IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visti  gli articoli 108-112 del codice della navigazione, approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli  articoli  140-203  del regolamento per l'esecuzione del
codice  della navigazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Visto  il  decreto-legge  22  gennaio  1990,  n. 6, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  24  marzo  1990,  n. 58, concernente la
soppressione  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali lavoratori
portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle
compagnie e gruppi portuali;
  Visto  il  decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990 con il
quale  sono stati determinati i termini, i criteri e le modalita' per
l'attribuzione dei benefici di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge
n. 58/1990 sopracitata;
  Visto  il  decreto  interministeriale  datato  30 luglio 1990 ed il
successivo del 29 novembre 1990 con i quali sono state determinate le
dotazioni  organiche con l'individuazione delle eccedenze, nonche' il
collocamento  fuori  produzione dei lavoratori e dei dipendenti delle
compagnie e gruppi portuali;
  Vista  la  necessita'  di procedere ad una revisione del numero dei
lavoratori  e  dei  dipendenti da collocare in cassa integrazione nel
corso  dell'anno 1991, nell'ambito dei limiti fissati dal citato art.
3,  comma  4,  della  legge  n.  58/1990,  tenuti  presenti i criteri
indicati nel decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990;
  Considerate  le  esigenze  manifestatesi  nel  corso dell'anno 1990
nelle   singole  realta'  portuali  in  relazione  all'andamento  dei
traffici;
  Sentiti  gli  enti  portuali,  le  compagnie  e  i gruppi portuali,
nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le
rappresentanze degli utenti portuali;
                              Decreta:
  La  tabella  B  allegata al decreto interministeriale del 30 luglio
1990  e  al  successivo decreto del 29 novembre 1990 e' modificata in
relazione  alle esigenze specifiche di ciascun porto, nell'ambito dei
limiti posti dall'art. 3, comma 4, della legge n. 58/1990, richiamata
nelle  premesse,  e  tenuti  presenti  i criteri indicati nel decreto
interministeriale in data 9 febbraio 1990.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 febbraio 1991
                                                 Il Ministro: VIZZINI