IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 10, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,
convertito in legge 5 maggio 1989, n. 160;
Visto il decreto 19 luglio 1989 del Ministro della marina
mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, registrato alla
Corte dei conti il 25 novembre 1989;
Visto il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con
modificazioni in legge 26 giugno 1990, n. 165, concernente
"Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e
di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti", il
quale all'art. 12, comma 6, stabilisce che il Ministro della marina
mercantile indichi con proprio decreto, da emanare di concerto con il
Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, i criteri per
l'adeguamento dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze
demaniali marittime, e che abroga il comma 2 dell'art. 10 del
decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni in
legge 5 maggio 1989, n. 160;
Decreta:
Art. 1.
1. I canoni derivanti dall'applicazione delle tabelle previste
dall'art. 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con
modificazioni in legge 1 dicembre 1981, n. 692, e relative agli anni
fino al 1988, ancorche' non ancora approvate ai sensi dell'articolo
stesso, s'intendono definitivi.
Analoga natura di definitivita' e' attribuito anche ai canoni per i
quali non sia ancora intervenuto il concerto previsto dall'art. 2,
comma 3, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.
2. Per l'anno 1990 i canoni per le concessioni di aree demaniali
marittime e specchi acquei sono determinati dalle intendenze di
finanza, d'intesa con le capitanerie di porto e sentite le
amministrazioni comunali territorialmente competenti, moltiplicando
per i coefficienti indicati nei successivi articoli 2, 3 e 5 i canoni
dovuti nell'anno 1988 ivi compresi quelli definitivi ai sensi del
comma 1. Ove siano mutate le dimensioni della concessione rispetto a
quelle dell'anno di riferimento, la rideterminazione sara'
proporzionale all'area concessa.