IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni intese a disciplinare la gestione transitoria delle
unita' sanitarie locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 febbraio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita';
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. I comitati di gestione delle unita' sanitarie locali, nonche'
gli organi collegiali di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4,
restano in carica per l'esercizio delle rispettive funzioni previste
dalla legge vigente fino alla costituzione degli organi di cui ai
commi 3 e 7.
2. I provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera a),
della legge 15 gennaio 1986, n. 4, i piani di attuazione del piano
sanitario regionale e la localizzazione di nuovi presidi e servizi
autorizzati sono adottati dal commissario e trasmessi al comitato di
garanti di cui al comma 3, che esprime le proprie osservazioni
obbligatoriamente entro quindici giorni dalla trasmissione. Alla
scadenza del suddetto termine sono comunque sottoposti
all'approvazione delle giunte delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, nonche' al controllo di legittimita' del
comitato regionale di controllo.
3. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e
comunque non oltre il 31 dicembre 1991, viene istituito per ogni
unita' sanitaria locale o unita' socio-sanitaria locale un comitato
di garanti composto da un numero di membri pari a quello dei
componenti dei disciolti comitati di gestione delle relative unita'
sanitarie locali e delle unita' socio-sanitarie locali. Nelle unita'
sanitarie locali e nelle unita' socio-sanitarie locali il cui ambito
territoriale coincide con quello della comunita' montana le funzioni
del comitato di garanti sono svolte dalla giunta della comunita'
montana; dove coincide o e' parte di un comune singolo le funzioni
del comitato di garanti sono svolte dal consiglio comunale secondo
propria determinazione; dove coincide con l'ambito di piu' comuni il
comitato di garanti e' eletto secondo le norme regionali vigenti per
le elezioni degli organi delle unita' sanitarie locali e delle unita'
socio-sanitarie locali. In quest'ultimo caso l'elezione del comitato
di garanti avviene con voto limitato a quattro quinti dei membri da
eleggere, con arrotondamento per difetto della frazione di numero.
Non possono far parte dei comitati di garanti i componenti dei
consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome e
i consiglieri provinciali.
4. I comitati di garanti sono nominati entro il 31 marzo 1991. In
caso di mancata nomina le regioni o le province autonome designano
commissari ad acta per lo svolgimento di singole attivita'
concernenti le funzioni dei comitati di garanti. Nei casi di
violazione di legge le regioni e le province autonome nominano
commissari per il compimento di singoli atti.
5. Il comitato di garanti elegge nel proprio seno il presidente e
svolge unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e controllo
sull'attivita' complessiva della unita' sanitaria locale o della
unita' socio-sanitaria locale. Il comitato di garanti ha accesso agli
atti del commissario ed esprime alla giunta regionale o delle
province autonome le proprie valutazioni sull'attivita' complessiva
dell'unita' sanitaria locale o dell'unita' socio-sanitaria locale. Il
comitato di garanti trasmette semestralmente una relazione agli enti
locali di riferimento territoriale sull'attivita' svolta dalla unita'
sanitaria locale o dalla unita' socio-sanitaria locale.
6. Per le attivita' di natura socio-assistenziale, delegate alla
unita' sanitaria locale o alla unita' socio-sanitaria locale dagli
enti locali e da questa finanziate con specifiche risorse, i comuni
possono confermare la delega, che viene esercitata tramite il
commissario, ovvero revocarla e riassumere direttamente la gestione
delle funzioni, ovvero conformarsi alla normativa regionale vigente.
7. Tutti i poteri di gestione, ivi compresa la rappresentanza
legale, sono riservati, in attesa del predetto riordinamento del
Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre
1991, ad un commissario nominato dall'organo regionale o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, competente in base agli
statuti regionali o provinciali. Il commissario e' scelto tra persone
in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati
requisiti attestanti qualificata attivita' professionale di direzione
tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o societa'
pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza
almeno quinquennale, ovvero tra persone in possesso di specifici e
documentati requisiti attestanti qualificata attivita' professionale
di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o
societa' pubbliche o private di media o grande dimensione, con
esperienza almeno decennale. La carica di commissario e'
incompatibile con quella di componente dei consigli e delle assemblee
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di
consigliere provinciale, di consigliere comunale di comune con oltre
cinquemila abitanti, di sindaco, di assessore comunale, di presidente
o di assessore di comunita' montana. Le funzioni di commissario sono
incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime
convenzionale, con l'unita' sanitaria locale o rapporti economici o
consulenze con strutture che svolgono attivita' concorrenziali con
l'unita' sanitaria locale medesima. I requisiti devono essere
documentati da appositi curricula che devono essere depositati cinque
giorni prima della nomina presso la presidenza del consiglio
regionale o dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano e
pubblicati nel bollettino ufficiale dei rispettivi enti regionali o
provinciali. L'incarico commissariale non e' valutabile ai fini della
nomina in organi ordinari di gestione e di amministrazione delle
unita' sanitarie locali.
8. I commissari delle unita' sanitarie locali e delle unita'
socio-sanitarie locali sono nominati entro il 31 marzo 1991. In caso
di mancata nomina entro il termine suddetto, il Ministro della
sanita' provvede, senza far luogo a preventiva diffida, a nominare un
commissario provvisorio, con i requisiti di cui al comma 7, che resta
in carica sino alla nomina del commissario da parte della regione o
provincia autonoma. Dalla data di nomina del commissario, i comitati
di gestione, se non ancora sostituiti dai comitati di garanti,
perdono le funzioni gestionali e svolgono, fino al termine di cui al
comma 1, le funzioni di questi ultimi. Nei casi in cui ricorrano
gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo
o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di
imparzialita' dell'amministrazione, il presidente della giunta della
regione o della provincia autonoma, su conforme delibera della
rispettiva giunta, provvede alla revoca ed alla conseguente
sostituzione del commissario. In caso di inerzia da parte delle
regioni o delle province autonome, previo invito ai predetti organi
ad adottare le misure indicate, provvede in via sostitutiva il
Ministro della sanita'.
9. Il commissario delle unita' sanitarie locali e delle unita'
socio-sanitarie locali e' coadiuvato, nello svolgimento delle proprie
funzioni, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore
sanitario e, ove esiste, dal coordinatore dei servizi sociali, che
esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza del
commissario. Le presidenze delle commissioni di concorso e delle
commissioni per gli appalti sono, di norma, attribuite ai dirigenti
responsabili di servizio delle unita' sanitarie locali e delle unita'
socio-sanitarie locali secondo le rispettive competenze.
10. Gli atti del commissario sono inviati, entro dieci giorni
dall'adozione, per conoscenza al collegio dei revisori dei conti.
11. Non possono essere nominati membri del comitato di garanti o
commissari delle unita' sanitarie locali e delle unita'
socio-sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice
penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto
per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non
definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988,
n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a
liberta' vigilata.
12. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari a
due terzi di quello gia' percepito dai componenti del comitato di
gestione della stessa unita' sanitaria locale o unita'
socio-sanitaria locale. Al commissario spetta un compenso in misura
fino a cinque volte quello gia' percepito dal presidente del comitato
di gestione, commisurato all'ampiezza dell'unita' sanitaria locale o
dell'unita' socio-sanitaria locale, cui provvedere nell'ambito del
bilancio dell'unita' stessa. Per i pubblici dipendenti, nei cui
confronti la misura del compenso non puo' essere comunque inferiore
al trattamento economico globale in godimento, comprensivo delle
indennita' aventi carattere di generalita', connesse alle funzioni
della qualifica rivestita, la nomina a commissario determina il
collocamento in aspettativa senza assegni utile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianita' di servizio.
13. Le disposizioni di cui al presente decreto si estendono agli
ospedali classificati multizonali, con provvedimenti legislativi
regionali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e gia' commissariati alla data di entrata in vigore del presente
decreto.