IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la domanda in data 18 luglio 1989, presentata dalle Compagnie
riunite di assicurazione - Societa' per azioni "C.R.A.", con sede  in
Torino,  intesa  ad  ottenere  l'approvazione  di  alcune  tariffe di
assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in
vigore;
  Vista  la  lettera  n.  923857  del  24  ottobre 1989, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti  tariffe  di  assicurazione  sulla  vita,  presentate  dalle
Compagnie  riunite  di  assicurazione - Societa' per azioni "C.R.A.",
con sede in Torino:
   1)  tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente   -   testa   primaria   di   sesso  maschile  e  testa
reversionaria di  sesso  femminile  -  tariffa  a  tasso  tecnico  4%
(sostitutiva  dell'analoga  approvata  con  decreto  ministeriale  27
dicembre 1988);
   2)  tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente   -   testa   primaria   di  sesso  femminile  e  testa
reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;
   3)  tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente  -  testa  primaria e reversionaria di sesso maschile -
tariffa a tasso tecnico 4%;
   4)  tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente  -  testa primaria e reversionaria di sesso femminile -
tariffa a tasso tecnico 4%;
   5)  tariffa  di opzione per la conversione del capitale, garantito
alla scadenza contrattuale, o del  valore  di  riscatto  previsto  al
termine  del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita
intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente  o
parzialmente  reversibile  sulla  testa  del  sopravvivente  -  testa
primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile -
tariffa   a  tasso  tecnico  0%,  3%,  4%  (sostitutiva  dell'analoga
approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);
   6)  tariffa  di opzione per la conversione del capitale, garantito
alla scadenza contrattuale, o del  valore  di  riscatto  previsto  al
termine  del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita
intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente  o
parzialmente  reversibile  sulla  testa  del  sopravvivente  -  testa
primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile -
tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.
  Le  condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui
ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto  1)
approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 dicembre 1990
                                               Il Ministro: BATTAGLIA