LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1947, n. 363;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta
norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
Visto il provvedimento C.I.P. n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale
e' stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le delibere C.I.P.E. del 23 dicembre 1987 con cui si dispone
la chiusura della centrale elettronucleare di Latina e la sospensione
dei lavori della centrale elettronucleare di Trino Vercellese e la
costituzione di appositi comitati per la valutazione degli oneri
connessi all'attuazione delle suddette disposizioni;
Vista la delibera C.I.P.E. 21 dicembre 1988 con cui nel disporre la
definitiva interruzione dei lavori della centrale nucleare di
Montalto di Castro si e' prevista l'integrazione del Comitato per la
valutazione degli oneri diretti ed indiretti connessi alle decisioni
assunte in materia di energia nucleare e sono state definite le
modalita' per il rimborso all'Enel dei suddetti oneri attraverso il
meccanismo della Cassa conguaglio settore elettrico;
Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1988, 27 giugno 1988 e 23
gennaio 1989 relativi alla istituzione ed alla integrazione dei
suddetti Comitati;
Visti i provvedimenti C.I.P. n. 27 del 21 dicembre 1988 e n. 11 del
28 marzo 1990;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi
del 24 maggio 1989 con la quale e' stata disciplinata l'attivita' del
Comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni
assunte in materia di energia nucleare;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9 che all'art. 33, secondo punto,
prevede che il C.I.P. disponga la reintegrazione all'Enel ed alle
imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali
nucleari degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione
ed interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali,
secondo le modalita' della deliberazione del C.I.P.E. del 21 dicembre
1988 e della deliberazione del C.I.P. del 24 maggio 1989;
Vista la relazione del Comitato istituito con decreto ministeriale
23 gennaio 1989, con cui sono stati accertati gli oneri delle imprese
appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari
di cui all'allegata tabella;
D'intesa con il Ministero del tesoro;
Considerata l'urgenza;
Delibera:
E' riconosciuto all'Enel il diritto al rimborso delle somme da
corrispondere alle imprese appaltatrici dei lavori per la
realizzazione delle centrali nucleari nei limiti indicati nella
tabella allegata.
Roma, 30 gennaio 1991
Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA