LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il provvedimento CIP n. 7/1989 del 28 febbraio 1989; Considerata l'opportunita' di definire in modo univoco i criteri per la determinazione obbiettiva di un limite entro il quale gli operatori possono fissare liberamente i prezzi di listino in relazione alla propria situazione aziendale, al fine di consentire il rapido adeguamento delle quotazioni interne all'andamento del mercato; Ritenuto di dover fronteggiare la particolare congiuntura internazionale con un piu' efficace intervento della Cassa conguaglio GPL anche al fine di alleggerire la pressione sui prezzi interni; Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944); Delibera: 1) I prezzi di vendita dei gas di petrolio liquefatti (GPL) sono liberamente determinati dalle imprese che, direttamente o attraverso societa' controllate, immettono il prodotto sul mercato interno; essi sono praticabili qualora non risultino superiori a quelli di riferimento ricavabili da un calcolo mensile effettuato sulla base dei seguenti criteri: a) Prezzo franco partenza butano: si assume la media aritmetica delle quotazioni FOB/CIF MED/NWE pubblicate dal Platt's LPG Gaswire e riferite alla settimana precedente l'elaborazione. I valori vengono aumentati di 30 L./kg per commercializzazione e sovrapprezzo Cassa conguaglio. b) Prezzo franco partenza propano: si assume la media aritmetica delle quotazioni FOB (contratti), pubblicate dal Platt's LPG Gaswire e comunicate alla segreteria del CIP ufficialmente dall'Azienda di Stato, valide per il mese in corso maggiorate di 30 (dollaro)/tonn. per nolo e di 70 L./kg per logistica, commercializzazione e Cassa conguaglio. La conversione in lire delle quotazioni avviene sulla base del cambio medio UIC L./(dollaro) della settimana precedente. c) Prezzo franco partenza miscela GPL: si assume la media aritmetica dei risultati di cui al punto a) e al punto b). d) I prezzi di riferimento al consumo del GPL, in bombole fino a 24 kg, franco negozio, e del GPL autotrazione si ottengono sommando, al prezzo franco partenza della miscela di cui al punto c), rispettivamente le seguenti quote di distribuzione: L./kg 711 e L./kg 233 ed aggiungendo le relative imposte. Per il prezzo di riferimento in L./lt del GPL autotrazione si assume la densita' convenzionale di 0,550 kg/lzt. e) I prezzi di riferimento al consumo, franco negozio del propano in bombole oltre 24 kg e sfuso per piccoli serbatoi si ottengono sommando al prezzo franco partenza del propano di cui al punto b) le seguenti quote di distribuzione: L./kg 669 e L./kg 555 e aggiungendo le relative imposte. Per il prezzo di riferimento in L./lt del propano per piccoli serbatoi si assume la densita' convenzionale di 0,520 kg/lt. f) Le quote di distribuzione, comprensive dei margini per i dettaglianti concordati fra le imprese e le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, saranno verificate annualmente ad aprile sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, tenuto conto dei recuperi di produttivita'. I prezzi di vendita superiori ai prezzi di riferimento, anche in conseguenza di una riduzione di questi ultimi, devono essere preventivamente autorizzati dal MinistroPresidente delegato del CIP sulla base di listini adeguatamente motivati presentati dalle imprese interessate. 2) Le imprese che, direttamente o attraverso societa' controllate, immettono sul mercato quantitativi di GPL complessivamente superiori a 25.000 tonnellate annue sono, comunque, tenute a comunicare mensilmente alla segreteria del CIP: i prezzi minimi e massimi praticati e le relative quantita' vendute, per i diversi canali di vendita, nel mese precedente; i listini di vendita per ogni fase di scambio. Questi, inoltre, devono essere adeguatamente pubblicizzati sulla stampa nazionale o locale a seconda del carattere pluriregionale o locale dell'attivita' di distribuzione esercitata, nonche' attraverso altri analoghi strumenti di informazione. 3) Tutte le imprese operanti sul mercato sono tenute ad adottare i seguenti criteri di pubblicizzazione dei prezzi: per le vendite di GPL alle pompe, mediante cartelli preavvisatori situati all'entrata del punto vendita e ben visibili dalla strada (che dovranno contenere anche l'indicazione della densita' del prodotto). per le vendite di GPL in bombole, mediante cartelli situati ben visibili del magazzino del rivenditore recanti il prezzo di vendita franco negozio del rivenditore e franco domicilio del cliente, per le singole marche, ed il peso netto del prodotto contenuto, nonche' mediante etichetta sulle bombole. E' vietata la vendita di bombole, anche a domicilio del cliente, sprovviste di detta etichetta. 4) Per un ulteriore periodo di sperimentazione rimangono ferme competenze e funzioni della Cassa conguaglio GPL, come regolamentate dal provvedimento CIP n. 50 del 15 dicembre 1982 e successive modifiche. La Cassa provvedera' ad erogare i contributi nei limiti dei fondi derivanti dal sovraprezzo imposto, nelle sottoindicate misure; eventuali eccedenze che dovessero formarsi, dovranno affluire al bilancio d'entrata dello Stato: a) prodotto proveniente via terra . . . . . . . . . . . L./kg 55 b) prodotto proveniente via mare: 1) Sicilia, Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 2) provenienze Mediterraneo . . . . . . . . . . . . . . " 40 3) provenienze extra Mediterraneo . . . . . . . . . . . " 55 Sono ammessi al rimborso della Cassa conguaglio GPL tutti i quantitativi importati o cabotati dalle isole nel mese di febbraio 1991. Il provvedimento CIP n. 7 del 28 febbraio 1989 e' abrogato. Il presente provvedimento, avente carattere sperimentale, entra in vigore il 4 febbraio 1991. Roma, 30 gennaio 1991 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA