IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di  credito  del  Tesoro,  di  durata  non
superiore  a  dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
  Vista  la  legge  5  agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare  l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro,  che  con  apposita  norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in
particolare  l'ottavo  comma  dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per  l'anno  1991,  a
norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Ritenuto  opportuno,  per  il reperimento dei fondi da destinarsi a
copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione
di certificati di credito del Tesoro;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e  successive  modificazioni,  e'  disposta  un'emissione  di
certificati  di  credito  del  Tesoro  con  opzione  (CTO)  al  tasso
d'interesse annuo del 12,50%, al portatore, fino all'importo  massimo
di  nominali  lire  1.500  miliardi,  della  durata  di sei anni, con
godimento 18 gennaio 1991, al prezzo fisso di L. 97,45%.
  L'assegnazione  dei  certificati  avviene  con il sistema dell'asta
marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto  di
sottoscrizione"  rappresenta  la  maggiorazione  di prezzo rispetto a
quello  di  emissione  indicata  nel   precedente   comma,   che   il
sottoscrittore   dichiara   nella  richiesta  di  essere  disposto  a
corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  dei  certificati.  Le
richieste   che   dovessero   risultare  accolte  sono  vincolanti  e
irrevocabili e  danno  conseguentemente  luogo  all'esecuzione  delle
relative operazioni.