LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'articolo 8 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 138, come sostituito dall'articolo 20 della legge 4 giugno 1985, n. 281; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 5 marzo 1979, n. 279, recante disposizioni in materia di coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 17 marzo 1980, n. 390, recante disposizioni in materia di coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 22 giugno 1987, n. 345, che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 23 aprile 1990, n. 211, che modifica la direttiva 80/390/CEE per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori; Visto il regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori approvato con delibera n. 4088 del 24 maggio 1989 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 147 del 26 giugno 1989; Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento; Delibera: Il regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori citato nelle premesse, e' modificato ed integrato come segue: Al primo comma dell'art. 6, dopo la lettera b), e' aggiunto: " c) per le societa' o enti richiedenti l'ammissione a quotazione di obbligazioni anche convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio ad una societa' di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136, risultante dalla copia autentica del verbale della riunione dell'organo conferente (Assemblea o Consiglio di Amministrazione ovvero organo avente poteri equivalenti).". Il primo ed il secondo comma dell'art. 7 sono cosi' sostituiti: "(1) Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte loro delle disposizioni, contenute nel presente regolamento ed in leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni da mettere a disposizione del pubblico o della Commissione.". (2) La Commissione puo' stabilire per singoli emittenti, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e sentiti gli amministratori, modalita' e termini diversi da quelli previsti in via generale per l'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti emanati dalla Commissione.". Il quarto comma dell'art. 17 e' cosi' sostituito: "(4) Gli obblighi di cui ai commi precedenti incombono sui redattori del prospetto per le parti di rispettiva competenza. Con la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione contenuta nel prospetto, ciascuno dei redattori assume la responsabilita' in ordine alla completezza e veridicita' dei dati e delle notizie di propria pertinenza nonche' di ogni altro dato o notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare. La predetta dichiarazione deve altresi' essere sottoscritta dal presidente del collegio sindacale di ciascuna delle societa' interessate.". Dopo il secondo comma dell'art. 18 e' aggiunto: "(3) Qualora la domanda di ammissione riguardi un titolo gia' ammesso alla quotazione ufficiale in borse valori di altri Stati appartenenti alla CEE da meno di sei mesi, la Commissione sentite le autorita' competenti che hanno gia' ammesso il titolo alla quotazione ufficiale, puo' dispensare l'emittente dalla redazione di un nuovo prospetto salva l'eventuale necessita' di un aggiornamento o di un supplemento corrispondenti alle esigenze proprie della normativa nazionale. Il prospetto deve essere integralmente tradotto in lingua italiana sottoscritto da un rappresentante legale dell'emittente che ne attesti la conformita' al prospetto informativo approvato da un'altra autorita' competente.". Il primo e sesto comma dell'art. 19 sono cosi' sostituiti: "(1) Entro sei mesi dal giorno in cui la domanda prende data ai sensi del precedente articolo 14, la Commissione delibera e comunica al richiedente l'ammissione o il rigetto della domanda e, nella prima ipotesi, il nulla osta al deposito presso l'archivio prospetti della Consob del relativo prospetto di cui all'Allegato D) o della nota informativa di cui al precedente articolo 18. Ai fini del deposito deve essere trasmesso alla Commissione il prospetto o la nota informativa, nelle forme destinate alla pubblica diffusione, firmato foglio per foglio dai redattori dello stesso per le parti di rispettiva pertinenza.". "(6) Nel caso di ammissione di titoli emessi da meno di due anni in occasione di un'operazione di fusione mediante incorporazione o di scissione di una societa', ovvero di costituzione di una nuova societa', o di scorporo di societa', di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami di imprese, di una offerta pubblica di scambio o come corrispettivo di conferimenti in natura, l'emittente deve mettere a disposizione del pubblico, secondo le modalita' di cui al precedente comma, i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni.". Dopo l'art. 19 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 19-bis. - (1) Gli emittenti che presentino domanda di ammissione di propri titoli ai sensi dell'articolo 14, quarto comma e assumano l'impegno di: a) comunicare alla Commissione, unitamente alla direzione del Consorzio di collocamento, i risultati dell'offerta pubblica entro dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte dei sottoscrittori o degli acquirenti; b) consegnare i titoli agli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli entro dieci giorni dalla data del pagamento; possono chiedere altresi' che la Commissione deliberi, previo parere degli Organi locali di borsa competenti, l'ammissione dei titoli contestualmente al nulla osta alla pubblicazione del prospetto relativo all'offerta al pubblico.". "(2) L'emittente informa il pubblico della delibera di cui al comma precedente mediante un avviso redatto ai sensi dell'articolo 8, lettera b), delle "Disposizioni di carattere generale, concernenti la redazione di prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relativa ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216", approvate con delibera n. 4173 del 18 luglio 1989.". "(3) L'ammissione a quotazione si perfeziona quando la sufficiente diffusione dei titoli tra il pubblico sia realizzata entro novanta giorni dalla delibera di cui al primo comma. L'inizio delle negoziazioni, subordinato all'accertamento della sufficiente diffusione dei titoli previo parere degli Organi locali di borsa competenti, puo' essere stabilito anche con provvedimento urgente del Presidente ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 138. "(4) L'inizio delle negoziazioni e' preceduto da un avviso redatto secondo lo schema di cui all'Allegato G e pubblicato con le modalita' previste nel terzo comma dell'articolo precedente. Tale avviso deve dare notizia dell'esito del collocamento nonche' di ogni fatto nuovo, tale da influenzare in modo significativo la valutazione dei titoli, che si sia verificato successivamente alla data di deposito del prospetto. Tra la data di pubblicazione dell'avviso e quella di inizio delle negoziazioni puo' trascorrere un periodo inferiore a quello stabilito dall'articolo 19, quarto comma.". Il secondo comma dell'art. 22 e' cosi' sostituito: "(2) Il progetto di prospetto deve essere integralmente tradotto in lingua italiana, sottoscritto da un rappresentante legale dell'emittente che ne attesti la conformita' rispetto a quello inviato all'autorita' competente ad approvarlo e contenere le notizie indicate nel primo comma del successivo articolo 23.". Il primo comma dell'art. 23 e' cosi' sostituito: "(1) Il prospetto informativo approvato da un'autorita' estera competente ai sensi del precedente articolo 21 e' riconosciuto dalla Commissione quale prospetto per l'ammissione, previa traduzione integrale in lingua italiana, sottoscrizione da parte di un rappresentante legale dell'emittente che ne attesti la conformita' al prospetto informativo approvato e inserzione di notizie riguardanti il regime fiscale italiano dei redditi prodotti dai titoli, nonche' i soggetti residenti in Italia presso i quali i portatori dei titoli stessi possono esercitare i loro diritti patrimoniali.". Il primo e secondo comma dell'art. 24 sono cosi' sostituiti: "(1) Qualora, in occasione di un'offerta pubblica di vendita, di sottoscrizione o di scambio di titoli effettuata in uno Stato appartenente alla CEE, sia stato approvato dall'autorita' competente un prospetto informativo redatto in conformita' della direttiva n. 80/390/CEE e, nei tre mesi successivi, l'emittente presenti domanda di ammissione a quotazione dei titoli in una borsa valori dello Stato italiano, il prospetto stesso e' riconosciuto dalla Commissione quale prospetto per l'ammissione.". "(2) Il prospetto e' riconosciuto previa traduzione integrale in lingua italiana, sottoscrizione da parte di un rappresentante legale dell'emittente che ne attesti la conformita' al prospetto informativo approvato e inserzione di notizie riguardanti il regime fiscale italiano dei redditi prodotti dai titoli, nonche' i soggetti residenti in Italia presso i quali i portatori dei titoli stessi possono esercitare i loro diritti patrimoniali. La Commissione puo' tuttavia esigere che nel prospetto siano inseriti ulteriori dati specifici relativi al mercato italiano.". Il punto i) della Tavola 1 dell'Allegato A e' cosi' sostituito: ( i) elenco dei possessi azionari, quali risultano dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a disposizione, ripartiti per classi di azionariato secondo la seguente tabella: Classi di possesso azionario N. azionisti N. azioni possedute - - - da 1 a 100 da 101 a 500 da 501 a 1.000 da 1.001 a 5.000 da 5.001 a 10.000 da 10.001 a 50.000 da 50.001 a 100.000 da 100.001 a 500.000 da 500.001 a 1.000.000 da 1.000.001 a oltre" I punti n), t), p) rispettivamente delle Tavole 1, 2, 3 dell'Allegato A sono cosi' sostituiti: "nel caso in cui il titolo di cui viene richiesta l'ammissione sia gia' quotato presso altra borsa valori estera o mercato ristretto italiano, in luogo del certificato peritale di cui al punto precedente, indicazione dei prezzi ufficiali e delle quantita' scambiate negli ultimi tre mesi precedenti la data di presentazione della domanda." I punti m), s), o) rispettivamente delle Tavole 1, 2, 3 dell'Allegato A sono cosi' sostituiti: "certificato peritale, di data non anteriore a trenta giorni dalla domanda attestante il valore venale dei titoli, rilasciato dal Comitato Direttivo degli Agenti di cambio o dalla Commissione per il Listino della borsa valori dove e' stata richiesta la quotazione. Il certificato peritale deve essere corredato da una dettagliata relazione nella quale risultino analiticamente illustrati i metodi seguiti per la determinazione del valore venale attribuito. Nella relazione deve altresi' essere indicato il costo del rilascio del certificato. In caso di contemporanea richiesta di ammissione in piu' borse valori, il certificato deve essere redatto dal Comitato Direttivo degli Agenti di cambio o dalla Commissione per il Listino della borsa valori topograficamente piu' vicina alla sede della societa' o dell'ente.". Gli ultimi due capoversi della Tavola 1 dell'Allegato A sono sostituiti: "Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare alla domanda una propria dichiarazione nella quale venga confermato che: l'emittente e' regolarmente costituito ed il suo statuto e' conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo e' soggetto; i titoli di cui viene chiesta l'ammissione sono conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono soggetti, anche per cio' che concerne la loro rappresentazione cartolare; non sussistono impedimenti di alcun genere alla osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti le informazioni che i soggetti aventi titoli ammessi devono mettere a disposizione del pubblico o della Commissione; non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi ai titoli dell'emittente che saranno negoziati nelle borse italiane; l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi titoli ammessi che si trovino in condizioni identiche; idonea attestazione dell'emittente circa le modalita' di esercizio dei diritti spettanti ai titolari, con particolare riguardo alle modalita' di esercizio dei diritti patrimoniali di cui all'art. 33 del Regolamento di attuazione della legge n. 289/86 per il tramite della Monte Titoli S.p.A.; idonea attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti che i titoli da ammettere alla quotazione potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione a Stanza di compensazione attraverso i conti di deposito presso la Monte Titoli S.p.A. stessa; Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.". Alla Tavola 4 dell'Allegato A e' aggiunto il seguente punto l): "( l) certificato peritale di data non anteriore a trenta giorni dalla domanda, attestante il valore venale dei titoli obbligazionari convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni rilasciato dal Comitato Direttivo degli agenti di cambio o dalla Commissione per il Listino della borsa valori dove e' stata richiesta la quotazione. Il certificato peritale deve essere corredato da una dettagliata relazione nella quale risultano analiticamente illustrati i metodi seguiti per la determinazione del valore venale attribuito al titolo. Nella relazione deve altresi' essere indicato il costo del rilascio del certificato. In caso di contemporanea richiesta di ammissione in piu' borse valori, il certificato deve essere redatto dal Comitato Direttivo degli Agenti di cambio o dalla Commissione per il Listino della borsa valori topograficamente piu' vicina alla sede legale della Societa' o ente.". L'allegato D e' cosi' sostituito: "(Modalita' di redazione del prospetto per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori). I - AZIONI E TITOLI RAPPRESENTATIVI DI QUOTE DI CAPITALE EMESSI DA ENTI PUBBLICI ESERCENTI L'ATTIVITA' BANCARIA. 1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di azioni, o di titoli rappresentativi di quote di capitale emessi da enti pubblici esercenti l'attivita' bancaria, deve contenere le informazioni previste nello schema 1. 2. Se dello stesso emittente sono stati gia' ammessi alla quotazione in Italia azioni o titoli rappresentativi di quote di capitale, il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione di azioni puo' contenere le sole informazioni previste dallo schema 2. II - OBBLIGAZIONI. 1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni deve contenere le informazioni previste nello schema 3. 2. Se dello stesso emittente sono stati gia' ammessi alla quotazione in Italia azioni, titoli rappresentativi di quote di capitale ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione di obbligazioni puo' contenere le sole informazioni previste nello schema 4. III - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (C.D. WARRANTS) EMESSE DA UN SOGGETTO DIVERSO DALL'EMITTENTE LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO. 1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni acquisto o di sottoscrizione di azioni, quando l'emittente le obbligazioni e' diverso dall'emittente le azioni attribuibili in conversione o di compendio, deve contenere le informazioni previste nello schema 5. 2. Se dello stesso emittente le obbligazioni sono stati gia' ammessi alla quotazione in Italia azioni o titoli rappresentativi di quote del capitale il prospetto indicato nel comma precedente puo' contenere le seguenti semplificazioni: nella sezione prima possono essere riportate le sole informazioni previste dallo schema 4, sezione prima; nella sezione terza, in luogo della documentazione di cui al capitolo XIX parte prima, punti da 1 a 7, puo' essere fornita quella di cui allo schema 4, capitolo XI. 3. Se dello stesso emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio sono stati gia' ammessi alla quotazione in Italia azioni o titoli rappresentativi di quote del capitale, il prospetto indicato al primo comma puo' contenere le seguenti semplificazioni: nella sezione seconda possono essere riportate le sole informazioni previste nello schema 2, sezione prima; nella sezione terza, in luogo della documentazione di cui allo schema 5, capitolo XIX parte seconda, puo' essere fornita quella di cui allo schema 2, capitolo XI. IV - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (C.D. WARRANTS) EMESSE DALLO STESSO SOGGETTO EMITTENTE LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO. 1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni (c.d. warrants), quando l'emittente le obbligazioni e' anche l'emittente le azioni attribuibili in conversione o di compendio, deve contenere le informazioni previste nello schema 5 sezioni seconda e terza, escluse quelle previste al capitolo XIX, parte seconda. 2. Se dello stesso emittente le obbligazioni sono stati gia' ammessi alla quotazione in Italia azioni e/o titoli rappresentativi di quote del capitale il prospetto indicato nel comma precedente puo' contenere: in luogo delle informazioni richieste dallo schema 5 sezione seconda, le sole informazioni previste dallo schema 2, sezione prima; in luogo della documentazione richiesta dallo schema 5, capitolo XIX, parte prima, paragrafi da 1 a 6 la sola documentazione prevista dallo schema 2, capitolo XI. V - OBBLIGAZIONI EMESSE DA ENTI CREDITIZI. 1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni, emesse in modo continuo o ripetuto da parte di enti creditizi che pubblicano regolarmente i loro conti annuali e che all'interno della CEE sono istituiti o disciplinati in base ad una legge speciale, o sono soggetti al controllo pubblico sulla raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, puo' contenere le sole informazioni previste nello schema 3, ai capitoli I; II, paragrafi 1, 8 e 9; VII; VIII; IX; X; XI, paragrafi 6 e 7 e XII. 2. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni convertibili, o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, emesse dai soggetti di cui al precedente comma, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. III, puo' contenere le seguenti semplificazioni: nella sezione prima dello schema 5 le sole informazioni previste nel capitolo I; II, paragrafi 1, 8 e 9; VII; nel cap. XIX, parte prima, dello schema 5, le sole informazioni previste ai paragrafi 6, 7 e 8. 3. In allegato ai prospetti informativi di cui ai paragrafi precedenti devono inoltre essere forniti il conto dei profitti e delle perdite e lo stato patrimoniale relativi all'ultimo esercizio (eventualmente redatti anche su base consolidata). 4. I soggetti indicati al primo comma dovranno tenere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e gli organismi incaricati del servizio finanziario, i conti annuali relativi all'ultimo esercizio (eventualmente redatti su base consolidata). VI - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (C.D. WARRANTS) EMESSE DAGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI. 1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni (c.d. warrants), emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. III, puo' contenere le seguenti semplificazioni: nella sezione prima dello schema 5 le sole informazioni previste nel capitolo I e nel capitolo II, paragrafo 1; nel capitolo XIX, parte prima, dello schema 5, le sole informazioni previste ai paragrafi 6, 7 e 8. 2. In allegato ai prospetti informativi di cui al paragrafo precedente devono inoltre essere forniti il conto dei profitti e delle perdite e lo stato patrimoniale relativi all'ultimo esercizio (eventualmente redatti anche su base consolidata). VII - OBBLIGAZIONI ASSISTITE DA GARANZIA PERSONALE. 1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni garantite da una persona giuridica, deve contenere, oltre alle informazioni previste nell'art. II, per cio' che concerne il garante, le informazioni previste nello schema 3, sezione prima, e nel capitolo XI, paragrafi 1 e 6. 2. In caso di pluralita' di garanti, le informazioni suddette sono richieste per ciascuno di essi. 3. Il contratto di fideiussione deve essere tenuto a disposizione del pubblico presso la sede dell'emittente e presso gli organismi incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultimo. Copia del contratto deve essere fornita a chiunque lo richieda. VIII - BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI (C.D. WARRANTS). Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli (c.d. warrants) deve contenere: A) per quanto concerne l'emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli (c.d. warrants), le informazioni previste nello schema 3, sezione prima, e capitolo XI paragrafi da 1 a 6; ovvero se dello stesso emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli sono gia' ammessi alla quotazione in Italia azioni, titoli rappresentativi di quote di capitale o obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, le informazioni previste nello schema 4 sezione prima e capitolo XI, paragrafi da 1 a 8; ovvero se l'emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione e' un ente di gestione delle partecipazioni statali, le informazioni previste nello schema 3, capitolo I, capitolo II paragrafo 1 e capitolo XI paragrafo 6; ovvero se l'emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione e' un ente creditizio che pubblica regolarmente i suoi conti annuali e che all'interno della CEE e' istituito o disciplinato in base ad una legge speciale, o e' soggetto al controllo pubblico sulla raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, le informazioni previste nello schema 3, ai capitoli I; II, paragrafi 1, 8 e 9; VII; XI, paragrafo 6; B) per quanto concerne gli emittenti i titoli di compendio, le informazioni previste nello schema 1, sezione prima, e capitolo XI; ovvero se dello stesso emittente i titoli di compendio sono gia' quotati azioni, titoli rappresentativi di quote del capitale, o obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, le informazioni previste nello schema 2, sezione prima e capitolo XI; C) per quanto concerne i buoni di acquisto o di sottoscrizione dei titoli (c.d. warrants), informazioni in merito alle condizioni, termini, modalita' e costi di esercizio del diritto di acquisto o di sottoscrizione, nonche' tutti gli altri elementi della proposta contrattuale e, per quanto compatibili, le informazioni previste nello schema 5, capitoli XV, XVII, XVIII, XXI; inoltre dovra' essere allegato il regolamento degli stessi buoni di acquisto o di sottoscrizione; D) per quanto concerne i titoli di compendio le informazioni previste nello schema relativo al tipo di titoli di compendio; E) le notizie richieste dallo schema 5 capitolo XX.".