IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 1291/FPC del 7 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1987, con la quale venivano concesse al compartimento A.N.A.S. di Milano procedure accelerative per l'esecuzione di lavori di ripristino della strada statale n. 340/dir. al km 1+650; Vista l'ordinanza n. 1394/FPC del 17 marzo 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1988, con la quale venivano concesse al compartimento A.N.A.S. di Milano procedure accelerative per l'esecuzione urgente della variante alla strada statale n. 340/dir. "Regina" tra le progressive km 1+500 e km 2+300; Vista la nota n. 40406 in data 12 dicembre 1990 con la quale il compartimento A.N.A.S. di Milano rappresenta di aver potuto realizzare solo i lavori di somma urgenza disposti con la citata ordinanza n. 1291 del 7 dicembre 1987, mentre ha dovuto rivedere i lavori di cui all'ordinanza n. 1394/FPC del 17 marzo 1988 sia per problemi ambientali sia per un successivo abbassamento della sponda lacuale che, reando uno stato di imminente pericolo, ha imposto una variante di tracciato tra la strada statale n. 340 a valle di Menaggio e la strada statale n. 340/dir. in localita' Nobiallo e richiede il rinnovo delle procedure accelerative gia' concesse con l'ordinanza n. 1394/FPC; Vista la nota della Direzione generale dell'A.N.A.S. n. 28 in data 9 gennaio 1991 con la quale si prospetta l'urgenza dei lavori indicati dal compartimento A.N.A.S. di Milano con la nota n. 40406 del 12 dicembre 1990, per l'estrema precarieta' e il pericolo connessi con gli abbassamenti e sprofondamenti improvvisi della sponda lacuale e con i dissesti delle opere di sostegno causati dalle continue oscillazioni del lago e viene richiesta, di conseguenza, la reiterazione dell'ordinanza n. 1394/FPC; Vista la nota n. 394 in data 14 febbraio 1991 con la quale la Direzione generale A.N.A.S., facendo seguito alla nota n. 28 del 9 gennaio 1991, specifica che il disposto dell'ordinanza n. 1394/FPC venga esteso ai lavori urgenti di costruzione della variante di Menaggio tra le localita' Pastura (km 30+500 della strada statale n. 340) e Nobiallo (sulla strada statale n. 340/dir.), primo stralcio: dallo svincolo di Menaggio a Nobiallo; Considerata la particolare situazione di pericolosita' per la popolazione, quale rappresentata dai competenti organi sopracitati e che viene a configurare, secondo quanto assicurato dagli stessi organi, una situazione di emergenza; Ritenuto, pertanto, necessario intervenire disponendo che l'A.N.A.S. proceda alla realizzazione della variante anzidetta anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato e previo espletamento di gara esplorativa; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. E' autorizzata la realizzazione da parte del compartimento A.N.A.S. di Milano dei lavori per la variante di Menaggio tra la localita' Pastura al km 30+500 della strada statale n. 340 e Nobiallo sulla strada statale n. 340 dir., primo stralcio dallo svincolo di Menaggio a Nobiallo, operando - ove necessario - in deroga alle vigenti norme, ivi comprese quelle di contabilita' generale dello Stato e previo espletamento di informale gara esplorativa. Il prefetto della provincia di Como provvedera' a informare il Dipartimento della protezione civile in ordine all'inizio e all'andamento dei lavori nonche' alle deroghe alle quali il compartimento dell'A.N.A.S. di Milano dovra' fare ricorso. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 marzo 1991 Il Ministro: LATTANZIO