Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate e'
stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge  n.  590/1981,  la
esistenza  del  carattere  di  eccezionalita' degli eventi calamitosi
riportati a fianco di ciascuna provincia:
         Decreto ministeriale n. 90/00285 del 25 gennaio 1991
                           REGIONE LIGURIA
  (per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)
   La  Spezia:  grandinate  del 7 agosto 1990, del 28 agosto 1990 nel
territorio  dei  comuni  di  Ameglia,  Bolano,   Castelnuovo   Magra,
Monterosso al Mare, Ortonovo, Sarzana.
         Decreto ministeriale n. 90/00284 del 25 gennaio 1991
                           REGIONE TOSCANA
  (per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni,
                         strutture aziendali)
   Grosseto: grandinate del 18 luglio 1990, del 1› settembre 1990 nel
territorio dei comuni di Gavorrano, Grosseto, Roccastrada.
   Livorno:  piogge alluvionali del 4 ottobre 1990 nel territorio dei
comuni di Collesalvetti, Livorno, Rosignano Marittimo.
   Siena:  grandinate del 1› agosto 1990 nel territorio del comune di
Pienza.
         Decreto ministeriale n. 90/00309 del 25 gennaio 1991
                           REGIONE CAMPANIA
(per  le  provvidenze  conseguenti  ai  danni arrecati alle strutture
interaziendali, opere di bonifica)
   Avellino:
    piogge  alluvionali  del 10 aprile 1990, dell'11 aprile 1990, del
21 aprile 1990, del 22 aprile  1990  nel  territorio  dei  comuni  di
Bagnoli  Irpino, Cassano Irpino, Castelfranci, Montella, Montemarano,
Nusco, Volturara Irpina;
    piogge  alluvionali  del  21  settembre  1990  nel territorio dei
comuni   di   Cervinara,   Mercogliano,    Ospedaletto    d'Alpinolo,
Pietrastornina,  San  Martino  Valle  Caudina,  Sant'Angelo  a Scala,
Summonte.
   Le  regioni  Liguria, Toscana e Campania ai sensi dell'art. 70 del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,
provvederanno  alla  delimitazione  dei territori danneggiati ed alla
specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi  previste  dalla
legge  n.  590  del  15  ottobre  1981, e successive modificazioni ed
integrazioni.