LA COMMISSIONE NAZIONALE
                      PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  l'articolo  8  del  d.p.r.  31  marzo  1975,  n.  138,  come
sostituito dall'articolo 20 della legge 4 giugno 1985,
n. 281;
  Vista  la  direttiva  del Consiglio delle Comunita' europee 5 marzo
1979, n. 279, recante disposizioni in materia di coordinamento  delle
condizioni  per  l'ammissione  di  valori  mobiliari  alla quotazione
ufficiale di una borsa valori;
  Vista  la  direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 17 marzo
1980, n. 390, recante disposizioni in materia di coordinamento  delle
condizioni  di  redazione,  controllo  e  diffusione del prospetto da
pubblicare per  l'ammissione  di  valori  mobiliari  alla  quotazione
ufficiale di una borsa valori;
  Vista  la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 22 giugno
1987,  n.  345,  che  modifica  la  direttiva   80/390/CEE   per   il
coordinamento  delle  condizioni di redazione, controllo e diffusione
del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla
quotazione ufficiale di una borsa valori;
  Vista  la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 23 aprile
1990, n.  211,  che  modifica  la  direttiva  80/390/CEE  per  quanto
riguarda   il  reciproco  riconoscimento  dei  prospetti  di  offerta
pubblica come prospetti di ammissione alla  quotazione  ufficiale  ad
una borsa valori;
  Visto  il  regolamento  per  l'ammissione di titoli alla quotazione
ufficiale nelle borse valori approvato con delibera n.  4088  del  24
maggio  1989  e  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  48 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 147 del  26
giugno 1989;
  Ritenuta  la  necessita' di apportare modificazioni ed integrazioni
al predetto regolamento;
                              Delibera:
  Il regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale
nelle borse valori citato nelle premesse, e' modificato ed  integrato
come segue:
  Al primo comma dell'art. 6, dopo la lettera b), e' aggiunto:
  "  c)  per le societa' o enti richiedenti l'ammissione a quotazione
di obbligazioni anche convertibili in azioni o con buoni di  acquisto
o   di   sottoscrizione  di  azioni,  conferimento  dell'incarico  di
certificazione del bilancio ad una  societa'  di  revisione  iscritta
all'albo  di  cui  all'art.  8  del  d.p.r.  31  marzo  1975, n. 136,
risultante  dalla  copia  autentica  del   verbale   della   riunione
dell'organo  conferente  (Assemblea  o  Consiglio  di Amministrazione
ovvero organo avente poteri equivalenti).".
  Il primo ed il secondo comma dell'art. 7 sono cosi' sostituiti:
  "(1)  Gli  emittenti  di  diritto  estero devono dimostrare che non
sussistono impedimenti alla  sostanziale  osservanza  da  parte  loro
delle  disposizioni, contenute nel presente regolamento ed in leggi o
altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni da
mettere a disposizione del pubblico o della Commissione.".
  (2)  La  Commissione  puo'  stabilire per singoli emittenti, tenuto
conto  dei  rispettivi  ordinamenti  e  sentiti  gli  amministratori,
modalita'  e  termini  diversi da quelli previsti in via generale per
l'osservanza delle  disposizioni  e  dei  regolamenti  emanati  dalla
Commissione.".
  Il quarto comma dell'art. 17 e' cosi' sostituito:
  "(4)  Gli  obblighi  di  cui  ai  commi  precedenti  incombono  sui
redattori del prospetto per le parti di rispettiva competenza. Con la
sottoscrizione  dell'apposita  dichiarazione contenuta nel prospetto,
ciascuno dei redattori  assume  la  responsabilita'  in  ordine  alla
completezza  e  veridicita'  dei  dati  e  delle  notizie  di propria
pertinenza nonche' di ogni altro dato o notizia che  fosse  tenuto  a
conoscere  e  verificare.  La  predetta  dichiarazione  deve altresi'
essere sottoscritta dal presidente del collegio sindacale di ciascuna
delle societa' interessate.".
  Dopo il secondo comma dell'art. 18 e' aggiunto:
  "(3)  Qualora  la  domanda  di  ammissione  riguardi un titolo gia'
ammesso alla quotazione ufficiale in  borse  valori  di  altri  Stati
appartenenti  alla CEE da meno di sei mesi, la Commissione sentite le
autorita' competenti che hanno gia' ammesso il titolo alla quotazione
ufficiale,  puo'  dispensare  l'emittente dalla redazione di un nuovo
prospetto salva l'eventuale necessita' di un aggiornamento  o  di  un
supplemento  corrispondenti  alle  esigenze  proprie  della normativa
nazionale. Il prospetto deve essere integralmente tradotto in  lingua
italiana  sottoscritto da un rappresentante legale dell'emittente che
ne attesti la  conformita'  al  prospetto  informativo  approvato  da
un'altra autorita' competente.".
  Il primo e sesto comma dell'art. 19 sono cosi' sostituiti:
  "(1)  Entro  sei  mesi  dal giorno in cui la domanda prende data ai
sensi del precedente articolo 14, la Commissione delibera e  comunica
al richiedente l'ammissione o il rigetto della domanda e, nella prima
ipotesi, il nulla osta al deposito presso l'archivio prospetti  della
Consob  del  relativo  prospetto  di cui all'Allegato D) o della nota
informativa di cui al precedente articolo 18. Ai  fini  del  deposito
deve  essere  trasmesso  alla  Commissione  il  prospetto  o  la nota
informativa, nelle forme destinate alla pubblica diffusione,  firmato
foglio  per  foglio  dai  redattori  dello  stesso  per  le  parti di
rispettiva pertinenza.".
  "(6) Nel caso di ammissione di titoli emessi da meno di due anni in
occasione di un'operazione di fusione mediante  incorporazione  o  di
scissione  di  una  societa',  ovvero  di  costituzione  di una nuova
societa', o di scorporo di societa', di conferimento di aziende o  di
complessi  aziendali  relativi  a  singoli  rami  di  imprese, di una
offerta pubblica di scambio o come corrispettivo di  conferimenti  in
natura, l'emittente deve mettere a disposizione del pubblico, secondo
le modalita' di cui al precedente comma, i documenti che  indicano  i
termini e le condizioni di tali operazioni.".
  Dopo l'art. 19 e' aggiunto il seguente articolo:
  "Art.  19-bis.  -  (1)  Gli  emittenti  che  presentino  domanda di
ammissione di propri titoli ai sensi dell'articolo 14, quarto comma e
assumano l'impegno di:
    a)  comunicare  alla  Commissione,  unitamente alla direzione del
Consorzio di collocamento, i risultati  dell'offerta  pubblica  entro
dieci  giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte
dei sottoscrittori o degli acquirenti;
    b)  consegnare  i  titoli  agli  aventi diritto mediante deposito
presso la Monte Titoli entro dieci giorni dalla data del pagamento;
possono  chiedere altresi' che la Commissione deliberi, previo parere
degli Organi locali di  borsa  competenti,  l'ammissione  dei  titoli
contestualmente  al  nulla  osta  alla  pubblicazione  del  prospetto
relativo all'offerta al pubblico.".
  "(2) L'emittente informa il pubblico della delibera di cui al comma
precedente mediante un  avviso  redatto  ai  sensi  dell'articolo  8,
lettera b), delle "Disposizioni di carattere generale, concernenti la
redazione di prospetti informativi ed i modi in  cui  l'offerta  deve
essere  resa  pubblica  relativa  ad operazioni di sollecitazione del
pubblico risparmio effettuate ai sensi  dell'art.  18,  sub  art.  1,
della  legge  7  giugno 1974, n. 216", approvate con delibera n. 4173
del 18 luglio 1989.".
  "(3)  L'ammissione a quotazione si perfeziona quando la sufficiente
diffusione dei titoli tra il pubblico sia  realizzata  entro  novanta
giorni   dalla  delibera  di  cui  al  primo  comma.  L'inizio  delle
negoziazioni,   subordinato   all'accertamento   della    sufficiente
diffusione  dei  titoli  previo  parere  degli Organi locali di borsa
competenti, puo' essere stabilito anche con provvedimento urgente del
Presidente  ai  sensi  dell'articolo  7, secondo comma, del d.p.r. 31
marzo 1975, n. 138.
  "(4)  L'inizio delle negoziazioni e' preceduto da un avviso redatto
secondo lo schema di cui all'Allegato G e pubblicato con le modalita'
previste  nel  terzo comma dell'articolo precedente. Tale avviso deve
dare notizia dell'esito del collocamento nonche' di ogni fatto nuovo,
tale  da influenzare in modo significativo la valutazione dei titoli,
che si sia verificato  successivamente  alla  data  di  deposito  del
prospetto.  Tra  la  data  di  pubblicazione  dell'avviso e quella di
inizio delle negoziazioni puo' trascorrere  un  periodo  inferiore  a
quello stabilito dall'articolo 19, quarto comma.".
  Il secondo comma dell'art. 22 e' cosi' sostituito:
  "(2) Il progetto di prospetto deve essere integralmente tradotto in
lingua   italiana,   sottoscritto   da   un   rappresentante   legale
dell'emittente  che  ne  attesti  la  conformita'  rispetto  a quello
inviato all'autorita' competente ad approvarlo e contenere le notizie
indicate nel primo comma del successivo articolo 23.".
  Il primo comma dell'art. 23 e' cosi' sostituito:
  "(1)  Il  prospetto  informativo  approvato  da un'autorita' estera
competente ai sensi del precedente articolo 21 e' riconosciuto  dalla
Commissione  quale  prospetto  per  l'ammissione,  previa  traduzione
integrale  in  lingua  italiana,  sottoscrizione  da  parte   di   un
rappresentante legale dell'emittente che ne attesti la conformita' al
prospetto informativo approvato e inserzione di  notizie  riguardanti
il regime fiscale italiano dei redditi prodotti dai titoli, nonche' i
soggetti residenti in Italia presso i quali i  portatori  dei  titoli
stessi possono esercitare i loro diritti patrimoniali.".
  Il primo e secondo comma dell'art. 24 sono cosi' sostituiti:
  "(1)  Qualora,  in  occasione di un'offerta pubblica di vendita, di
sottoscrizione o  di  scambio  di  titoli  effettuata  in  uno  Stato
appartenente  alla CEE, sia stato approvato dall'autorita' competente
un prospetto informativo redatto in conformita'  della  direttiva  n.
80/390/CEE  e,  nei tre mesi successivi, l'emittente presenti domanda
di ammissione a quotazione dei titoli in una borsa valori dello Stato
italiano, il prospetto stesso e' riconosciuto dalla Commissione quale
prospetto per l'ammissione.".
  "(2)  Il  prospetto  e' riconosciuto previa traduzione integrale in
lingua italiana, sottoscrizione da parte di un rappresentante  legale
dell'emittente che ne attesti la conformita' al prospetto informativo
approvato e inserzione  di  notizie  riguardanti  il  regime  fiscale
italiano   dei  redditi  prodotti  dai  titoli,  nonche'  i  soggetti
residenti in Italia presso i quali  i  portatori  dei  titoli  stessi
possono  esercitare  i loro diritti patrimoniali. La Commissione puo'
tuttavia esigere che nel  prospetto  siano  inseriti  ulteriori  dati
specifici relativi al mercato italiano.".
 Il punto i) della Tavola 1 dell'Allegato A e' cosi' sostituito:
   ( i) elenco dei possessi azionari, quali risultano dal libro soci,
dalle  comunicazioni  ricevute  e  da  altri  dati  a   disposizione,
ripartiti per classi di azionariato secondo la seguente tabella:
Classi di possesso azionario     N. azionisti   N. azioni possedute
               -                       -                  -
da 1 a 100
da 101 a 500
da 501 a 1.000
da 1.001 a 5.000
da 5.001 a 10.000
da 10.001 a 50.000
da 50.001 a 100.000
da 100.001 a 500.000
da 500.001 a 1.000.000
da 1.000.001 a oltre"
  I   punti   n),  t),  p)  rispettivamente  delle  Tavole  1,  2,  3
dell'Allegato A sono cosi' sostituiti:
   "nel caso in cui il titolo di cui viene richiesta l'ammissione sia
gia' quotato presso altra borsa valori  estera  o  mercato  ristretto
italiano,   in  luogo  del  certificato  peritale  di  cui  al  punto
precedente,  indicazione  dei  prezzi  ufficiali  e  delle  quantita'
scambiate  negli  ultimi tre mesi precedenti la data di presentazione
della domanda."
  I   punti   m),  s),  o)  rispettivamente  delle  Tavole  1,  2,  3
dell'Allegato A sono cosi' sostituiti:
   "certificato peritale, di data non anteriore a trenta giorni dalla
domanda attestante  il  valore  venale  dei  titoli,  rilasciato  dal
Comitato  Direttivo degli Agenti di cambio o dalla Commissione per il
Listino della borsa valori dove e' stata richiesta la quotazione.  Il
certificato   peritale  deve  essere  corredato  da  una  dettagliata
relazione nella quale risultino analiticamente  illustrati  i  metodi
seguiti  per  la  determinazione  del valore venale attribuito. Nella
relazione deve altresi' essere indicato il  costo  del  rilascio  del
certificato. In caso di contemporanea richiesta di ammissione in piu'
borse  valori,  il  certificato  deve  essere  redatto  dal  Comitato
Direttivo  degli  Agenti di cambio o dalla Commissione per il Listino
della borsa valori  topograficamente  piu'  vicina  alla  sede  della
societa' o dell'ente.".
  Gli  ultimi  due  capoversi  della  Tavola  1  dell'Allegato A sono
sostituiti:
  "Gli  emittenti  di  diritto  estero devono, inoltre, allegare alla
domanda una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:
   l'emittente  e'  regolarmente  costituito  ed  il  suo  statuto e'
conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali  l'emittente  medesimo
e' soggetto;
   i  titoli  di  cui  viene  chiesta l'ammissione sono conformi alle
leggi ed ai regolamenti ai quali sono soggetti, anche  per  cio'  che
concerne la loro rappresentazione cartolare;
   non  sussistono  impedimenti  di  alcun  genere alla osservanza da
parte dell'emittente  delle  disposizioni  dell'ordinamento  italiano
concernenti  le  informazioni  che  i  soggetti aventi titoli ammessi
devono mettere a disposizione del pubblico o della Commissione;
   non  sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti
i diritti relativi ai titoli  dell'emittente  che  saranno  negoziati
nelle borse italiane;
   l'emittente  assicura  il medesimo trattamento a tutti i portatori
dei suoi titoli ammessi che si trovino in condizioni identiche;
   idonea attestazione dell'emittente circa le modalita' di esercizio
dei diritti spettanti ai  titolari,  con  particolare  riguardo  alle
modalita'  di  esercizio  dei diritti patrimoniali di cui all'art. 33
del Regolamento di attuazione della legge n. 289/86  per  il  tramite
della Monte Titoli S.p.A.;
   idonea  attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti
che i titoli da ammettere alla quotazione  potranno  essere  regolati
nelle  procedure di liquidazione a Stanza di compensazione attraverso
i conti di deposito presso la Monte Titoli S.p.A. stessa;
  Tale  dichiarazione  deve  essere  suffragata  da  un parere legale
rilasciato da un avvocato abilitato a  svolgere  la  professione  nel
Paese in cui l'emittente ha la sede principale.".
  Alla Tavola 4 dell'Allegato A e' aggiunto il seguente punto l):
  "(  l)  certificato  peritale di data non anteriore a trenta giorni
dalla domanda, attestante il valore venale dei titoli  obbligazionari
convertibili  o  con  buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni
rilasciato dal Comitato Direttivo degli  agenti  di  cambio  o  dalla
Commissione per il Listino della borsa valori dove e' stata richiesta
la quotazione. Il certificato peritale deve essere corredato  da  una
dettagliata relazione nella quale risultano analiticamente illustrati
i metodi seguiti per la determinazione del valore  venale  attribuito
al titolo. Nella relazione deve altresi' essere indicato il costo del
rilascio del certificato.  In  caso  di  contemporanea  richiesta  di
ammissione  in  piu' borse valori, il certificato deve essere redatto
dal Comitato Direttivo degli Agenti di cambio o dalla Commissione per
il  Listino della borsa valori topograficamente piu' vicina alla sede
legale della Societa' o ente.".
  L'allegato D e' cosi' sostituito:
   "(Modalita'  di redazione del prospetto per l'ammissione di titoli
alla quotazione ufficiale nelle borse valori).
I  -  AZIONI  E TITOLI RAPPRESENTATIVI DI QUOTE DI CAPITALE EMESSI DA
ENTI PUBBLICI ESERCENTI L'ATTIVITA' BANCARIA.
  1.  Il  prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale
di azioni, o di titoli rappresentativi di quote di capitale emessi da
enti  pubblici  esercenti  l'attivita'  bancaria,  deve  contenere le
informazioni previste nello schema 1.
  2.   Se  dello  stesso  emittente  sono  stati  gia'  ammessi  alla
quotazione in Italia azioni o  titoli  rappresentativi  di  quote  di
capitale,  il  prospetto  relativo  all'ammissione alla quotazione di
azioni puo' contenere le sole informazioni previste dallo schema 2.
II - OBBLIGAZIONI.
  1.  Il  prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale
di obbligazioni deve contenere le informazioni previste nello  schema
3.
  2.   Se  dello  stesso  emittente  sono  stati  gia'  ammessi  alla
quotazione in Italia  azioni,  titoli  rappresentativi  di  quote  di
capitale ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni o con buoni
di acquisto o di sottoscrizione  di  azioni,  il  prospetto  relativo
all'ammissione alla quotazione di obbligazioni puo' contenere le sole
informazioni previste nello schema 4.
III  -  OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O
DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (C.D. WARRANTS)  EMESSE  DA  UN  SOGGETTO
DIVERSO  DALL'EMITTENTE  LE  AZIONI  ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI
COMPENDIO.
  1.   Il   prospetto  relativo  all'ammissione  alla  quotazione  di
obbligazioni convertibili  in  azioni  o  con  buoni  acquisto  o  di
sottoscrizione  di  azioni,  quando  l'emittente  le  obbligazioni e'
diverso dall'emittente le azioni attribuibili  in  conversione  o  di
compendio, deve contenere le informazioni previste nello schema 5.
  2.  Se  dello  stesso  emittente  le  obbligazioni  sono stati gia'
ammessi alla quotazione in Italia azioni o titoli rappresentativi  di
quote  del  capitale  il prospetto indicato nel comma precedente puo'
contenere le seguenti semplificazioni:
   nella  sezione prima possono essere riportate le sole informazioni
previste dallo schema 4, sezione prima;
   nella  sezione  terza,  in  luogo  della  documentazione di cui al
capitolo XIX parte prima, punti da 1 a 7, puo' essere fornita  quella
di cui allo schema 4, capitolo XI.
  3.  Se dello stesso emittente le azioni da offrire in conversione o
di compendio sono stati gia' ammessi alla quotazione in Italia azioni
o titoli rappresentativi di quote del capitale, il prospetto indicato
al primo comma puo' contenere le seguenti semplificazioni:
   nella   sezione   seconda   possono   essere   riportate  le  sole
informazioni previste nello schema 2, sezione prima;
   nella  sezione  terza,  in  luogo della documentazione di cui allo
schema 5, capitolo XIX parte seconda, puo' essere fornita  quella  di
cui allo schema 2, capitolo XI.
IV - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI
SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (C.D. WARRANTS) EMESSE DALLO STESSO SOGGETTO
EMITTENTE LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.
  1.  Il  prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale
di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto  o  di
sottoscrizione  di  azioni  (c.d.  warrants),  quando  l'emittente le
obbligazioni  e'  anche  l'emittente  le   azioni   attribuibili   in
conversione  o  di compendio, deve contenere le informazioni previste
nello schema 5 sezioni seconda e terza, escluse  quelle  previste  al
capitolo XIX, parte seconda.
  2.  Se  dello  stesso  emittente  le  obbligazioni  sono stati gia'
ammessi alla quotazione in Italia azioni e/o  titoli  rappresentativi
di quote del capitale il prospetto indicato nel comma precedente puo'
contenere:
   in  luogo  delle  informazioni  richieste  dallo  schema 5 sezione
seconda, le sole informazioni previste dallo schema 2, sezione prima;
   in  luogo  della documentazione richiesta dallo schema 5, capitolo
XIX, parte prima, paragrafi da 1 a 6 la sola documentazione  prevista
dallo schema 2, capitolo XI.
V - OBBLIGAZIONI EMESSE DA ENTI CREDITIZI.
  1.  Il  prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale
di obbligazioni, emesse in modo continuo o ripetuto da parte di  enti
creditizi  che  pubblicano  regolarmente  i  loro conti annuali e che
all'interno della CEE sono istituiti o disciplinati in  base  ad  una
legge  speciale, o sono soggetti al controllo pubblico sulla raccolta
del risparmio per l'esercizio del credito,  puo'  contenere  le  sole
informazioni previste nello schema 3, ai capitoli I; II, paragrafi 1,
8 e 9; VII; VIII; IX; X; XI, paragrafi 6 e 7 e XII.
  2.  Il  prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale
di  obbligazioni  convertibili,  o  con  buoni  di  acquisto   o   di
sottoscrizione  di  azioni,  emesse dai soggetti di cui al precedente
comma, redatto secondo le disposizioni  di  cui  all'art.  III,  puo'
contenere le seguenti semplificazioni:
   nella  sezione  prima dello schema 5 le sole informazioni previste
nel capitolo I; II, paragrafi 1, 8 e 9; VII;
   nel  cap.  XIX,  parte prima, dello schema 5, le sole informazioni
previste ai paragrafi 6, 7 e 8.
  3.  In  allegato  ai  prospetti  informativi  di  cui  ai paragrafi
precedenti devono inoltre essere forniti  il  conto  dei  profitti  e
delle  perdite  e lo stato patrimoniale relativi all'ultimo esercizio
(eventualmente redatti anche su base consolidata).
  4.   I   soggetti   indicati  al  primo  comma  dovranno  tenere  a
disposizione del pubblico presso la  sede  sociale  e  gli  organismi
incaricati   del  servizio  finanziario,  i  conti  annuali  relativi
all'ultimo esercizio (eventualmente redatti su base consolidata).
VI - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI
SOTTOSCRIZIONE  DI  AZIONI  (C.D.  WARRANTS)  EMESSE  DAGLI  ENTI  DI
GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI.
  1.  Il  prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale
di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto  o  di
sottoscrizione  di  azioni  (c.d.  warrants),  emesse  dagli  enti di
gestione   delle   partecipazioni   statali,   redatto   secondo   le
disposizioni   di  cui  all'art.  III,  puo'  contenere  le  seguenti
semplificazioni:
   nella  sezione  prima dello schema 5 le sole informazioni previste
nel capitolo I e nel capitolo II, paragrafo 1;
   nel   capitolo   XIX,   parte  prima,  dello  schema  5,  le  sole
informazioni previste ai paragrafi 6, 7 e 8.
  2.  In  allegato  ai  prospetti  informativi  di  cui  al paragrafo
precedente devono inoltre essere forniti  il  conto  dei  profitti  e
delle  perdite  e lo stato patrimoniale relativi all'ultimo esercizio
(eventualmente redatti anche su base consolidata).
VII - OBBLIGAZIONI ASSISTITE DA GARANZIA PERSONALE.
  1.  Il  prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale
di obbligazioni garantite da una persona giuridica,  deve  contenere,
oltre  alle informazioni previste nell'art. II, per cio' che concerne
il garante, le informazioni previste nello schema 3, sezione prima, e
nel capitolo XI, paragrafi 1 e 6.
  2.  In caso di pluralita' di garanti, le informazioni suddette sono
richieste per ciascuno di essi.
  3.  Il  contratto di fideiussione deve essere tenuto a disposizione
del pubblico presso la sede dell'emittente  e  presso  gli  organismi
incaricati  del servizio finanziario per conto di quest'ultimo. Copia
del contratto deve essere fornita a chiunque lo richieda.
VIII  -  BUONI  DI  ACQUISTO  O  DI  SOTTOSCRIZIONE  DI  TITOLI (C.D.
WARRANTS).
  Il  prospetto  relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di
buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli (c.d. warrants)  deve
contenere:
    A)  per  quanto  concerne  l'emittente  i  buoni di acquisto o di
sottoscrizione di titoli (c.d. warrants),  le  informazioni  previste
nello schema 3, sezione prima, e capitolo XI paragrafi da 1 a 6;
  ovvero
   se  dello stesso emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione
di titoli sono gia' ammessi alla quotazione in Italia azioni,  titoli
rappresentativi  di  quote di capitale o obbligazioni convertibili in
azioni o con buoni di acquisto o  di  sottoscrizione  di  azioni,  le
informazioni  previste  nello  schema  4 sezione prima e capitolo XI,
paragrafi da 1 a 8;
  ovvero
   se  l'emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione e' un ente
di gestione delle partecipazioni statali,  le  informazioni  previste
nello  schema  3,  capitolo  I, capitolo II paragrafo 1 e capitolo XI
paragrafo 6;
  ovvero
   se  l'emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione e' un ente
creditizio che pubblica regolarmente  i  suoi  conti  annuali  e  che
all'interno  della  CEE  e'  istituito  o disciplinato in base ad una
legge speciale, o e' soggetto al controllo  pubblico  sulla  raccolta
del  risparmio  per l'esercizio del credito, le informazioni previste
nello schema 3, ai capitoli I; II, paragrafi  1,  8  e  9;  VII;  XI,
paragrafo 6;
   B)  per  quanto  concerne  gli emittenti i titoli di compendio, le
informazioni previste nello schema 1, sezione prima, e capitolo XI;
  ovvero
   se  dello stesso emittente i titoli di compendio sono gia' quotati
azioni, titoli rappresentativi di quote del capitale, o  obbligazioni
convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di
azioni, le informazioni previste nello  schema  2,  sezione  prima  e
capitolo XI;
   C) per quanto concerne i buoni di acquisto o di sottoscrizione dei
titoli (c.d.  warrants),  informazioni  in  merito  alle  condizioni,
termini,  modalita' e costi di esercizio del diritto di acquisto o di
sottoscrizione, nonche'  tutti  gli  altri  elementi  della  proposta
contrattuale  e,  per  quanto  compatibili,  le informazioni previste
nello schema 5, capitoli XV, XVII, XVIII, XXI; inoltre dovra'  essere
allegato   il  regolamento  degli  stessi  buoni  di  acquisto  o  di
sottoscrizione;
   D)  per  quanto  concerne  i  titoli  di compendio le informazioni
previste nello schema relativo al tipo di titoli di compendio;
   E) le notizie richieste dallo schema 5 capitolo XX.".