LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti  i  decreti  legislativi  luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.
347, e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283, e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni;
  Visto il provvedimento CIP n. 7/1989 del 28 febbraio 1989;
  Considerata  l'opportunita'  di  definire in modo univoco i criteri
per la determinazione obbiettiva di un  limite  entro  il  quale  gli
operatori   possono  fissare  liberamente  i  prezzi  di  listino  in
relazione alla propria situazione aziendale, al fine di consentire il
rapido   adeguamento   delle  quotazioni  interne  all'andamento  del
mercato;
  Ritenuto   di   dover   fronteggiare   la  particolare  congiuntura
internazionale con un piu' efficace intervento della Cassa conguaglio
GPL anche al fine di alleggerire la pressione sui prezzi interni;
  Considerata  l'urgenza  (art.  3  del  decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);
                              Delibera:
  1)  I  prezzi  di vendita dei gas di petrolio liquefatti (GPL) sono
liberamente determinati dalle imprese che, direttamente o  attraverso
societa' controllate, immettono il prodotto sul mercato interno; essi
sono  praticabili  qualora  non  risultino  superiori  a  quelli   di
riferimento  ricavabili  da  un calcolo mensile effettuato sulla base
dei seguenti criteri:
   a) Prezzo franco partenza butano:
   si  assume  la  media  aritmetica delle quotazioni FOB/CIF MED/NWE
pubblicate  dal  Platt's  LPG  Gaswire  e  riferite  alla   settimana
precedente l'elaborazione. I valori vengono aumentati di 30 L./kg per
commercializzazione e sovrapprezzo Cassa conguaglio.
   b) Prezzo franco partenza propano:
   si  assume  la  media aritmetica delle quotazioni FOB (contratti),
pubblicate dal Platt's LPG Gaswire e comunicate alla  segreteria  del
CIP  ufficialmente dall'Azienda di Stato, valide per il mese in corso
maggiorate  di  30  (dollaro)/tonn.  per  nolo  e  di  70  L./kg  per
logistica, commercializzazione e Cassa conguaglio.
  La  conversione  in  lire  delle  quotazioni avviene sulla base del
cambio medio UIC L./(dollaro) della settimana precedente.
   c) Prezzo franco partenza miscela GPL:
   si  assume  la media aritmetica dei risultati di cui al punto a) e
al punto b).
   d)  I  prezzi di riferimento al consumo del GPL, in bombole fino a
24 kg, franco negozio, e del GPL autotrazione si ottengono  sommando,
al  prezzo  franco  partenza  della  miscela  di  cui  al  punto  c),
rispettivamente le seguenti quote di distribuzione: L./kg 711 e L./kg
233 ed aggiungendo le relative imposte.
  Per  il  prezzo  di  riferimento  in  L./lt del GPL autotrazione si
assume la densita' convenzionale di 0,550 kg/lzt.
    e) I prezzi di riferimento al consumo, franco negozio del propano
in bombole oltre 24 kg e sfuso  per  piccoli  serbatoi  si  ottengono
sommando  al prezzo franco partenza del propano di cui al punto b) le
seguenti quote di distribuzione: L./kg 669 e L./kg 555 e  aggiungendo
le relative imposte.
  Per  il  prezzo  di  riferimento  in  L./lt del propano per piccoli
serbatoi si assume la densita' convenzionale di 0,520 kg/lt.
   f)  Le  quote  di  distribuzione,  comprensive  dei  margini per i
dettaglianti  concordati  fra  le  imprese  e  le  organizzazioni  di
categoria  piu'  rappresentative,  saranno  verificate annualmente ad
aprile sulla base dell'indice ISTAT dei  prezzi  al  consumo,  tenuto
conto dei recuperi di produttivita'.
  I  prezzi  di  vendita superiori ai prezzi di riferimento, anche in
conseguenza  di  una  riduzione  di  questi  ultimi,  devono   essere
preventivamente  autorizzati  dal MinistroPresidente delegato del CIP
sulla base di listini adeguatamente motivati presentati dalle imprese
interessate.
  2)  Le imprese che, direttamente o attraverso societa' controllate,
immettono sul mercato quantitativi di GPL complessivamente  superiori
a  25.000  tonnellate  annue  sono,  comunque,  tenute  a  comunicare
mensilmente alla segreteria del CIP:
   i  prezzi  minimi  e  massimi  praticati  e  le relative quantita'
vendute, per i diversi canali di vendita, nel mese precedente;
   i  listini  di  vendita per ogni fase di scambio. Questi, inoltre,
devono essere adeguatamente pubblicizzati sulla  stampa  nazionale  o
locale a seconda del carattere pluriregionale o locale dell'attivita'
di  distribuzione  esercitata,  nonche'  attraverso  altri   analoghi
strumenti di informazione.
  3)  Tutte le imprese operanti sul mercato sono tenute ad adottare i
seguenti criteri di pubblicizzazione dei prezzi:
   per  le vendite di GPL alle pompe, mediante cartelli preavvisatori
situati all'entrata del punto vendita e  ben  visibili  dalla  strada
(che  dovranno  contenere  anche  l'indicazione  della  densita'  del
prodotto).
   per  le  vendite  di GPL in bombole, mediante cartelli situati ben
visibili del magazzino del rivenditore recanti il prezzo  di  vendita
franco negozio del rivenditore e franco domicilio del cliente, per le
singole marche, ed il peso  netto  del  prodotto  contenuto,  nonche'
mediante etichetta sulle bombole.
  E'  vietata  la  vendita di bombole, anche a domicilio del cliente,
sprovviste di detta etichetta.
  4)  Per  un  ulteriore  periodo  di sperimentazione rimangono ferme
competenze e funzioni della Cassa conguaglio GPL, come  regolamentate
dal  provvedimento  CIP  n.  50  del  15  dicembre  1982 e successive
modifiche.
  La  Cassa  provvedera' ad erogare i contributi nei limiti dei fondi
derivanti  dal  sovraprezzo  imposto,  nelle  sottoindicate   misure;
eventuali  eccedenze  che  dovessero  formarsi,  dovranno affluire al
bilancio d'entrata dello Stato:
 
    a) prodotto proveniente via terra  . . . . . . . . . . . L./kg 55
    b) prodotto proveniente via mare:
 1) Sicilia, Sardegna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   20
    2) provenienze Mediterraneo  . . . . . . . . . . . . . .   "   40
    3) provenienze extra Mediterraneo  . . . . . . . . . . .   "   55
  Sono  ammessi  al  rimborso  della  Cassa  conguaglio  GPL  tutti i
quantitativi importati o cabotati dalle isole nel  mese  di  febbraio
1991.
  Il provvedimento CIP n. 7 del 28 febbraio 1989 e' abrogato.
  Il  presente provvedimento, avente carattere sperimentale, entra in
vigore il 4 febbraio 1991.
   Roma, 30 gennaio 1991
 
                      Il Ministro dell'industria, del commercio
                     e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                      BATTAGLIA