IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  l'art.  100  del  decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art.  7  della  legge  24
dicembre  1986, n. 958 e, in particolare, il comma 1, secondo cui con
decreto del Ministro della difesa sono fissati,  in  occasione  della
chiamata  alle  armi  di  ogni  classe  di  leva,  i  criteri  per la
individuazione degli  arruolati  che  il  Ministro  della  difesa  ha
facolta'  di  dispensare  dal  servizio di leva, qualora si prevedano
eccedenze rispetto  al  fabbisogno  quantitativo  e  qualitativo  nel
personale da incorporare;
  Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
  Considerato  che  si  prevedono  eccedenze di arruolati, tenuti per
l'anno 1991  alla  prestazione  della  ferma  di  leva,  rispetto  al
fabbisogno  qualitativo  e  quantitativo necessario per soddisfare le
esigenze organiche delle Forze armate  e  che  quindi  e'  necessario
fissare con il presente decreto i criteri per la individuazione degli
arruolati da dispensare dal servizio di leva ai sensi  dell'art.  100
citato;
                               Decreta:
  Sono   approvati  i  seguenti  criteri  ai  fini  dell'applicazione
dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964,  n.  237,  come  sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre
1986, n. 958.
                               CRITERI
                               Art. 1.
  La  dispensa  d'autorita'  dalla prestazione della ferma di leva ai
sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente  della  Repubblica  14
febbraio  1964,  n.  237,  e' concessa, fatte salve le esigenze delle
Forze armate, nei limiti dell'eccedenza al fabbisogno  qualitativo  e
quantitativo del personale da incorporare, in base ai criteri atti a:
   tutelare l'integrita' socio-economica del nucleo familiare;
   permettere   la  continuazione  di  attivita'  svolte  da  imprese
familiari;
   ridurre  l'impiego  alle  armi  di arruolati in possesso di minori
indici di idoneita' alla prestazione del servizio militare.