IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  Vista  la  legge  14  agosto  1982,  n. 610, di riordinamento della
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo -  A.I.M.A.,
ed  in  particolare  l'art. 8, terzo comma, che prevede la competenza
del consiglio di amministrazione dell'Azienda,  sentito  il  comitato
consultivo  nazionale,  a  stabilire i requisiti di idoneita' tecnica
necessaria e le modalita' per la iscrizione all'albo degli assuntori,
secondo  le  specifiche  categorie  merceologiche,  sulla  base delle
condizioni generali di assuntoria;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
Presidente  dell'A.I.M.A.,  del  12  aprile  1984,   pubblicato   nel
supplemento  n.  21 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale  e'  stato  istituito  presso
l'A.I.M.A.   l'albo  degli  assuntori  secondo  specifiche  categorie
merceologiche;
  Visti  i  requisiti  di idoneita' tecnica necessaria e le modalita'
per l'iscrizione  all'albo  degli  assuntori  secondo  le  specifiche
categorie  merceologiche,  stabiliti dal consiglio di amministrazione
dell'A.I.M.A. nella riunione del 20 marzo 1984 e riportati  in  calce
al menzionato decreto del 12 aprile 1984;
  Ravvisata   l'opportunita'   di  apportare  modifiche  ai  suddetti
"requisiti"  dettate  dalle  riscontrate   esigenze   di   assicurare
corrispondenza   tra   bacini  di  produzione  e  relative  capacita'
ricettive  iscritte  all'albo,  di  istituire,  ferme   restando   le
competenze previste in materia dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, un
apposito comitato con il compito di provvedere all'esame di tutte  le
questioni  inerenti alla tenuta dell'albo, di rideterminare i criteri
tecnici ed economici per la valutazione delle  domande  d'iscrizione,
di  rendere  obbligatoria  e  generalizzata trasmissione alla Azienda
delle informazioni relative alla gestione dei magazzini attraverso un
sistema di elaborazione dati predisposto dall'A.I.M.A.;
  Visto   il   documento   predisposto   dalla   Direzione   generale
dell'A.I.M.A. che fissa le  nuove  norme  per  regolare  l'iscrizione
all'albo   degli  assuntori  dell'azienda  con  l'introduzione  delle
modifiche sopra riportate;
  Esaminato  lo  schema  di  provvedimento sui requisiti di idoneita'
tecnica necessaria e le modalita'  per  l'iscrizione  all'albo  degli
assuntori  secondo  le specifiche categorie merceologiche, sul quale,
ai sensi del citato art. 8, terzo comma, della legge 14 agosto  1982,
n.  610,  e'  stato  emesso parere favorevole dal comitato consultivo
nazionale;
  Nella riunione del 13 dicembre 1990;
                               Delibera
in  relazione  a  quanto  esposto  nelle  premesse,  l'approvazione e
l'esecuzione dell'allegato atto riguardante i requisiti di  idoneita'
tecnica  necessaria  e  le  modalita' per l'iscrizione all'albo degli
assuntori dell'A.I.M.A., secondo specifiche categorie  merceologiche,
in sostituzione di quelli stabiliti con la precedente delibera del 20
marzo  1984  e  riportati  in   calce   al   decreto   del   Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste, 12 aprile 1984, che ha istituito
presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori.
   Roma, 13 dicembre 1990
                                                   (Seguono le firme)