IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande in data 11 settembre 1989, 13 settembre 1989, 14
settembre  1989,  22   novembre   1989,   presentate   dalla   Aurora
assicurazioni   S.p.a.,  con  sede  in  Milano,  intese  ad  ottenere
l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni
di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;
  Viste  le  lettere  n.  923593  del 6 ottobre 1989, n. 923595 del 6
ottobre 1989, n. 924211 del  15  novembre  1989,  n.  020569  del  20
febbraio  1990, n. 021968 del 29 maggio 1990, con le quali l'istituto
per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di   interesse
collettivo  - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi
alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicura zioni private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione  sulla  vita  e  le  condizioni  di
polizza  di  cui  alcune  in  sostituzione  delle analoghe in vigore,
presentate dalla Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:
   1)  tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante tariffe
a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 1);
   3)  tariffe  di  assicurazione  mista a premio annuo rivalutabile,
tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio  adottati  sono
gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
   5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tariffa a tasso
tecnico 0%, 3%, 4%;
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  1)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 1.000.000;
   8)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  3)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 700.000;
   9)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare  a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  5)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 5.000.000;
   10)  tariffa  22RIV  TB  0%  -  assicurazione mista a premio annuo
rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o  in  caso
di vita alla scadenza (terminal bonus);
   11)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua del premio  e  della  prestazione  garantita,  da
applicare alla tariffa di cui al precedente punto 10);
   12)  tariffa  22CRIV  TB  0%  - assicurazione mista a premio annuo
costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o  in  caso  di
vita  alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono
gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 10);
   13)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 12);
   14)  tariffa  22RIV  TB  3%  -  assicurazione mista a premio annuo
rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o  in  caso
di  vita  alla  scadenza  (terminal bonus), sostitutiva della analoga
tariffa 22RIV TB gia' approvata con decreto ministeriale del 2 aprile
1986;
    15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua del premio  e  della  prestazione  garantita,  da
applicare alla tariffa di cui al precedente punto 14);
   16)  tariffa  22CRIV  TB  3%  - assicurazione mista a premio annuo
costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o  in  caso  di
vita  alla  scadenza  (terminal  bonus),  sostitutiva  della  analoga
tariffa 22CRIV TB approvata con decreto  ministeriale  del  2  aprile
1986. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui
al precedente punto 14);
   17)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 16);
   18)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare in contratti di assicurazione in  forma  mista  di
cui  ai  punti  12)  e  16),  allorquando il premio annuo corrisposto
supera l'importo di L. 1.000.000;
   19)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare in contratti di assicurazione in  forma  mista  di
cui  ai  punti  10)  e  14),  allorquando il premio annuo corrisposto
supera l'importo di L. 700.000;
   20)  condizioni  di applicazione per assicurati di sesso femminile
da utilizzare per contratti emessi  in  tariffe  22C-TB  (0%,  3%)  -
assicurazione   mista   a  premio  annuo  costante,  con  prestazioni
aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, e  22-TB
(0%,  3%)  -  assicurazione  mista  a  premio annuo rivalutabile, con
prestazioni aggiuntive in caso di  morte  o  in  caso  di  vita  alla
scadenza;
   21)  tariffa  54R  RIV  (DIP):  assicurazione di rendita vitalizia
differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio
unico  puro  con  controassicurazione  da utilizzare esclusivamente a
favore dei dipendenti della Aurora  assicurazioni  S.p.a.,  degli  ex
dipendenti  in quiescenza e degli agenti monomandatari della societa'
stessa, nonche' dei dipendenti della societa' controllata Agricoltura
assicurazioni;
   22)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto  1).  La  clausola  di  rivalutazione  adottata  per
l'adeguamento   annuale   della   prestazione   garantita  e'  quella
dell'analoga tariffa 54R RIV approvata con  decreto  ministeriale  28
aprile 1988.