere e)  e  g),  sono
          esercitate dal Ministro dei lavori  pubblici,  di  concerto
          con i Ministri della sanita' e dell'ambiente". 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.