IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                                  E
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  10,  comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,
convertito in legge 5 maggio 1989, n. 160;
  Visto   il  decreto  19  luglio  1989  del  Ministro  della  marina
mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, registrato alla
Corte dei conti il 25 novembre 1989;
  Visto  il  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90, convertito con
modificazioni  in  legge  26  giugno  1990,   n.   165,   concernente
"Disposizioni  in materia di determinazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore  aggiunto  e
di  contenzioso  tributario,  nonche' altre disposizioni urgenti", il
quale all'art. 12, comma 6, stabilisce che il Ministro  della  marina
mercantile indichi con proprio decreto, da emanare di concerto con il
Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro,  i  criteri  per
l'adeguamento  dei  canoni  per  le  concessioni di aree e pertinenze
demaniali marittime, e  che  abroga  il  comma  2  dell'art.  10  del
decreto-legge  4  marzo  1989, n. 77, convertito con modificazioni in
legge 5 maggio 1989, n. 160;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  canoni  derivanti  dall'applicazione  delle tabelle previste
dall'art. 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con
modificazioni in legge 1› dicembre 1981, n. 692, e relative agli anni
fino al 1988, ancorche' non ancora approvate ai  sensi  dell'articolo
stesso, s'intendono definitivi.
  Analoga natura di definitivita' e' attribuito anche ai canoni per i
quali non sia ancora intervenuto il concerto  previsto  dall'art.  2,
comma 3, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.
  2.  Per  l'anno  1990 i canoni per le concessioni di aree demaniali
marittime e specchi  acquei  sono  determinati  dalle  intendenze  di
finanza,   d'intesa   con  le  capitanerie  di  porto  e  sentite  le
amministrazioni comunali territorialmente  competenti,  moltiplicando
per i coefficienti indicati nei successivi articoli 2, 3 e 5 i canoni
dovuti nell'anno 1988 ivi compresi quelli  definitivi  ai  sensi  del
comma  1. Ove siano mutate le dimensioni della concessione rispetto a
quelle  dell'anno   di   riferimento,   la   rideterminazione   sara'
proporzionale all'area concessa.