IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e, in particolare, il comma 1, secondo cui con decreto del Ministro della difesa sono fissati, in occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, i criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facolta' di dispensare dal servizio di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo nel personale da incorporare; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191; Considerato che si prevedono eccedenze di arruolati, tenuti per l'anno 1991 alla prestazione della ferma di leva, rispetto al fabbisogno qualitativo e quantitativo necessario per soddisfare le esigenze organiche delle Forze armate e che quindi e' necessario fissare con il presente decreto i criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva ai sensi dell'art. 100 citato; Decreta: Sono approvati i seguenti criteri ai fini dell'applicazione dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. CRITERI Art. 1. La dispensa d'autorita' dalla prestazione della ferma di leva ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e' concessa, fatte salve le esigenze delle Forze armate, nei limiti dell'eccedenza al fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale da incorporare, in base ai criteri atti a: tutelare l'integrita' socio-economica del nucleo familiare; permettere la continuazione di attivita' svolte da imprese familiari; ridurre l'impiego alle armi di arruolati in possesso di minori indici di idoneita' alla prestazione del servizio militare.