IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE E IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 10, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito in legge 5 maggio 1989, n. 160; Visto il decreto 19 luglio 1989 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1989; Visto il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni in legge 26 giugno 1990, n. 165, concernente "Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti", il quale all'art. 12, comma 6, stabilisce che il Ministro della marina mercantile indichi con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, i criteri per l'adeguamento dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, e che abroga il comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 1989, n. 160; Decreta: Art. 1. 1. I canoni derivanti dall'applicazione delle tabelle previste dall'art. 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni in legge 1 dicembre 1981, n. 692, e relative agli anni fino al 1988, ancorche' non ancora approvate ai sensi dell'articolo stesso, s'intendono definitivi. Analoga natura di definitivita' e' attribuito anche ai canoni per i quali non sia ancora intervenuto il concerto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501. 2. Per l'anno 1990 i canoni per le concessioni di aree demaniali marittime e specchi acquei sono determinati dalle intendenze di finanza, d'intesa con le capitanerie di porto e sentite le amministrazioni comunali territorialmente competenti, moltiplicando per i coefficienti indicati nei successivi articoli 2, 3 e 5 i canoni dovuti nell'anno 1988 ivi compresi quelli definitivi ai sensi del comma 1. Ove siano mutate le dimensioni della concessione rispetto a quelle dell'anno di riferimento, la rideterminazione sara' proporzionale all'area concessa.