A tutti i Ministeri - Gabinetto Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo Ai presidenti degli enti pubblici non economici compresi nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti e degli organismi nazionali degli ordini e dei collegi professionali) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione compresi nel comparto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale (per il tramite della FICEI) Alle unita' sanitarie locali (per il tramite delle regioni) Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni) Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni) Ai comuni (per il tramite dei prefetti) Alle province (per il tramite dei prefetti) Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti) Alle camere di commercio, industria ed artigianato (per il tramite dell'Unioncamere) Agli istituti autonomi per le case popolari (per il tramite dell'ANIACAP) All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All' Unioncamere All'ANIACAP Alla Federazione italiana consorzi ed enti di industrializzazione Alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale Dipartimento giuridico e del coordinamento legislativo Dipartimento per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno) PREMESSA Il Consiglio di Stato con le decisioni numeri 901/90, 946/90, 947/90 e 948/90, tutte adottate in data 29 maggio 1990 a seguito di domanda di appello presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso altrettante decisioni del T.A.R. Lazio pronunciate a seguito di ricorsi intentati da varie organizzazioni sindacali, ha confermato la legittimita' sia dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e sia della direttiva-circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988 nella parte in cui la stessa ha individuato le percentuali minime riferite alle deleghe, ai voti ed alla diffusione territoriale delle organizzazioni sindacali, quali requisiti di qualificazione dei criteri stabiliti con il predetto art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88 per l'accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale. Il Consiglio di Stato ha, peraltro, precisato che la valutazione della consistenza associativa delle organizzazioni sindacali deve essere effettuata non soltanto in base agli elementi quantitativi fin'ora considerati, ma anche in base agli elementi qualitativi riconducibili alla specificita' ed alla rilevanza professionale dei lavoratori dipendenti, quando tali specificita' sono rilevanti nell'ambito del comparto di contrattazione cui gli stessi appartengono. In sostanza la magistratura amministrativa ha censurato la nuova normativa introdotta con le citate disposizioni ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale richiesta dalla legge-quadro sul pubblico impiego - legge 29 marzo 1983, n. 93, soltanto nella parte in cui non prevede anche l'elemento qualitativo riferito a specifiche categorie professionali quando tali figure acquistano particolare rilevanza e specificita' nell'ambito di ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. In conformita' alle suddette decisioni questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con la presente direttiva-circolare, che sostituisce ed abroga le precedenti direttive-circolari n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, n. 32529/8.93.5 del 21 aprile 1989, n. 42257/8.93.5 del 19 gennaio 1990, n. 55533/8.93.5 del 19 settembre 1990 e n. 56661/8.93.5 del 23 ottobre 1990, invita le amministrazioni in indirizzo ad attenersi alle seguenti direttive per l'accertamento del requisito della maggiore rappresentativita' su base nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali al fine di determinare le composizioni delle delegazioni sindacali per la partecipazione alla formazione degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al fine di regolare uniformemente le relazioni sindacali nel pubblico impiego in tutte le circostanze in cui e' necessaria l'individuazione del requisito della maggiore rappresentativita' sindacale. 1. La legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983. La legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, oltre alla negoziazione di cui all'art. 5 finalizzata alla determinazione, composizione ed eventuali variazioni dei comparti di contrattazione collettiva, disciplina i seguenti tre livelli di contrattazione per il personale rientrante nel proprio ambito di applicazione: intercompartimentale, che riguarda la totalita' dei pubblici dipendenti (art. 12); di comparto (i comparti sono stati definiti con il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68) (articoli 6 e seguenti); decentrato, nazionale e per area territorialmente delimitata (art. 14). Per ciascuna delle contrattazioni sopra indicate la legge-quadro n. 93/83 prevede le seguenti composizioni della "delegazione sindacale": per la determinazione, composizione ed eventuali variazioni dei comparti di contrattazione collettiva: le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; a livello intercompartimentale: le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale; a livello di comparto: oltre le confederazioni sopra citate, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto; a livello decentrato: oltre le confederazioni sopra indicate, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato. In ogni livello di contrattazione la "delegazione sindacale" e' formata da confederazioni ed organizzazioni aventi un peculiare requisito di rappresentativita' qualificata, indicato nei termini della "maggiore rappresentativita' su base nazionale". Per la contrattazione decentrata e' anche previsto un minor grado di estensione rappresentativa che consente la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato a tale contrattazione. L'espressione normativa ("maggiore rappresentativita'"), necessariamente aperta e flessibile, non consente a volte di individuare un discrimine sufficientemente affidabile tra le associazioni di tutela sindacale qualificate e quelle che non raggiungono la posizione legittimante indicata dalla legge-quadro n. 93/83. Importanza centrale rivestono, dunque, nel sistema definito da detta legge, l'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione tenuta ad attuare il procedimento normativo a base negoziale e l'individuazione, quindi, di criteri o parametri di riferimento per le rilevazioni della maggiore rappresentativita' che garantiscano la coerenza delle valutazioni discrezionali, rispetto alla ratio legislativa che informa la contrattazione nel pubblico impiego, e ne consentano il controllo. Cio' da' ragione della ritenuta opportunita' di procedere a tale individuazione gia' in occasione della sottoscrizione dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90 recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, nonche' della necessita' che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 95 della Costituzione, di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e di quelle specificamente previste in materia di pubblico impiego dall'art. 27 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, difinisca regole di indirizzo volte ad assicurare comportamenti uniformi nell'accertamento del requisito della "maggiore rappresentativita'". 2. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. Ai fini dell'applicazione delle riferite disposizioni della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, ha indicato, come criteri di riferimento per la determinazione della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali, i seguenti elementi: a) la consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle singole amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale, accertata mediante comunicazione delle stesse amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed alle organizzazioni sindacali a cui le deleghe si riferiscono, prima dell'avvio delle trattative di cui all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, e dei comparti di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; b) l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti, costituiti negli ambiti dei diversi comparti, o in occasione di altre consultazioni elettorali per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ovvero per la nomina di soggetti cui ai diversi livelli, anche decentrati, venga conferito potere rappresentativo e negoziale per gli accordi previsti dall'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93; c) diffusione e consistenza delle strutture organizzative negli ambiti categoriali e territoriali di ciascun comparto di contrattazione valutate sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a). Questi criteri risultano essere quelli piu' congrui al fine di accertare uniformemente il requisito della "maggiore rappresentativita' sindacale" nell'ambito delle relazioni sindacali nel pubblico impiego e rispetto alla problematica specifica della contrattazione collettiva sempre nel pubblico impiego, perche' rivelatori della affidabilita' negoziale dell'interlocutore sindacale. Il criterio della consistenza associativa di cui alla lettera a) congiunto con quello della diffusione e consistenza delle strutture organizzative di cui alla lettera c) consentono di apprezzare la cosiddetta "serieta' di impianto del sindacato", vale a dire il suo radicamento tra i dipendenti del pubblico impiego e quindi la sua capacita' di essere esponenziale, in maniera non episodica, degli interessi collettivi organizzati. In riferimento al criterio della consistenza associativa delle associazioni di tutela sindacale, va anche sottolineato che le deleghe conferite alle singole amministrazioni dai dipendenti per la trattenuta del contributo sindacale costituiscono uno strumento di indubbia oggettivita' e trasparenza nella rilevazione di detta consistenza. Il criterio dell'adesione elettorale trova giustificazione nella circostanza - comprovata nelle recenti esperienze sindacali - che l'adesione alla linea rivendicativa e di tutela espressa da una organizzazione sindacale non ha piu' quale canale esclusivo l'iscrizione al sindacato stesso. Talche' l'adesione elettorale da un lato esprime il gradimento attuale riscosso dall'organizzazione sindacale anche da parte dei non iscritti e dall'altro avvalora l'efficacia comunque generale dei risultati della contrattazione. Quanto al criterio della diffusione e consistenza delle strutture organizzative, esso corrisponde alla necessita' di prescegliere come interlocutori di un negoziato nazionale solo associazioni sindacali che siano equilibratamente presenti sul territorio nazionale e non gia' espressioni di mere istanze locali. Tali considerazioni, fermo restando il criterio della diffusione e consistenza delle strutture organizzative, evidenziano l'autonoma valenza e la specifica portata di ciascuno degli altri due criteri in parola, valutando in tal modo, con le modalita' indicate nel seguito, esauriente ai fini dell'individuazione della "maggiore rappresentativita'" accanto al predetto criterio territoriale o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale. Entro i detti limiti e criteri si colloca l'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione, che, come gia' detto, e' tenuta ad attuare il procedimento normativo a base negoziale. I predetti criteri comportano che eventuali dati comunicati dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali in ordine alla loro consistenza organizzativa ed associativa siano opportunamente comparati con i dati che, ai fini della presente direttiva-circolare, le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilevare ed a comunicare con le modalita' nel seguito indicate ed a cui - tenuto conto della loro oggettiva affidabilita' - si fara' esclusivo riferimento con le modalita' anch'esse nel seguito indicate. 3. Modalita' di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale. a) Modalita' di ordine generale. Cio' premesso - e sottolineato come l'utilizzo dei criteri sopra ricordati debba essere finalizzato a consentire il piu' alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali nel pubblico impiego e ad ammettere alle trattative per la definizione degli accordi disciplinati dalla legge-quadro n. 93/1983 le confederazioni e le organizzazioni sindacali che, per ciascun livello di contrattazione collettiva, risultino effettivamente rappresentative ed esponenziali di interessi collettivi - si formulano le seguenti regole di indirizzo valevoli per i diversi livelli di contrattazione in precedenza indicati: A) A livello intercompartimentale e per la determinazione, composizione e variazione dei comparti di contrattazione collettiva sono considerate maggiormente rappresentative su base nazionale le confederazioni presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e quelle per le quali e' accertata, con le modalita' descritte nella seguente lettera B), la rappresentativita' qualificata in almeno due comparti di organizzazioni sindacali ad esse aderenti. B) Per ciascun comparto di contrattazione collettiva sono considerate maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che: 1) relativamente alla precedente lettera a) del paragrafo 2, abbiano un numero di iscritti - risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 - non inferiore al cinque per cento delle deleghe complessivamente espresse in ciascuno dei detti comparti; 2) relativamente alla precedente lettera b) del paragrafo 2, abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi un quorum di voti pari almeno al cinque per cento del numero complessivo dei votanti per ciascun comparto, prendendo a riferimento, in via principale, le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nelle commissioni del personale, in via subordinata, quelle riguardanti le commissioni di disciplina e, nei casi in cui le precedenti fattispecie non prevedano un procedura elettiva, le elezioni riguardanti la nomina dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione; 3) relativamente alla precedente lettera c) del paragrafo 2, abbiano strutture territoriali in almeno un terzo delle regioni e delle province, con adeguata consistenza misurata alla stregua del criterio di cui al precedente punto 1) del presente paragrafo. C) Nella delegazione sindacale per gli accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, sono comprese, oltre alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale come sopra individuate, anche le organizzazioni sindacali che abbiano nell'area decentrata interessata, alla stregua dei medesimi criteri indicati alla lettera B), punti 1) e 2) del presente paragrafo, la maggiore rappresentativita' degli interessi collettivi dei dipendenti destinatari degli accordi predetti. b) Modalita' di ordine particolare. Le regole di indirizzo sopra esposte trovano necessarie eccezioni relativamente all'ambito degli interessi rappresentati in quattro ipotesi: 1) per il personale rientrante nell'"area medica" del comparto del Servizio sanitario nazionale, in forza della esplicita previsione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; 2) per i dirigenti dei vari enti ed amministrazioni pubbliche ricompresi nei comparti di contrattazione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986, in considerazione della loro peculiare posizione funzionale e del conseguente esercizio di poteri dell'amministrazione nei confronti dei terzi e dei dipendenti; 3) per il personale dipendente dalle amministrazioni che, nell'ambito dei comparti di contrattazione collettiva di cui agli articoli 4 e 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986, costituiscono specifiche articolazioni settoriali con carattere di assoluta peculiarita' all'interno di tali comparti, tali da attribuire al personale dipendente da dette amministrazioni una collocazione del tutto particolare rispetto al personale dei citati comparti nel loro complesso; 4) per il personale appartenente a particolari categorie che vantano una specificita' professionale ed una rilevanza tali da renderle assolutamente eterogenee rispetto alle altre comprese nello stesso comparto di contrattazione, non rilevando, a tal fine, l'appartenenza alle diverse qualifiche funzionali ed ai relativi profili professionali, atteso che tale articolazione e' comune a tutti i dipendenti pubblici e quindi non costituisce elemento di rappresentazione delle indicate specificita' e rilevanza. Detta eterogeneita' si manifesta, cumulativamente, nelle seguenti condizioni: nella peculiarita' delle funzioni attribuite in rapporto alle finalita' prioritarie proprie dell'amministrazione o dell'ente di ciascun comparto; nella posizione "atipica" rispetto all'ordinamento del personale del comparto, riconosciuta con atto normativo; nelle modalita' di espletamento esclusivo e permanente delle prestazioni, cui corrispondono differenziazioni nelle particolari attribuzioni e specifici elementi del trattamento economico complessivo rispetto agli altri dipendenti del comparto, non riconducibili alle ordinarie forme di salario accessorio, quali ad esempio indennita' e compenso incentivante. In tali ambiti: A) Per il personale rientrante nell'"area medica" del comparto del "Servizio sanitario nazionale" sono considerate maggiormente rappresentative - per quanto previsto, in relazione all'"area medica", dai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 - le confederazioni e le organizzazioni sindacali che rappresentano esclusivamente le categorie dei dipendenti di cui alla ipotesi in argomento e che: I) quanto alla lettera a) del paragrafo 2, abbiano un numero di iscritti - risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle amministrazioni sopra citate - non inferiore al sei per cento delle deleghe complessivamente espresse dai dipendenti rientranti nel campo di applicazione dell'"area medica"; II) quanto alla lettera b) del paragrafo 2, abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi in precedenza indicati un quorum di voti pari almeno al sei per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti all'"area medica"; III) quanto alla lettera c) del paragrafo 2, abbiano strutture organizzative in almeno un terzo delle regioni e delle province, con adeguata consistenza misurata alla stregua del criterio di cui alla citata lettera a) del paragrafo 2. B) Per il personale dirigenziale sono considerate maggiormente rappresentative - a livello di contrattazione intercompartimentale e per la determinazione, composizione e variazione dei comparti con riferimento alla lettera A), nonche' a livello di contrattazione di comparto e di sede decentrata - oltre alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali che rispondono ai criteri in precedenza indicati, le confederazioni e le organizzazioni sindacali che rappresentano esclusivamente le categorie dei dipendenti di cui alla ipotesi in argomento e che: I) quanto alla lettera a) del paragrafo 2, abbiano un numero di iscritti - risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle amministrazioni sopra citate - non inferiore al sei per cento delle deleghe complessivamente espresse dai dirigenti delle amministrazioni o enti pubblici di ciascun comparto di contrattazione collettiva; II) quanto alla lettera b) del paragrafo 2, abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi in precedenza indicati un quorum di voti pari almeno al sei per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti ai dirigenti di ciascun comparto; III) quanto alla lettera c) del paragrafo 2, abbiano strutture organizzative in almeno un terzo delle regioni e delle province, con adeguata consistenza misurata alla stregua del criterio di cui alla citata lettera a) del paragrafo 2. C) Per il personale dipendente da amministrazioni che, nell'ambito dei comparti di contrattazione collettiva di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, costituiscono specifiche articolazioni settoriali, con carattere di assoluta peculiarita' all'interno di tali comparti, sono considerate maggiormente rappresentative - a livello di contrattazione di comparto - le organizzazioni sindacali che rappresentano esclusivamente il personale di cui alla ipotesi in argomento e che: I) quanto alla lettera a) del paragrafo 2, abbiano un numero di iscritti - risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle amministrazioni sopra citate - non inferiore: al sei per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale dipendente dalle medesime citate amministrazioni quando il numero complessivo del personale di ciascuna delle articolazioni settoriali in questione corrisponde almeno al cinquanta per cento di tutto il personale del comparto; al dodici per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale dipendente dalle amministrazioni sopracitate, quando il numero complessivo del personale di ciascuna delle articolazioni settoriali in questione si colloca tra il trenta per cento e il quarantanove e novantanove per cento di tutto il personale del comparto; al ventiquattro per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale dipendente dalle amministrazioni sopracitate, quando il numero complessivo del personale di ciascuna delle articolazioni settoriali in questione sia inferiore al trenta per cento di tutto il personale del comparto; II) quanto alla lettera b) del paragrafo 2, abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi in precedenza indicati un quorum di voti non inferiore: al sei per cento del numero complessivo dei votanti dipendenti dalle medesime citate amministrazioni, quando il numero complessivo del personale di ciascuna articolazione settoriale in questione corrisponde almeno al cinquanta per cento di tutto il personale del comparto; al dodici per cento del numero complessivo dei votanti dipendenti dalle amministrazioni sopracitate, quando il numero complessivo del personale di ciascuna delle articolazioni settoriali in questione si colloca tra il trenta per cento e il quarantanove e novantanove per cento di tutto il personale del comparto; al ventiquattro per cento del numero complessivo dei votanti dipendenti dalle amministrazioni sopracitate, quando il numero complessivo del personale di ciascuna delle articolazioni settoriali in questione sia inferiore al trenta per cento di tutto il personale del comparto; III) quanto alla lettera c) del paragrafo 2, abbiano strutture organizzative in almeno un terzo delle regioni e delle province, con adeguata consistenza misurata alla stregua del criterio di cui alla lettera a) del paragrafo 2. Per la contrattazione decentrata e nelle altre circostanze, in cui a livello di singola articolazione settoriale in argomento e' necessaria la individuazione della effettivita' della rappresentanza sindacale, si applicano le direttive di cui alla lettera a) del presente paragrafo 3. D) Per il personale appartenente alle particolari categorie professionali con accertata specificita', rilevanza ed eterogeneita' nei termini in precedenza indicati, sono considerati maggiormente rappresentative - a livello di contrattazione di comparto e di sede decentrata - le organizzazioni sindacali che rappresentano esclusivamente le categorie di dipendenti di cui alla ipotesi in argomento e che: I) quanto alla lettera a) del paragrafo 2, abbiano un numero di iscritti - risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle amministrazioni sopra citate - non inferiore: al sei per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale appartenente alle suddette categorie per ciascun comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima corrisponde almeno al dodici per cento di tutto il personale del comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata; al quindici per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale appartenente alle suddette categorie per ciascun comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima si colloca tra il sei per cento e l'undici e novantanove per cento di tutto il personale del comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata; al trentacinque per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale appartenente alle suddette categorie per ciascun comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima si colloca tra il tre per cento ed il cinque e novantanove per cento di tutto il personale del comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata; all'ottanta per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale appartenente alle suddette categorie per ciascun comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima sia collocabile fino al due e novantanove per cento di tutto il personale del comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata; II) quanto alla lettera b) del paragrafo 2, abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi in precedenza indicati un quorum di voti non inferiore: al sei per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti alla categoria con specifiche professionalita' per ciascun comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima corrisponde almeno al dodici per cento di tutto il personale del comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata; al quindici per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti alla categoria con specifiche professionalita' per ciascun comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima si colloca tra il sei per cento e l'undici e novantanove per cento di tutto il personale del comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata; al trentacinque per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti alla categoria con specifiche professionalita' per ciascun comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima si colloca tra il tre per cento ed il cinque e novantanove per cento di tutto il personale del comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata; all'ottanta per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti alla categoria con specifiche professionalita' per ciascun comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima sia collocabile fino al due e novantanove per cento di tutto il personale del comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata; III) quanto alla lettera c) del paragrafo 2, abbiano strutture organizzative in almeno un terzo delle regioni e delle province, con adeguata consistenza misurata alla stregua del criterio di cui alla lettera a) del paragrafo 2. * * * La fissazione di una "soglia minima" per l'individuazione della effettivita' della rappresentativita' sindacale sembra rispondere nel modo piu' congruo all'obiettivo gia' riferito della normativa in questione di garantire la scelta degli interlocutori sindacali piu' idonei alla stregua di criteri trasparenti e che, per non vanificare il detto obiettivo, non possono prescindere da parametri quantitativi e qualitativi. Del resto il riferimento quantitativo e la sua espressione numerica sono immanenti alle stesse previsioni legislative - ed al concetto stesso di maggiore rappresentativita' - nonche' (in sede applicativa di quelle) alla disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, relativo all'identificazione dei criteri, i quali inevitabilmente sfociano nella individuazione di una soglia aritmetica. Questa esigenza di individuazione si sarebbe comunque posta nella concreta fase di scelta delle rappresentanze sindacali, dando vita, quindi, a situazioni di incertezze, alle quali si vuole ovviare proprio attraverso la preventiva individuazione della "soglia". In concreto, i parametri quantitativi e qualitativi in precedenza indicati - che corrispondono anche a prassi esistenti in altri Paesi europei - coniugano in maniera equilibrata le esigenze della consistenza e del pluralismo degli interlocutori sindacali, consentendo altresi' un'ampia dinamica di ricambio e di evoluzione di rappresentanza degli interessi, sia per le composizioni delle delegazioni sindacali in occasione dei rinnovi degli accordi sindacali del pubblico impiego sia in altre circostanze in cui e' necessaria la individuazione della effettivita' della rappresentanza sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi utilizzabili anche per il rinnovo della composizione di organismi con presenza sindacale, quali, ad esempio, il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e, limitatamente al settore del pubblico impiego, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Si tratta infatti di limiti che valgono a comporre il delicato equilibrio tra esigenze di partecipazione (in tal modo pienamente soddisfatte), di efficienza e buon andamento (che la non previsione dei predetti limiti avrebbe vanificato). Per gli stessi motivi appare ragionevole richiedere "soglie minime piu' elevate" per le organizzazioni sindacali che tutelano soltanto le specifiche figure professionali sopra individuate dell'area medica e della dirigenza. Infatti di fronte ad organizzazioni di interessi cosi' specifici si giustifica, senza violazione alcuna del principio di eguaglianza, la richiesta di indici quantitativi di rappresentativita' particolarmente qualificati a compensazione della minore estensione degli interessi organizzati e della naturale maggiore efficacia dell'azione organizzativa. La stessa ragione motiva una esigenza di piu' elevati indici di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali di specifiche categorie professionali e del personale dipendente dalle amministrazioni di cui al precedente punto 3), lettera b), del paragrafo 3. Tali indici devono essere sicuramente superiori agli indici stabiliti per l'"area medica" e per la "dirigenza", potendosi comprendere nelle fattispecie categoriali e settoriali in questione interessi collettivi di estensione di gran lunga limitati anche rispetto a quelli dell'"area medica" e della "dirigenza". Va sottolineato infatti che l'"area medica" del comparto del Servizio sanitario nazionale e' stata istituita normativamente dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, in ragione della riconosciuta specificita' nell'ambito del comparto predetto delle attivita' professionali "del personale medico e veterinario e della loro responsabilita' professionale a norma di legge". Parimenti si e' provveduto a riconoscere una specificita' al personale dirigenziale in considerazione della loro peculiare posizione funzionale e del conseguente esercizio di poteri dell'amministrazione nei confronti dei terzi e dei dipendenti. Relativamente poi al personale dipendente dalle amministrazioni che costituiscono specifiche articolazioni settoriali, con carattere di assoluta peculiarita', nell'ambito dei comparti di contrattazione collettiva di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, si e' tenuto conto della specificita' organizzatoria, funzionale ed istituzionale delle predette amministrazioni in riferimento alle finalita' ed ai compiti istituzionali perseguiti dalla generalita' delle amministrazioni ricomprese nei comparti considerati; specificita' organizzatoria, funzionale ed istituzionale che conferisce al personale dipendente da tali amministrazioni una collocazione del tutto particolare rispetto al personale dei citati comparti nel loro complesso. Per quanto riguarda infine le specifiche categorie professionali, come si e' gia' detto, si e' tenuto conto della circostanza per cui tali categorie vanno comunque rapportate al totale del personale ricompreso nei vari comparti di contrattazione collettiva. Pertanto, al fine di individuare indici proporzionati all'effettiva entita' dei settori e delle particolari categorie considerati ed eliminare cosi' il rischio di eventuali disparita' di trattamento, gli indici, riguardanti le organizzazioni sindacali del personale dipendente dalle amministrazioni di cui al precedente punto 3), lettera b), del paragrafo 3 e di specifiche categorie professionali, dovranno necessariamente essere graduati in relazione, rispettivamente: al numero complessivo del personale dipendente dalle amministrazioni che costituiscono specifiche articolazioni settoriali nell'ambito dei comparti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, rapportato al totale dei dipendenti di ciascuno dei comparti interessati; alla consistenza della particolare categoria interessata rapportata al numero complessivo del personale appartenente ai vari comparti di contrattazione collettiva. c) Provvedimento in deroga. Nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi di cui alla presente direttiva si potranno avere marginali deroghe, in via del tutto eccezionale ed ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione complessiva del comparto e delle diverse categorie professionali in precedenza specificate, la consistenza relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali. I citati provvedimenti in deroga possono essere adottati, sempre in via del tutto eccezionale, anche in caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi richiesti per l'accertamento della maggiore rappresentativita' delle confederazioni e organizzazioni sindacali che rappresentano le categorie del personale appartenenti all'"area medica" del comparto "sanita'", del personale dirigenziale e del personale appartenente alle indicate categorie con specificita' e rilevanza professionale. 4. Repertorio delle confederazioni e organizzazioni sindacali. Al fine di tenere costantemente oggiornato il repertorio delle associazioni di tutela dei pubblici dipendenti, le confederazioni e le organizzazioni sindacali sono invitate ad inviare, entro sessanta giorni dalla ricezione della presente direttiva, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica - Servizio IV "Relazioni sindacali", la documentazione necessaria e precisamente: 1) l'atto costitutivo; 2) lo statuto attualmente vigente; 3) la struttura organizzativa; 4) la dettagliata elencazione delle sedi associative, distinte per comparto, per categorie e per territorio; 5) il numero degli iscritti e delle deleghe conferite alle amministrazioni, distinti per comparto e per amministrazioni di appartenenza; 6) le adesioni ricevute, ed il rapporto con il numero complessivo dei votanti, in occasione di elezioni di rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina ed in organismi similari, distinte per comparto e per amministrazioni. Le confederazioni e le organizzazioni sindacali sono invitate altresi' a comunicare successivamente - entro il mese di maggio di ogni anno - le variazioni degli elementi precedentemente indicati riferiti all'anno precedente. 5. Regole di indirizzo per le modalita' applicative. Le amministrazioni in indirizzo, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 e del terzo comma dell'art. 27 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, sono tenute annualmente a procedere alla ricognizione dei dati risultanti al 31 gennaio di ogni anno riguardanti le deleghe conferite dai dipendenti in favore di ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale per la riscossione del contributo sindacale in base alle variazioni intervenute nell'anno precedente (esemplificando: la ricognizione delle deleghe risultanti al 31 gennaio 1991 attiene alle deleghe afferenti all'anno 1990, comprensive di tutte le variazioni intervenute nel corso di detto 1990; allo stesso modo si procedera' per ciascun anno successivo). I risultati conclusivi della predetta ricognizione, distinti per confederazione ed organizzazione sindacale, dovranno essere inviati entro il mese di maggio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Servizio IV "Relazioni sindacali". Tali dati devono essere contestualmente comunicati, ai sensi della lettera a) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88, anche alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali cui le deleghe si riferiscono. Le stesse amministrazioni, entro il predetto termine (31 maggio di ogni anno) sono tenute altresi' a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Servizio IV "Relazioni sindacali", i risultati piu' recenti delle elezioni di rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina ed in organismi similari, distinti per confederazione ed organizzazione sindacale in rapporto al numero complessivo dei votanti, aggiornandoli poi in occasione delle variazioni che interverranno successivamente. Le amministrazioni dovranno segnalare tempestivamente anche la costituzione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Si rappresenta, infine, l'opportunita' che, soprattutto nella prima fase di attuazione della presente direttiva-circolare, ogni riconoscimento di rappresentativita', anche in sede locale, sia preventivamente concordato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tenuto conto della necessita' di acquisire con ogni urgenza i richiesti dati e gli elementi da utilizzare sia per la determinazione delle delegazioni sindacali abilitate alle trattative per la formazione degli accordi sindacali previsti dalla legge-quadro n. 93/83 e sia in tutte le altre circostanze in cui necessita individuare la maggiore rappresentativita' sindacale, si richiama la particolare attenzione sulla responsabilita' dirigenziale, precisando ulteriormente che le amministrazioni sono tenute a fornire le informazioni richieste inderogabilmente entro i termini di cui sopra. Entro gli stessi termini in precedenza indicati, ai sensi dell'art. 8, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni in indirizzo sono tenute ad inviare i dati richiesti per l'accertamento della rappresentativita' sindacale contestualmente a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali alla quale i dati stessi si riferiscono. In proposito si ritiene opportuno mettere nella dovuta evidenza che la comunicazione dei dati alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali cui essi si riferiscono, oltre che costituire l'adempimento di un disposto normativo, risponde alle esigenze di correttezza dell'azione amministrativa ed agevola lo svolgimento delle relazioni sindacali. Infatti, il porre in condizione le confederazioni e le organizzazioni sindacali di conoscere gli elementi posti a base per l'accertamento della maggiore rappresentativita' permette alle confederazioni ed alle organizzazioni stesse, in caso di riscontrati e documentati errori od omissioni, di segnalare - documentando appositamente - alle amministrazioni in indirizzo gli eventuali detti errori od omissioni che, ove accertati, determineranno le conseguenti correzioni od integrazioni da comunicare contestualmente a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate. Le amministrazioni in indirizzo, nell'inviare le schede D ), D 1), D 2), D 3) e D4), di cui si dira' nel seguito, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, devono pertanto annotare esplicitamente in calce alle predette schede che le stesse sono state contestualmente trasmesse alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali cui esse si riferiscono. Si segnala l'assoluta necessita' di attenersi scrupolosamente al puntuale svolgimento della procedura nei termini in precedenza esposti per facilitare, come gia' detto, un corretto svolgimento delle relazioni sindacali, consentendo da un lato alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali di essere messe a conoscenza nei tempi e nei termini dovuti dei dati ad esse riferiti, in modo da poter rappresentare con tempestivita' le eventuali proprie osservazioni; dall'altro lato alle singole amministrazioni di provvedere alla correzione di eventuali accertati errori od omissioni; e dall'altro lato ancora alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di provvedere ai propri adempimenti nella consapevolezza dell'acclarata certezza dei dati forniti dalle amministrazioni, anche a seguito di possibili rettifiche conseguenti alle eventuali osservazioni delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali. Per facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati di cui alle documentazioni precedentemente richieste, le amministrazioni, le confederazioni e organizzazioni sindacali sono pregate di compilare le schede riassuntive che si allegano. Si fa presente che le schede contrassegnate dalle lettere A 1), A 2), B ) e C), sono da compilarsi esclusivamente a cura delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali. Si rappresenta altresi' che le schede contrassegnate dalle lettere D 1), D 2), D 3) e D4) - da compilarsi a cura esclusivamente delle amministrazioni - debbono contenere i dati relativi rispettivamente al personale appartenente all'"area medica" del comparto "sanita'", al personale dirigenziale, al personale dipendente dalle amministrazioni di cui al precedente punto 3), lettera b), del paragrafo 3 ed al personale appartenente a particolari categorie con specificita' professionale. Infine la scheda contrassegnata dalla lettera D - da compilarsi sempre esclusivamente a cura delle amministrazioni - si riferisce alla generalita' del personale, con esclusione quindi del personale appartenente all'"area medica", del personale dirigenziale, del personale dipendente dalle amministrazioni di cui al precedente punto 3), lettera b), del paragrafo 3 e del personale appartenente a particolari categorie con specificita' professionali. Per tutto quanto in precedenza rappresentato e tenuto conto delle modificazioni ed integrazioni intervenute con la presente direttiva-circolare per quanto attiene all'accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego, le amministrazioni in indirizzo sono pregate di far pervenire le schede allegate debitamente compilate e riferite all'anno 1990, assolutamente entro il termine del 31 maggio 1991, anche qualora avessero gia' provveduto in adempimento delle precedenti disposizioni. Dette schede dovranno inoltre essere inviate anche in assenza di personale sindacalizzato, nel qual caso deve essere comunque annotato il numero dei dipendenti e, per quanto attiene alla scheda D4), il numero del personale appartenente alla particolare categoria. I Ministeri, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti sono pregati, ciascuno nel proprio ambito, di portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti ed organismi vigilati od associati. Il Ministro: GASPARI