IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 del 12 marzo 1985
concernente  il   miglioramento   dell'efficienza   delle   strutture
agricole;
  Visto  il  regolamento  CEE  del Consiglio n. 1094/88 del 25 aprile
1988 che modifica i regolamenti CEE n. 797/85 e CEE  n.  1760/87  per
quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione;
  Visto  il  regolamento  CEE  della  Commissione  n.  4115/88 del 21
dicembre 1988, che  stabilisce  le  condizioni  di  applicazione  del
regime di aiuto all'estensivizzazione della produzione;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio n. 591/89 del 6 marzo 1989
che  modifica  il  regolamento  n.  1094/88   per   quanto   riguarda
l'estensivizzazione della produzione;
  Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273/88 del 29 aprile
1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle
regioni  o  zone  che  possono  essere esentate dai regimi di messa a
riposo di seminativi, di estensivizzazione e di  riconversione  della
produzione;
  Visti i decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 e 26 marzo 1986
recanti disposizioni di attuazione del regolamento CEE n. 797/85;
  Visto  l'art.  6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24
luglio 1977,  n.  616,  che  trasferisce  alle  regioni  le  funzioni
amministrative   relative   all'applicazione  dei  regolamenti  delle
Comunita' europee, nelle materie di loro competenza;
  Visto  il  decreto-legge  27  ottobre 1986, n. 701, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n.  898,  con  cui  sono
state  stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti
comunitari al settore agricolo;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale del 7 febbraio 1991;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota n. 476 del 19 febbraio 1991;
                             A D O T T A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  A parziale modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste n. 34  dell'8  febbraio  1990  (Gazzetta  Ufficiale  27
febbraio  1990,  n.  48)  per  la campagna 1990-91 l'introduzione del
metodo delle tecniche di  produzione,  nel  settore  vegetale  e  nel
settore zootecnico, ai sensi dell'art. 4, primo comma, e' sospesa.
  2.  E'  altresi'  sospesa  la  disposizione  del quarto comma dello
stesso articolo.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il regolamento CEE n. 797/85 e' stato pubblicato nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 93 del 30
          marzo 1985.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  1094/88 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 106
          del 27 aprile 1988.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  4115/88 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 121
          dell'11 maggio 1988.
             - Il regolamento CEE n. 591/89 e' stato pubblicato nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 65 del  9
          marzo 1989.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  1273/88 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 121
          dell'11 maggio 1988.
             -  Il  D.M.  12 settembre 1985 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985.
             -  Il  D.M.  26 settembre 1985 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1  ottobre 1985.
             -  Il  D.M.  26  marzo  1986  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1986.
             -  Il D.P.R. n. 616/1977 reca attuazione della delega di
          cui all'art. 1 della legge  22  luglio  1975,  n.  382,  in
          materia  di  trasferimento  e di delega di funzioni statali
          alle regioni a statuto ordinario.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  Conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
            -   Il   D.M.  n.  34/1990,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  48
          del  27  febbraio  1990,  approva  il  regolamento  recante
          disposizioni di  adattamento  alla  realta'  nazionale  del
          regime di aiuto per l'estensivizzazione della produzione di
          cui  al  regolamento  CEE  del  Consiglio  delle  Comunita'
          europee  n.  797/85.  Si trascrive il testo dei commi 1 e 4
          dell'art. 4 di detto decreto:
             "1.  La  riduzione  della  produzione  e' realizzata dal
          beneficiario  applicando  il  metodo  quantitativo  e/o  il
          metodo  delle  tecniche di produzione, previsti dall'art. 4
          del regolamento CEE n. 4115/88".
             "4.  A  partire  dalla  compagna 1990-91 le regioni e le
          province autonome possono fissare, in caso  di  particolari
          situazioni  debitamente  comprovate,  condizioni specifiche
          per  la  concessione  dell'aiuto  per  le  zone   dove   le
          produzioni  o  i sistemi di produzione sono gia' estensivi.
          In tal caso  comunicano  tempestivamente  al  Ministero  le
          decisioni  adottate  per  la  prevista autorizzazione della
          Commissione".