1.  La manovra economico-finanziaria per il 1991 e per il triennio
1991-93   approvata   dal   Parlamento   costituisce   un   obiettivo
miglioramento  complessivo del processo di formazione delle decisioni
di finanza pubblica: per la prima volta, infatti, la  manovra  decisa
dal  Parlamento  puo'  contare  sulla  completezza dei suoi contenuti
sostanziali e formali, attraverso l'avvenuta emanazione, entro il  31
dicembre  del  1990,  dell'intera serie dei provvedimenti legislativi
che  la  compongono  (legge  finanziaria,   legge   di   bilancio   e
provvedimenti collegati).
   Come   e'  stato  riconosciuto  anche  in  sede  parlamentare,  la
circostanza conferisce maggiore efficacia al complessivo  insieme  di
strumenti  di politica economica gia' originariamente prefigurati nel
documento di programmazione economico-finanziaria del maggio 1990.
   D'altro  canto,  i  positivi  risultati  ottenuti,  in  termini di
contenimento delle spese, nella concreta gestione del bilancio  1990,
hanno  consentito  un  migliore  controllo del fabbisogno del settore
statale, sia pure in  presenza  di  un  rallentamento  dell'attivita'
economica verificatosi nella seconda parte dell'anno, dovuto in parte
a fattori di origine esogena.
   Sulla  base  delle  prime  valutazioni,  ne  e'  derivato  che  il
fabbisogno complessivo del settore statale in termini di cassa si  e'
situato intorno ai 141 mila miliardi, in misura cioe' sostanzialmente
coincidente con quanto previsto in sede di relazione  previsionale  e
programmatica;  in  rapporto  al  P.I.L.,  il  risultato manifesta un
ulteriore progresso nel processo di rientro gia' avviato negli ultimi
anni  (10,7 per cento nel 1990 rispetto all'11,1 per cento del 1989).
La positiva evoluzione presenta un ulteriore significativo indicatore
nel  fabbisogno  primario,  al netto cioe' degli interessi, che si e'
ridotto intorno ai 15.000 miliardi rispetto ai  26.365  miliardi  del
1989,  passando  dal  2,22%  al  1,14%  del  P.I.L.  in  linea con le
previsioni programmatiche aggiornate.
   Quanto precede conferma l'esigenza di proseguire nell'impostazione
data lo scorso anno alla gestione dei  conti  pubblici,  al  fine  di
assicurare  fin dall'inizio della nuova gestione la definizione di un
insieme  di  comportamenti  ai  quali  devono  conformarsi  tutte  le
amministrazioni dello Stato e del piu' ampio comparto pubblico.
   Tali   comportamenti   dovranno   riguardare   anche  le  gestioni
decentrate di spesa svolte tramite funzionari delegati o  istituzioni
dotate  di  autonomia  amministrativo-contabile,  per  conseguire gli
obiettivi stabiliti nella manovra decisa dal Parlamento.
   La  delicatezza  del passaggio gestionale prefigurato per il 1991,
ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma  di
Governo,  rende  ancor  piu' cogente l'individuazione di una linea di
gestione rigorosa della spesa pubblica, per  meglio  controllarne  la
dinamica  e  in  tal  modo  rendere  piu' agevole il contenimento del
fabbisogno nei limiti prefissati.
   Il  governo della spesa richiede in primo luogo la predisposizione
di strumenti volti all'immediata ed  efficace  autolimitazione  e  al
controllo  delle  decisioni  lungo  un  arco temporale della gestione
sufficientemente  ampio,  durante  il  quale  verra'   proseguito   e
perfezionato  l'attento  monitoraggio  degli  andamenti mensili delle
entrate e delle spese, in maniera tale da verificare costantemente la
coerenza  degli andamenti in atto con gli obiettivi prefissati. A tal
fine, dal lato delle entrate, accogliendo anche indicazioni emerse in
sede  parlamentare  in  occasione dell'approvazione della manovra, si
dara' tempestivamente luogo all'istituzione di un osservatorio  sulle
entrate,  con  la  partecipazione  dei  Ministeri  delle finanze, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e  della  Banca
d'Italia.
   2.   La   presente   direttiva   individua   ai  predetti  fini  i
comportamenti sottoelencati, in ordine ai quali i Ministri o le altre
autorita' istituzionali dovranno assicurare, per quanto di competenza
e sotto la diretta responsabilita' dei direttori generali,  la  piena
osservanza  da  parte  delle amministrazioni dello Stato e degli enti
del settore pubblico allargato nella concreta  gestione  della  spesa
per il 1991:
     a) relativamente alle spese discrezionali per acquisto di beni e
servizi,  limitare  mediamente  al  venticinque   per   cento   degli
stanziamenti  complessivi  l'assunzione di impegni nel primo semestre
dell'anno in corso, con esclusione di quelle il  cui  pagamento  deve
necessariamente  avvenire a scadenze determinate in virtu' di accordi
internazionali o comunitari, nonche' di contratti o convenzioni  gia'
stipulati.  La  misura  e' diretta a rendere piu' agevole la puntuale
applicazione dell'art. 6 del decreto-legge n. 65/89, convertito dalla
legge  n.  155/8/9, recante disposizioni in materia finanza pubblica.
Come e' noto, la norma introduce il limite del  cinquanta  per  cento
dello  stanziamento per l'assunzione di impegni di spese correnti nel
primo semestre dell'esercizio;
     b)  con  riferimento  alle  spese del conto capitale previste da
leggi  pluriennali,  adottare,   negli   atti   e   nelle   procedure
propedeutiche  all'assunzione degli impegni, comportamenti funzionali
al rispetto integrale del disposto dell'art. 2, comma 8, della  legge
finanziaria  n.  405/90,  che  introduce, per l'amministrazione dello
Stato e per gli enti pubblici interessati, specifici e  diversificati
limiti   di   impegnabilita'   nell'anno  in  corso  a  carico  delle
autorizzazioni di spesa previste per gli esercizi futuri;
     c)  relativamente  alle spese per trasferimenti, limitare per il
primo  semestre  l'assunzione  di  impegni  alle  sole   assegnazioni
espressamente autorizzate da leggi specifiche;
     d)  quanto  all'utilizzo  degli accantonamenti per provvedimenti
legislativi,  inseriti  nei  fondi   speciali,   le   amministrazioni
interessate,   nello   svolgimento  della  loro  attivita',  potranno
sottoporre all'approvazione del Consiglio  dei  Ministri  i  relativi
disegni  di legge soltanto previa autorizzazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri,  sentito  il  Ministro  del  tesoro;  analoga
autorizzazione  e'  richiesta  per  l'assenso da parte del Governo ad
iniziative parlamentari  comportanti  oneri  ancorche'  previsti  nei
fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso;
     e)  fermi restando i limiti fissati nelle precedenti lettere per
i capitoli di spesa aventi residui di stanziamento alla data  del  31
dicembre   1990,   subordinare   l'impegno  delle  autorizzazioni  di
competenza al completo  utilizzo  delle  predette  disponibilita'  in
conto residui;
     f)   relativamente   alle  operazioni  della  Cassa  depositi  e
prestiti, nel primo  semestre  dell'anno  gli  atti  e  le  procedure
concernenti  i mutui dovranno essere regolati in modo da limitarne le
concessioni  al  trenta  per   cento   di   quelle   complessivamente
autorizzate  per  l'anno 1991 dal decreto-legge n. 310 del 31 ottobre
1990, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  n.  403  del  22
dicembre  1990,  ragguagliandole  in  via presuntiva e prudenziale al
limite inferiore di 8.000 miliardi previsto nell'indicata  normativa.
   Le  erogazioni  in  termini  di  cassa  saranno,  contestualmente,
contenute  entro  il  limite  del  quaranta  per  cento  dell'importo
previsto per il 1991;
     g) con riguardo alle disponibilita' degli enti pubblici regolate
dalle norme  sulla  tesoreria  unica,  si  richiamano  le  istruzioni
emanate  in data 10 febbraio 1990 dal Ministro del tesoro, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1990, n. 36;
     h)  quanto  alle  gestioni  fuori bilancio delle amministrazioni
dello Stato e degli enti ed organismi che gestiscono fondi per  conto
dello  Stato,  nel  primo semestre i prelievi dai rispettivi conti di
tesoreria, centrale o provinciale, non potranno  mediamente  superare
l'importo dello stesso periodo dell'anno precedente.
   Per quanto riguarda gli enti del settore pubblico allargato dotati
di particolare autonomia (regioni,  province,  comuni),  la  presente
direttiva  costituisce  indirizzo volto al conseguimento di obiettivi
di interesse nazionale  per  la  cui  attuazione  le  amministrazioni
interessate  adottano  atti coerenti, da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione della presente direttiva.