Il MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva  dei
documenti   di   archivio   e   di   altri   atti   delle   pubbliche
amministrazioni;
  Visto  il  proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  in
data   29   marzo   1979   con  il  quale  sono  state  approvate  le
caratteristiche  della  pellicola  destinata  alla   fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
  Visto il decreto legislativo del 20 novembre 1990, n. 356;
  Vista  la richiesta della Cassa di risparmio di Roma n. 3073 del 25
maggio 1989;
  Considerato  che  gli  atti e documenti oggetto della richiesta non
sono  compresi  nelle  categorie   escluse   dalla   fotoriproduzione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione della commissione di cui all'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro del tesoro;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  Cassa  di  risparmio  di Roma e' autorizzata ad avvalersi della
facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per  i
documenti   decorrenti  dal  1›  luglio  1989  che  costituiscono  la
categoria  "Polizze  di  pegno"  e  relativi   documenti   contabili,
contraddistinti  come  di  seguito  indicato:  mod.  MH40060.6;  mod.
MR09940.5; mod.  MR09882.3;  mod.  ME00510.6;  mod.  MP10251.1;  mod.
MP10770.7;  mod.  MR01011.8;  mod.  MR01311.6;  mod.  MR01361.1; mod.
MR08780.6; mod.  MR09611.4;  mod.  MR10371.7;  mod.  MR12952.7;  mod.
MP10750.3; mod. MP10751.1; mod. MP10752.9; mod. MR11060.9.
  Le  modalita'  di  riproduzione  ed i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La  pellicola  da  usare,  fermo  restando  che sara' costituito un
originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti
riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche  tecniche  prescritte
dal  decreto  ministeriale  29  marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata le
fotoriproduzione  sostitutiva,  possono  essere   distrutti   se   si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.