Il MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva  dei
documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;
  Visto  il  proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  in
data   29   marzo   1979   con  il  quale  sono  state  approvate  le
caratteristiche  della  pellicola  destinata  alla   fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
  Visto  l'art. 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
leggi regionali di applicazione;
  Vista  la richiesta n. 7618/AO/dmg dell'11 maggio 1990 del presidio
ospedaliero della XIII unita' sanitaria locale GE/4 di Genova;
  Considerato  che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta -
non sono compresi  nelle  categorie  escluse  dalla  fotoriproduzione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione della commissione di cui all'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Il  presidio ospedaliero della XIII unita' sanitaria locale GE/4 di
Genova e' autorizzato ad avvalersi della facolta' di cui all'art.  25
della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte
nel periodo 1› gennaio 1973 al  31  dicembre  1979  dell'ex  istituto
ortopedico "S. Giorgio".
  Le  modalita'  di  riproduzione  ed i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La  pellicola  da  usare,  fermo  restando  che sara' costituito un
originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti
riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche  tecniche  prescritte
dal  decreto  ministeriale  29  marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti dopo che siano
trascorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 8 gennaio 1991
                                               Il Ministro: FACCHIANO