LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con  regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497 presentata dall'E.N.E.L  -  zona  est  Bergamo  per  la
realizzazione  di  elettrodotto  15  kV su area ubicata nel comune di
Valbondione (Bergamo) e nel comune di Vilminore di  Scalve  (Bergamo)
mappale  5/a  foglio 17, mappali. 65 - 66 - 69 - 1703, foglio 24, del
comune censuario di Lizzola, mappali 1468  -  1470  -  1907  -  1909,
foglio  15  del  comune  censuario di Oltrepovo, sottoposta a vincolo
paesaggistico in forza dell'art. 1, lettere d) e g),  della  legge  8
agosto  1985, n. 431, nonche' gravata da vincolo di immodificabilita'
ed inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1- ter della  legge  8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
13-15, individuato con deliberazione di giunta regionale  n.  IV/3859
del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in  argomento,
diretta  al  soddisfacimento  di  interessi pubblici, consistenti nel
migliorare e potenziare il servizio elettrico;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti  interessi  pubblici ad essa sottesi, i quali
rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta  regionale  non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8  agosto  1985,  n.  431:  cio'  in  considerazione  del
limitato impatto ambientale delle opere;
  Atteso  che  si  e'  provveduto, relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulta  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che
urbanistico ed economico sociale,  propri  della  proposta  di  piano
paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge  8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata  dall'opera   in   oggetto,   dall'ambito   territoriale,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
  1)  di  stralciare,  per  le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune di Valbondione (Bergamo) e nel comune di Vilminore
di  Scalve (Bergamo), mapp. 5/a foglio 17, mappali 65 - 66 - 69 1703,
foglio 24 del comune censuario di Lizzola, mappali 1468 - 1470 - 1907
-  1909,  foglio  15  del  comune censuario di Oltrepovo, dall'ambito
territoriale  n.  13-15,  individuato  con  deliberazione  di  giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza  dello stralcio disposto al
punto 1)  della  presente  deliberazione,  l'ambito  territoriale  n.
13-15,  individuato  con  la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10
dicembre 1985;
 3)  di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12  del  regolamento  3
giugno  1940,  n.  1357  e  nel  Bollettino  ufficiale  della regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1,  primo  comma  della  legge
regionale  17  maggio  1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  4)  di inviare al sindaco del comune di Valbondione (Bergamo) e del
comune  di  Vilminore  di  Scalve  (Bergamo)  copia  della   Gazzetta
Ufficiale,  contenente  la presente deliberazione, affinche' provveda
ad affiggerla all'albo comunale; il comune  stesso  dovra'  tenere  a
disposizione  degli interessati copia della Gazzetta Ufficiale con la
relativa planimetria, ai sensi dell'art.  4  della  legge  29  giugno
1939, n. 1497.
   Milano, 3 agosto 1990
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO