A tutti i Ministeri - Gabinetto
                                  Alle      aziende      ed      alle
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
non economici compresi nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  68  del  1986  (per il tramite dei
Ministeri  vigilanti  e  degli organismi nazionali degli ordini e dei
collegi professionali)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
e sperimentazione compresi nel comparto di cui all'art. 7 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei
Ministeri vigilanti)
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
regionali  e  delle  province  autonome  Ai  consorzi  per le aree di
sviluppo industriale (per il tramite della FICEI)
                                  Alle unita' sanitarie locali (per
                                  il tramite delle regioni)
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
sperimentali (per il tramite delle regioni)
                                  Ai comuni (per il tramite dei
                                  prefetti)
                                  Alle province (per il tramite dei
                                  prefetti)
                                  Alle comunita' montane (per il
                                  tramite dei prefetti)
                                  Alle camere di commercio, industria
ed artigianato (per il tramite dell'Unioncamere)
                                  Agli  istituti autonomi per le case
popolari (per il tramite dell'ANIACAP)
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All' Unioncamere
                                  All'ANIACAP
                                  Alla  Federazione italiana consorzi
                                  ed enti di industrializzazione
                                  Alle    confederazioni    ed   alle
                                  organizzazioni  sindacali  operanti
                                  nel settore del pubblico impiego
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri Segretariato generale
                                  Dipartimento giuridico e del
                                  coordinamento legislativo
                                  Dipartimento per gli affari
                                  regionali ed i problemi
                                  istituzionali
                                  Ai commissari di Governo nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario dello Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento  nella  regione Valle
                                  d'Aosta
                                  Al commissario del Governo nella
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario del Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai  prefetti  della Repubblica (per
                                  il     tramite     del    Ministero
                                  dell'interno)
                              PREMESSA
  Il  Consiglio  di  Stato  con  le  decisioni numeri 901/90, 946/90,
947/90  e  948/90, tutte adottate in data 29 maggio 1990 a seguito di
domanda  di  appello  presentata  dalla  Presidenza del Consiglio dei
Ministri avverso altrettante decisioni del T.A.R. Lazio pronunciate a
seguito  di  ricorsi  intentati da varie organizzazioni sindacali, ha
confermato la legittimita' sia dell'art. 8 del decreto del Presidente
della   Repubblica   23   agosto   1988,   n.   395,   e   sia  della
direttiva-circolare  n.  24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988 nella parte
in  cui  la stessa ha individuato le percentuali minime riferite alle
deleghe, ai voti ed alla diffusione territoriale delle organizzazioni
sindacali,  quali  requisiti  di qualificazione dei criteri stabiliti
con il predetto art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
395/88   per   l'accertamento   della   maggiore   rappresentativita'
sindacale.
  Il  Consiglio  di  Stato ha, peraltro, precisato che la valutazione
della  consistenza  associativa  delle  organizzazioni sindacali deve
essere  effettuata  non  soltanto  in base agli elementi quantitativi
fin'ora  considerati,  ma  anche  in  base  agli elementi qualitativi
riconducibili  alla  specificita' ed alla rilevanza professionale dei
lavoratori   dipendenti,  quando  tali  specificita'  sono  rilevanti
nell'ambito   del   comparto   di   contrattazione   cui  gli  stessi
appartengono.
  In  sostanza  la  magistratura amministrativa ha censurato la nuova
normativa   introdotta   con   le   citate   disposizioni   ai   fini
dell'accertamento   della   maggiore   rappresentativita'   sindacale
richiesta  dalla  legge-quadro  sul pubblico impiego - legge 29 marzo
1983, n. 93, soltanto nella parte in cui non prevede anche l'elemento
qualitativo riferito a specifiche categorie professionali quando tali
figure acquistano particolare rilevanza e specificita' nell'ambito di
ciascun  comparto  di contrattazione collettiva di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
  In  conformita'  alle  suddette  decisioni  questa  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con la
presente direttiva-circolare, che sostituisce ed abroga le precedenti
direttive-circolari   n.   24518/8.93.5   del  28  ottobre  1988,  n.
32529/8.93.5 del 21 aprile 1989, n. 42257/8.93.5 del 19 gennaio 1990,
n.  55533/8.93.5  del  19  settembre  1990  e  n. 56661/8.93.5 del 23
ottobre  1990,  invita  le  amministrazioni in indirizzo ad attenersi
alle  seguenti  direttive  per  l'accertamento  del  requisito  della
maggiore  rappresentativita' su base nazionale delle confederazioni e
delle organizzazioni sindacali al fine di determinare le composizioni
delle  delegazioni  sindacali  per  la partecipazione alla formazione
degli  accordi  di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al fine di
regolare uniformemente le relazioni sindacali nel pubblico impiego in
tutte  le  circostanze  in  cui  e'  necessaria  l'individuazione del
requisito della maggiore rappresentativita' sindacale.
1. La legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983.
  La  legge-quadro  sul  pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, oltre
alla  negoziazione di cui all'art. 5 finalizzata alla determinazione,
composizione  ed  eventuali variazioni dei comparti di contrattazione
collettiva,  disciplina  i seguenti tre livelli di contrattazione per
il personale rientrante nel proprio ambito di applicazione:
   intercompartimentale,  che  riguarda  la  totalita'  dei  pubblici
dipendenti (art. 12);
   di  comparto  (i  comparti  sono stati definiti con il decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68) (articoli 6 e
seguenti);
   decentrato, nazionale e per area territorialmente delimitata (art.
14).
  Per ciascuna delle contrattazioni sopra indicate la legge-quadro n.
  93/83   prevede   le   seguenti   composizioni  della  "delegazione
   sindacale":
per la determinazione, composizione ed eventuali variazioni dei
comparti  di  contrattazione  collettiva: le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
   a   livello   intercompartimentale:  le  confederazioni  sindacali
maggiormente rappresentative su base nazionale;
   a  livello  di  comparto: oltre le confederazioni sopra citate, le
organizzazioni   sindacali   nazionali   di   categoria  maggiormente
rappresentative nel comparto;
   a  livello  decentrato: oltre le confederazioni sopra indicate, le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  nel settore
interessato.
  In  ogni  livello  di  contrattazione la "delegazione sindacale" e'
formata  da  confederazioni  ed  organizzazioni  aventi  un peculiare
requisito  di  rappresentativita'  qualificata,  indicato nei termini
della "maggiore rappresentativita' su base nazionale".
  Per  la  contrattazione decentrata e' anche previsto un minor grado
di  estensione  rappresentativa  che consente la partecipazione delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  nel settore
interessato a tale contrattazione.
  L'espressione     normativa     ("maggiore    rappresentativita'"),
necessariamente   aperta  e  flessibile,  non  consente  a  volte  di
individuare   un   discrimine   sufficientemente  affidabile  tra  le
associazioni  di  tutela  sindacale  qualificate  e  quelle  che  non
raggiungono  la posizione legittimante indicata dalla legge-quadro n.
93/83.
  Importanza  centrale  rivestono,  dunque,  nel  sistema definito da
detta   legge,   l'apprezzamento  discrezionale  dell'Amministrazione
tenuta  ad  attuare  il  procedimento  normativo  a  base negoziale e
l'individuazione,  quindi,  di criteri o parametri di riferimento per
le  rilevazioni della maggiore rappresentativita' che garantiscano la
coerenza   delle   valutazioni  discrezionali,  rispetto  alla  ratio
legislativa  che informa la contrattazione nel pubblico impiego, e ne
consentano il controllo.
  Cio'  da'  ragione  della ritenuta opportunita' di procedere a tale
individuazione  gia'  in  occasione della sottoscrizione dell'accordo
intercompartimentale per il triennio 1988-90 recepito nel decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  agosto 1988, n. 395, nonche' della
necessita'   che   la   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione pubblica, nell'ambito delle funzioni di
indirizzo  e  coordinamento di cui all'art. 95 della Costituzione, di
cui  alla  legge  23  agosto 1988, n. 400, e di quelle specificamente
previste   in   materia   di  pubblico  impiego  dall'art.  27  della
legge-quadro  29  marzo  1983,  n.  93, difinisca regole di indirizzo
volte  ad  assicurare  comportamenti  uniformi  nell'accertamento del
requisito della "maggiore rappresentativita'".
2. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.
  Ai   fini   dell'applicazione  delle  riferite  disposizioni  della
legge-quadro  sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, l'art. 8 del
citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395,  ha  indicato, come criteri di riferimento per la determinazione
della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle
  confederazioni   e   delle  organizzazioni  sindacali,  i  seguenti
    elementi:
a) la consistenza associativa rilevata in base alle deleghe
conferite alle singole amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta
del  contributo  sindacale,  accertata  mediante  comunicazione delle
stesse  amministrazioni  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   della   funzione   pubblica,  ed  alle  organizzazioni
sindacali  a  cui  le  deleghe si riferiscono, prima dell'avvio delle
trattative  di  cui  all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n.
93, e dei comparti di contrattazione collettiva di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
    b)  l'adesione  ricevuta  in  occasione  di  elezione  di  membri
sindacali  in  organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti,
costituiti negli ambiti dei diversi comparti, o in occasione di altre
consultazioni  elettorali per la costituzione del Consiglio superiore
della  pubblica amministrazione, ovvero per la nomina di soggetti cui
ai   diversi   livelli,  anche  decentrati,  venga  conferito  potere
rappresentativo  e  negoziale  per  gli accordi previsti dall'art. 14
della legge 29 marzo 1983, n. 93;
    c)  diffusione  e consistenza delle strutture organizzative negli
ambiti   categoriali   e   territoriali   di   ciascun   comparto  di
contrattazione  valutate  sulla  base  dell'applicazione  dei criteri
indicati nella lettera a).
  Questi  criteri  risultano  essere  quelli  piu' congrui al fine di
accertare     uniformemente     il    requisito    della    "maggiore
rappresentativita'  sindacale"  nell'ambito delle relazioni sindacali
nel  pubblico  impiego  e  rispetto alla problematica specifica della
contrattazione   collettiva  sempre  nel  pubblico  impiego,  perche'
rivelatori    della    affidabilita'   negoziale   dell'interlocutore
sindacale.
  Il  criterio  della  consistenza associativa di cui alla lettera a)
congiunto  con  quello della diffusione e consistenza delle strutture
organizzative  di  cui  alla  lettera  c) consentono di apprezzare la
cosiddetta  "serieta'  di impianto del sindacato", vale a dire il suo
radicamento  tra  i  dipendenti  del pubblico impiego e quindi la sua
capacita'  di  essere  esponenziale,  in maniera non episodica, degli
interessi collettivi organizzati.
  In  riferimento  al  criterio  della  consistenza associativa delle
associazioni  di  tutela  sindacale,  va  anche  sottolineato  che le
deleghe  conferite alle singole amministrazioni dai dipendenti per la
trattenuta  del  contributo  sindacale costituiscono uno strumento di
indubbia  oggettivita'  e  trasparenza  nella  rilevazione  di  detta
consistenza.
  Il  criterio  dell'adesione  elettorale trova giustificazione nella
circostanza  -  comprovata  nelle  recenti esperienze sindacali - che
l'adesione  alla  linea  rivendicativa  e  di  tutela espressa da una
organizzazione   sindacale   non   ha  piu'  quale  canale  esclusivo
l'iscrizione al sindacato stesso. Talche' l'adesione elettorale da un
lato  esprime  il  gradimento  attuale  riscosso  dall'organizzazione
sindacale  anche  da  parte  dei  non  iscritti e dall'altro avvalora
l'efficacia comunque generale dei risultati della contrattazione.
  Quanto  al  criterio della diffusione e consistenza delle strutture
organizzative,  esso corrisponde alla necessita' di prescegliere come
interlocutori  di  un negoziato nazionale solo associazioni sindacali
che  siano  equilibratamente  presenti sul territorio nazionale e non
gia' espressioni di mere istanze locali.
  Tali  considerazioni, fermo restando il criterio della diffusione e
consistenza  delle  strutture  organizzative,  evidenziano l'autonoma
valenza e la specifica portata di ciascuno degli altri due criteri in
parola, valutando in tal modo, con le modalita' indicate nel seguito,
esauriente    ai    fini    dell'individuazione    della    "maggiore
rappresentativita'"  accanto  al  predetto  criterio  territoriale  o
quello   collegato  alla  procedura  elettiva  o  il  criterio  della
consistenza  associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle
amministrazioni   dai  dipendenti  per  la  ritenuta  del  contributo
sindacale.
  Entro   i   detti  limiti  e  criteri  si  colloca  l'apprezzamento
discrezionale  dell'amministrazione,  che, come gia' detto, e' tenuta
ad attuare il procedimento normativo a base negoziale.
  I  predetti  criteri comportano che eventuali dati comunicati dalle
confederazioni  e  dalle organizzazioni sindacali in ordine alla loro
consistenza   organizzativa   ed   associativa  siano  opportunamente
comparati con i dati che, ai fini della presente direttiva-circolare,
le  amministrazioni  pubbliche sono tenute a rilevare ed a comunicare
con  le  modalita' nel seguito indicate ed a cui - tenuto conto della
loro  oggettiva affidabilita' - si fara' esclusivo riferimento con le
modalita' anch'esse nel seguito indicate.
3.   Modalita'  di  accertamento  della  maggiore  rappresentativita'
sindacale.
   a) Modalita' di ordine generale.
  Cio'  premesso  -  e sottolineato come l'utilizzo dei criteri sopra
ricordati debba essere finalizzato a consentire il piu' alto grado di
trasparenza  nelle  relazioni  sindacali  nel  pubblico  impiego e ad
ammettere   alle   trattative   per   la  definizione  degli  accordi
disciplinati  dalla  legge-quadro  n.  93/1983 le confederazioni e le
organizzazioni  sindacali  che, per ciascun livello di contrattazione
collettiva,  risultino effettivamente rappresentative ed esponenziali
di  interessi  collettivi  -  si  formulano  le  seguenti  regole  di
indirizzo  valevoli  per  i  diversi  livelli  di  contrattazione  in
precedenza indicati:
    A)  A  livello  intercompartimentale  e  per  la  determinazione,
composizione  e  variazione dei comparti di contrattazione collettiva
sono  considerate  maggiormente  rappresentative su base nazionale le
confederazioni  presenti  nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro e quelle per le quali e' accertata, con le modalita' descritte
nella  seguente  lettera  B),  la  rappresentativita'  qualificata in
almeno due comparti di organizzazioni sindacali ad esse aderenti.
    B)   Per  ciascun  comparto  di  contrattazione  collettiva  sono
considerate  maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  le
organizzazioni sindacali che:
    1)  relativamente  alla  precedente  lettera  a) del paragrafo 2,
abbiano  un  numero  di  iscritti  -  risultanti dalle deleghe per la
ritenuta  del  contributo  sindacale  conferite  alle amministrazioni
ricomprese  nei  comparti  di  contrattazione  collettiva  di  cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 - non inferiore al
cinque  per cento delle deleghe complessivamente espresse in ciascuno
dei detti comparti;
   2)  relativamente  alla  precedente  lettera  b)  del paragrafo 2,
abbiano  ottenuto  nei  procedimenti  elettivi un quorum di voti pari
almeno  al  cinque  per  cento del numero complessivo dei votanti per
ciascun  comparto,  prendendo  a  riferimento,  in via principale, le
elezioni  per  la  nomina  dei  rappresentanti  del  personale  nelle
commissioni  del personale, in via subordinata, quelle riguardanti le
commissioni   di   disciplina  e,  nei  casi  in  cui  le  precedenti
fattispecie   non   prevedano  un  procedura  elettiva,  le  elezioni
riguardanti  la  nomina dei rappresentanti del personale nei consigli
di amministrazione;
    3)  relativamente  alla  precedente  lettera  c) del paragrafo 2,
abbiano  strutture  territoriali  in  almeno un terzo delle regioni e
delle  province,  con  adeguata consistenza misurata alla stregua del
criterio di cui al precedente punto 1) del presente paragrafo.
    C)  Nella delegazione sindacale per gli accordi decentrati di cui
all'art.  14  della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, sono comprese,
oltre  alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano  nazionale  come  sopra  individuate,  anche  le organizzazioni
sindacali  che abbiano nell'area decentrata interessata, alla stregua
dei  medesimi  criteri  indicati  alla  lettera B), punti 1) e 2) del
presente  paragrafo,  la  maggiore rappresentativita' degli interessi
collettivi dei dipendenti destinatari degli accordi predetti.
  b) Modalita' di ordine particolare.
  Le  regole  di indirizzo sopra esposte trovano necessarie eccezioni
relativamente  all'ambito  degli  interessi  rappresentati in quattro
ipotesi:
   1) per il personale rientrante nell'"area medica" del comparto del
Servizio  sanitario nazionale, in forza della esplicita previsione di
cui  all'art.  6  del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68;
   2)  per  i  dirigenti  dei  vari enti ed amministrazioni pubbliche
ricompresi  nei  comparti  di contrattazione di cui al citato decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 68/1986, in considerazione della
loro peculiare posizione funzionale e del conseguente esercizio di
   poteri   dell'amministrazione   nei  confronti  dei  terzi  e  dei
   dipendenti;
3) per il personale dipendente dalle amministrazioni che,
nell'ambito  dei  comparti  di  contrattazione collettiva di cui agli
articoli  4 e 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
68/1986,   costituiscono   specifiche  articolazioni  settoriali  con
carattere di assoluta peculiarita' all'interno di tali comparti, tali
da  attribuire  al  personale dipendente da dette amministrazioni una
collocazione  del  tutto particolare rispetto al personale dei citati
comparti nel loro complesso;
   4)  per  il  personale  appartenente  a  particolari categorie che
vantano  una  specificita'  professionale  ed  una  rilevanza tali da
renderle  assolutamente eterogenee rispetto alle altre comprese nello
stesso  comparto  di  contrattazione,  non  rilevando,  a  tal  fine,
l'appartenenza  alle  diverse  qualifiche  funzionali  ed ai relativi
profili  professionali,  atteso  che  tale  articolazione e' comune a
tutti  i  dipendenti  pubblici  e  quindi non costituisce elemento di
rappresentazione  delle  indicate  specificita'  e  rilevanza.  Detta
eterogeneita'   si   manifesta,   cumulativamente,   nelle   seguenti
condizioni:
   nella  peculiarita'  delle  funzioni  attribuite  in rapporto alle
finalita'  prioritarie  proprie  dell'amministrazione  o dell'ente di
ciascun comparto;
   nella  posizione  "atipica" rispetto all'ordinamento del personale
del comparto, riconosciuta con atto normativo;
   nelle  modalita'  di  espletamento  esclusivo  e  permanente delle
prestazioni,  cui  corrispondono  differenziazioni  nelle particolari
attribuzioni   e   specifici   elementi   del  trattamento  economico
complessivo   rispetto   agli  altri  dipendenti  del  comparto,  non
riconducibili  alle  ordinarie  forme di salario accessorio, quali ad
esempio indennita' e compenso incentivante.
  In tali ambiti:
    A)  Per  il  personale rientrante nell'"area medica" del comparto
del  "Servizio  sanitario  nazionale"  sono  considerate maggiormente
rappresentative   -  per  quanto  previsto,  in  relazione  all'"area
medica",  dai  commi  5,  6,  7,  8  e  9 dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 - le confederazioni e
le  organizzazioni  sindacali  che  rappresentano  esclusivamente  le
categorie dei dipendenti di cui alla ipotesi in argomento e che:
    I)  quanto  alla lettera a) del paragrafo 2, abbiano un numero di
iscritti  -  risultanti  dalle deleghe per la ritenuta del contributo
sindacale conferite alle amministrazioni sopra citate - non inferiore
al   sei  per  cento  delle  deleghe  complessivamente  espresse  dai
dipendenti rientranti nel campo di applicazione dell'"area medica";
    II)  quanto alla lettera b) del paragrafo 2, abbiano ottenuto nei
procedimenti  elettivi  in precedenza indicati un quorum di voti pari
almeno   al   sei  per  cento  del  numero  complessivo  dei  votanti
appartenenti all'"area medica";
    III)  quanto  alla  lettera c) del paragrafo 2, abbiano strutture
organizzative  in almeno un terzo delle regioni e delle province, con
adeguata  consistenza  misurata alla stregua del criterio di cui alla
citata lettera a) del paragrafo 2.
    B)  Per  il  personale dirigenziale sono considerate maggiormente
rappresentative  - a livello di contrattazione intercompartimentale e
per  la  determinazione,  composizione  e variazione dei comparti con
riferimento  alla  lettera A), nonche' a livello di contrattazione di
comparto  e  di  sede  decentrata - oltre alle confederazioni ed alle
organizzazioni  sindacali  che  rispondono  ai  criteri in precedenza
indicati,   le  confederazioni  e  le  organizzazioni  sindacali  che
rappresentano  esclusivamente le categorie dei dipendenti di cui alla
ipotesi in argomento e che:
    I)  quanto  alla lettera a) del paragrafo 2, abbiano un numero di
iscritti  -  risultanti  dalle deleghe per la ritenuta del contributo
sindacale conferite alle amministrazioni sopra citate - non inferiore
al   sei  per  cento  delle  deleghe  complessivamente  espresse  dai
dirigenti  delle  amministrazioni o enti pubblici di ciascun comparto
di contrattazione collettiva;
    II)  quanto alla lettera b) del paragrafo 2, abbiano ottenuto nei
procedimenti  elettivi  in precedenza indicati un quorum di voti pari
almeno   al   sei  per  cento  del  numero  complessivo  dei  votanti
appartenenti ai dirigenti di ciascun comparto;
   III)  quanto  alla  lettera  c) del paragrafo 2, abbiano strutture
organizzative  in almeno un terzo delle regioni e delle province, con
adeguata  consistenza  misurata alla stregua del criterio di cui alla
citata lettera a) del paragrafo 2.
    C)   Per   il   personale   dipendente  da  amministrazioni  che,
nell'ambito  dei  comparti  di  contrattazione collettiva di cui agli
articoli  4  e  5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986,  n.  68, costituiscono specifiche articolazioni settoriali, con
carattere di assoluta peculiarita' all'interno di tali comparti, sono
considerate    maggiormente    rappresentative   -   a   livello   di
contrattazione   di   comparto  -  le  organizzazioni  sindacali  che
rappresentano  esclusivamente  il  personale  di  cui alla ipotesi in
argomento e che:
    I)  quanto  alla lettera a) del paragrafo 2, abbiano un numero di
iscritti  -  risultanti  dalle deleghe per la ritenuta del contributo
sindacale   conferite   alle   amministrazioni  sopra  citate  -  non
inferiore:
     al  sei  per  cento  delle deleghe complessivamente espresse dal
personale  dipendente dalle medesime citate amministrazioni quando il
numero  complessivo  del  personale  di  ciascuna delle articolazioni
settoriali  in questione corrisponde almeno al cinquanta per cento di
tutto il personale del comparto;
     al  dodici per cento delle deleghe complessivamente espresse dal
personale  dipendente  dalle  amministrazioni  sopracitate, quando il
numero  complessivo  del  personale  di  ciascuna delle articolazioni
settoriali  in  questione  si  colloca  tra  il trenta per cento e il
quarantanove  e  novantanove  per  cento  di  tutto  il personale del
comparto;
     al   ventiquattro   per  cento  delle  deleghe  complessivamente
espresse  dal personale dipendente dalle amministrazioni sopracitate,
quando   il  numero  complessivo  del  personale  di  ciascuna  delle
articolazioni  settoriali  in  questione  sia inferiore al trenta per
cento di tutto il personale del comparto;
    II)  quanto alla lettera b) del paragrafo 2, abbiano ottenuto nei
procedimenti  elettivi  in  precedenza indicati un quorum di voti non
inferiore:
     al  sei  per cento del numero complessivo dei votanti dipendenti
dalle  medesime  citate amministrazioni, quando il numero complessivo
del  personale  di  ciascuna  articolazione  settoriale  in questione
corrisponde  almeno  al cinquanta per cento di tutto il personale del
comparto;
     al   dodici   per  cento  del  numero  complessivo  dei  votanti
dipendenti   dalle  amministrazioni  sopracitate,  quando  il  numero
complessivo  del personale di ciascuna delle articolazioni settoriali
in  questione  si colloca tra il trenta per cento e il quarantanove e
novantanove per cento di tutto il personale del comparto;
     al  ventiquattro  per  cento  del numero complessivo dei votanti
dipendenti   dalle  amministrazioni  sopracitate,  quando  il  numero
complessivo  del personale di ciascuna delle articolazioni settoriali
in  questione sia inferiore al trenta per cento di tutto il personale
del comparto;
    III)  quanto  alla  lettera c) del paragrafo 2, abbiano strutture
organizzative  in almeno un terzo delle regioni e delle province, con
adeguata  consistenza  misurata alla stregua del criterio di cui alla
lettera a) del paragrafo 2.
  Per  la contrattazione decentrata e nelle altre circostanze, in cui
a  livello  di  singola  articolazione  settoriale  in  argomento  e'
necessaria  la individuazione della effettivita' della rappresentanza
sindacale,  si  applicano  le  direttive  di  cui alla lettera a) del
presente paragrafo 3.
    D)  Per  il  personale  appartenente  alle  particolari categorie
professionali  con accertata specificita', rilevanza ed eterogeneita'
nei  termini  in  precedenza  indicati, sono considerati maggiormente
rappresentative  -  a livello di contrattazione di comparto e di sede
decentrata   -   le   organizzazioni   sindacali   che  rappresentano
esclusivamente  le  categorie  di  dipendenti  di cui alla ipotesi in
argomento e che:
    I)  quanto  alla lettera a) del paragrafo 2, abbiano un numero di
iscritti  -  risultanti  dalle deleghe per la ritenuta del contributo
sindacale   conferite   alle   amministrazioni  sopra  citate  -  non
inferiore:
     al  sei  per  cento  delle deleghe complessivamente espresse dal
personale  appartenente  alle suddette categorie per ciascun comparto
di  contrattazione  collettiva  o per ciascuna area di contrattazione
decentrata,   quando   la   consistenza   della   categoria  medesima
corrisponde  almeno  al  dodici  per  cento di tutto il personale del
comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata;
     al  quindici  per  cento delle deleghe complessivamente espresse
dal  personale  appartenente  alle  suddette  categorie  per  ciascun
comparto   di  contrattazione  collettiva  o  per  ciascuna  area  di
contrattazione  decentrata,  quando  la  consistenza  della categoria
medesima si colloca tra il sei per cento e l'undici e novantanove per
cento  di tutto il personale del comparto, ovvero di quello dell'area
decentrata interessata;
     al   trentacinque   per  cento  delle  deleghe  complessivamente
espresse  dal  personale  appartenente  alle  suddette  categorie per
ciascun  comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di
contrattazione  decentrata,  quando  la  consistenza  della categoria
medesima  si  colloca tra il tre per cento ed il cinque e novantanove
per  cento  di  tutto  il  personale  del  comparto, ovvero di quello
dell'area decentrata interessata;
     all'ottanta  per  cento  delle deleghe complessivamente espresse
dal  personale  appartenente  alle  suddette  categorie  per  ciascun
comparto   di  contrattazione  collettiva  o  per  ciascuna  area  di
contrattazione  decentrata,  quando  la  consistenza  della categoria
medesima sia collocabile fino al due e novantanove per cento di tutto
il  personale  del  comparto,  ovvero  di quello dell'area decentrata
interessata;
    II)  quanto alla lettera b) del paragrafo 2, abbiano ottenuto nei
procedimenti  elettivi  in  precedenza indicati un quorum di voti non
inferiore:
     al sei per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti
alla  categoria  con specifiche professionalita' per ciascun comparto
di  contrattazione  collettiva  o per ciascuna area di contrattazione
decentrata,   quando   la   consistenza   della   categoria  medesima
corrisponde  almeno  al  dodici  per  cento di tutto il personale del
comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata;
     al  quindici  per  cento  del  numero  complessivo  dei  votanti
appartenenti  alla  categoria  con  specifiche  professionalita'  per
ciascun  comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di
contrattazione  decentrata,  quando  la  consistenza  della categoria
medesima si colloca tra il sei per cento e l'undici e novantanove per
cento  di tutto il personale del comparto, ovvero di quello dell'area
decentrata interessata;
     al  trentacinque  per  cento  del numero complessivo dei votanti
appartenenti  alla  categoria  con  specifiche  professionalita'  per
ciascun  comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di
contrattazione  decentrata,  quando  la  consistenza  della categoria
medesima  si  colloca tra il tre per cento ed il cinque e novantanove
per  cento  di  tutto  il  personale  del  comparto, ovvero di quello
dell'area decentrata interessata;
     all'ottanta   per  cento  del  numero  complessivo  dei  votanti
appartenenti  alla  categoria  con  specifiche  professionalita'  per
ciascun  comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di
contrattazione  decentrata,  quando  la  consistenza  della categoria
medesima sia collocabile fino al due e novantanove per cento di tutto
il  personale  del  comparto,  ovvero  di quello dell'area decentrata
interessata;
    III)  quanto  alla  lettera c) del paragrafo 2, abbiano strutture
organizzative  in almeno un terzo delle regioni e delle province, con
adeguata  consistenza  misurata alla stregua del criterio di cui alla
lettera a) del paragrafo 2.
                                  *
                                 * *
  La  fissazione  di  una  "soglia minima" per l'individuazione della
effettivita' della rappresentativita' sindacale sembra rispondere nel
modo  piu'  congruo  all'obiettivo  gia'  riferito della normativa in
questione  di  garantire la scelta degli interlocutori sindacali piu'
idonei  alla stregua di criteri trasparenti e che, per non vanificare
il detto obiettivo, non possono prescindere da parametri quantitativi
e qualitativi.
  Del resto il riferimento quantitativo e la sua espressione numerica
sono  immanenti  alle  stesse previsioni legislative - ed al concetto
stesso  di maggiore rappresentativita' - nonche' (in sede applicativa
di quelle) alla disciplina contenuta nel decreto del Presidente della
Repubblica  23  agosto 1988, n. 395, relativo all'identificazione dei
criteri, i quali inevitabilmente sfociano nella individuazione di una
soglia aritmetica.
  Questa  esigenza  di individuazione si sarebbe comunque posta nella
concreta  fase  di scelta delle rappresentanze sindacali, dando vita,
quindi,  a  situazioni  di  incertezze,  alle  quali si vuole ovviare
proprio attraverso la preventiva individuazione della "soglia".
  In  concreto,  i parametri quantitativi e qualitativi in precedenza
indicati  - che corrispondono anche a prassi esistenti in altri Paesi
europei   -  coniugano  in  maniera  equilibrata  le  esigenze  della
consistenza   e   del   pluralismo   degli  interlocutori  sindacali,
consentendo altresi' un'ampia dinamica di ricambio e di evoluzione di
rappresentanza   degli  interessi,  sia  per  le  composizioni  delle
delegazioni   sindacali   in  occasione  dei  rinnovi  degli  accordi
sindacali  del  pubblico  impiego  sia in altre circostanze in cui e'
necessaria  la individuazione della effettivita' della rappresentanza
sindacale,   tenuto   conto   che  i  detti  parametri  costituiscono
certamente  riferimenti  oggettivi  utilizzabili anche per il rinnovo
della  composizione  di  organismi  con presenza sindacale, quali, ad
esempio,  il  Consiglio  superiore  della pubblica amministrazione e,
limitatamente al settore del pubblico impiego, il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.
  Si  tratta  infatti  di  limiti  che valgono a comporre il delicato
equilibrio  tra  esigenze  di  partecipazione (in tal modo pienamente
soddisfatte),  di  efficienza e buon andamento (che la non previsione
dei predetti limiti avrebbe vanificato).
  Per  gli stessi motivi appare ragionevole richiedere "soglie minime
piu'  elevate"  per le organizzazioni sindacali che tutelano soltanto
le specifiche figure professionali sopra individuate dell'area medica
e  della  dirigenza. Infatti di fronte ad organizzazioni di interessi
cosi'  specifici si giustifica, senza violazione alcuna del principio
di    eguaglianza,   la   richiesta   di   indici   quantitativi   di
rappresentativita'  particolarmente qualificati a compensazione della
minore  estensione  degli  interessi  organizzati  e  della  naturale
maggiore efficacia dell'azione organizzativa.
  La  stessa  ragione  motiva  una esigenza di piu' elevati indici di
rappresentativita'   delle  organizzazioni  sindacali  di  specifiche
categorie    professionali   e   del   personale   dipendente   dalle
amministrazioni  di  cui  al  precedente  punto  3),  lettera b), del
paragrafo 3.
  Tali   indici  devono  essere  sicuramente  superiori  agli  indici
stabiliti  per  l'"area  medica"  e  per  la  "dirigenza",  potendosi
comprendere  nelle  fattispecie categoriali e settoriali in questione
interessi  collettivi  di  estensione  di  gran  lunga limitati anche
rispetto a quelli dell'"area medica" e della "dirigenza".
  Va  sottolineato  infatti  che  l'"area  medica"  del  comparto del
Servizio   sanitario  nazionale  e'  stata  istituita  normativamente
dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,
n.  68,  in  ragione  della riconosciuta specificita' nell'ambito del
comparto predetto delle attivita' professionali "del personale medico
e  veterinario  e della loro responsabilita' professionale a norma di
legge".
  Parimenti  si  e'  provveduto  a  riconoscere  una  specificita' al
personale   dirigenziale   in  considerazione  della  loro  peculiare
posizione   funzionale   e   del   conseguente  esercizio  di  poteri
dell'amministrazione nei confronti dei terzi e dei dipendenti.
  Relativamente poi al personale dipendente dalle amministrazioni che
costituiscono  specifiche  articolazioni settoriali, con carattere di
assoluta  peculiarita',  nell'ambito  dei  comparti di contrattazione
collettiva  di  cui  agli  articoli  4 e 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68,  si e' tenuto conto della
specificita'   organizzatoria,   funzionale  ed  istituzionale  delle
predette  amministrazioni in riferimento alle finalita' ed ai compiti
istituzionali  perseguiti  dalla  generalita'  delle  amministrazioni
ricomprese  nei  comparti  considerati;  specificita' organizzatoria,
funzionale ed istituzionale che conferisce al personale dipendente da
tali  amministrazioni una collocazione del tutto particolare rispetto
al personale dei citati comparti nel loro complesso.
  Per  quanto  riguarda infine le specifiche categorie professionali,
come  si  e' gia' detto, si e' tenuto conto della circostanza per cui
tali  categorie  vanno  comunque  rapportate  al totale del personale
ricompreso nei vari comparti di contrattazione collettiva.
  Pertanto, al fine di individuare indici proporzionati all'effettiva
entita'  dei  settori  e  delle  particolari categorie considerati ed
eliminare  cosi'  il  rischio di eventuali disparita' di trattamento,
gli  indici,  riguardanti  le  organizzazioni sindacali del personale
dipendente  dalle  amministrazioni  di  cui  al  precedente punto 3),
lettera  b), del paragrafo 3 e di specifiche categorie professionali,
dovranno    necessariamente    essere    graduati    in    relazione,
rispettivamente:
   al    numero    complessivo   del   personale   dipendente   dalle
amministrazioni che costituiscono specifiche articolazioni settoriali
nell'ambito  dei  comparti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, rapportato al totale
dei dipendenti di ciascuno dei comparti interessati;
   alla   consistenza   della   particolare   categoria   interessata
rapportata  al  numero complessivo del personale appartenente ai vari
comparti di contrattazione collettiva.
   c) Provvedimento in deroga.
  Nel  caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi
di  cui  alla presente direttiva si potranno avere marginali deroghe,
in  via  del  tutto  eccezionale  ed  ove  ricorrano particolarissime
ragioni  giustificative,  con  motivati  provvedimenti della pubblica
amministrazione   che  tengano  conto  delle  seguenti  variabili  di
contesto:  il  grado  di sindacalizzazione complessiva del comparto e
delle  diverse  categorie professionali in precedenza specificate, la
consistenza  relativa  delle  varie  organizzazioni  sindacali  e  la
dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali.
  I citati provvedimenti in deroga possono essere adottati, sempre in
via  del  tutto  eccezionale,  anche  in  caso  di scostamenti minimi
rispetto  ai  discrimini  quantitativi  richiesti  per l'accertamento
della    maggiore    rappresentativita'    delle   confederazioni   e
organizzazioni sindacali che rappresentano le categorie del personale
appartenenti  all'"area medica" del comparto "sanita'", del personale
dirigenziale e del personale appartenente alle indicate categorie con
specificita' e rilevanza professionale.
4. Repertorio delle confederazioni e organizzazioni sindacali.
  Al  fine  di  tenere  costantemente  oggiornato il repertorio delle
associazioni  di  tutela dei pubblici dipendenti, le confederazioni e
le  organizzazioni sindacali sono invitate ad inviare, entro sessanta
giorni  dalla ricezione della presente direttiva, alla Presidenza del
Consiglio   dei  Ministri  Dipartimento  della  funzione  pubblica  -
Servizio  IV  "Relazioni  sindacali",  la documentazione necessaria e
precisamente:
   1) l'atto costitutivo;
   2) lo statuto attualmente vigente;
   3) la struttura organizzativa;
   4) la dettagliata elencazione delle sedi associative, distinte per
comparto, per categorie e per territorio;
   5)  il  numero  degli  iscritti  e  delle  deleghe  conferite alle
amministrazioni,  distinti  per  comparto  e  per  amministrazioni di
appartenenza;
   6)  le adesioni ricevute, ed il rapporto con il numero complessivo
dei votanti, in occasione di elezioni di rappresentanti del personale
nei  consigli  di  amministrazione,  nelle commissioni del personale,
nelle  commissioni  di  disciplina ed in organismi similari, distinte
per comparto e per amministrazioni.
  Le  confederazioni  e  le  organizzazioni  sindacali  sono invitate
altresi'  a  comunicare  successivamente - entro il mese di maggio di
ogni  anno  -  le  variazioni degli elementi precedentemente indicati
riferiti all'anno precedente.
5. Regole di indirizzo per le modalita' applicative.
  Le  amministrazioni  in  indirizzo,  ai sensi della legge 23 agosto
1988,  n.  400  e  del terzo comma dell'art. 27 della legge-quadro 29
marzo   1983,  n.  93,  sono  tenute  annualmente  a  procedere  alla
ricognizione   dei  dati  risultanti  al  31  gennaio  di  ogni  anno
riguardanti le deleghe conferite dai dipendenti in favore di ciascuna
confederazione  ed  organizzazione  sindacale  per la riscossione del
contributo  sindacale  in  base alle variazioni intervenute nell'anno
precedente  (esemplificando: la ricognizione delle deleghe risultanti
al  31  gennaio  1991  attiene  alle deleghe afferenti all'anno 1990,
comprensive  di  tutte  le  variazioni intervenute nel corso di detto
1990; allo stesso modo si procedera' per ciascun anno successivo).
  I  risultati  conclusivi  della predetta ricognizione, distinti per
confederazione  ed  organizzazione sindacale, dovranno essere inviati
entro  il  mese di maggio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica - Servizio IV
"Relazioni sindacali".
  Tali  dati devono essere contestualmente comunicati, ai sensi della
lettera a) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
395/88,  anche  alle  confederazioni ed alle organizzazioni sindacali
cui le deleghe si riferiscono.
  Le  stesse amministrazioni, entro il predetto termine (31 maggio di
ogni  anno)  sono  tenute  altresi'  a  fornire  alla  Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica -
Servizio  IV  "Relazioni  sindacali",  i risultati piu' recenti delle
elezioni   di   rappresentanti   del   personale   nei   consigli  di
amministrazione,  nelle  commissioni del personale, nelle commissioni
di  disciplina  ed in organismi similari, distinti per confederazione
ed  organizzazione  sindacale  in  rapporto al numero complessivo dei
votanti,   aggiornandoli   poi  in  occasione  delle  variazioni  che
interverranno successivamente.
  Le  amministrazioni  dovranno  segnalare  tempestivamente  anche la
costituzione  degli  organismi  rappresentativi dei dipendenti di cui
all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
  Si rappresenta, infine, l'opportunita' che, soprattutto nella prima
fase   di   attuazione   della   presente  direttiva-circolare,  ogni
riconoscimento  di  rappresentativita',  anche  in  sede  locale, sia
preventivamente  concordato  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
  Tenuto  conto  della  necessita'  di  acquisire  con ogni urgenza i
richiesti dati e gli elementi da utilizzare sia per la determinazione
delle   delegazioni   sindacali  abilitate  alle  trattative  per  la
formazione  degli  accordi  sindacali  previsti dalla legge-quadro n.
93/83   e  sia  in  tutte  le  altre  circostanze  in  cui  necessita
individuare  la maggiore rappresentativita' sindacale, si richiama la
particolare attenzione sulla responsabilita' dirigenziale, precisando
ulteriormente che le amministrazioni sono tenute a fornire le
  informazioni  richieste  inderogabilmente  entro  i  termini di cui
  sopra.
Entro gli stessi termini in precedenza indicati, ai sensi dell'art.
8,  lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988,  n. 395, le amministrazioni in indirizzo sono tenute ad inviare
i   dati   richiesti   per  l'accertamento  della  rappresentativita'
sindacale  contestualmente  a  questa  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri   -   Dipartimento   della   funzione   pubblica   ed   alle
confederazioni  ed  alle  organizzazioni  sindacali alla quale i dati
stessi si riferiscono.
  In proposito si ritiene opportuno mettere nella dovuta evidenza che
la  comunicazione dei dati alle confederazioni ed alle organizzazioni
sindacali cui essi si riferiscono, oltre che costituire l'adempimento
di  un  disposto  normativo,  risponde  alle  esigenze di correttezza
dell'azione  amministrativa ed agevola lo svolgimento delle relazioni
sindacali.
  Infatti,   il   porre   in   condizione   le  confederazioni  e  le
organizzazioni  sindacali  di conoscere gli elementi posti a base per
l'accertamento   della   maggiore  rappresentativita'  permette  alle
confederazioni  ed alle organizzazioni stesse, in caso di riscontrati
e  documentati  errori  od  omissioni,  di  segnalare  - documentando
appositamente - alle amministrazioni in indirizzo gli eventuali detti
errori od omissioni che, ove accertati, determineranno le conseguenti
correzioni  od  integrazioni  da  comunicare contestualmente a questa
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica   ed   alle   confederazioni   ed  organizzazioni  sindacali
interessate.
  Le  amministrazioni in indirizzo, nell'inviare le schede D ), D 1),
D  2),  D  3) e D4), di cui si dira' nel seguito, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, devono
pertanto annotare esplicitamente in calce alle predette schede che le
stesse  sono  state  contestualmente trasmesse alle confederazioni ed
alle organizzazioni sindacali cui esse si riferiscono.
  Si  segnala  l'assoluta  necessita' di attenersi scrupolosamente al
puntuale  svolgimento  della  procedura  nei  termini  in  precedenza
esposti  per  facilitare,  come  gia'  detto, un corretto svolgimento
delle relazioni sindacali, consentendo da un lato alle confederazioni
ed  alle  organizzazioni  sindacali  di essere messe a conoscenza nei
tempi  e  nei  termini  dovuti  dei dati ad esse riferiti, in modo da
poter   rappresentare   con   tempestivita'   le   eventuali  proprie
osservazioni;   dall'altro   lato  alle  singole  amministrazioni  di
provvedere   alla   correzione   di  eventuali  accertati  errori  od
omissioni; e dall'altro lato ancora alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica di provvedere ai
propri  adempimenti  nella consapevolezza dell'acclarata certezza dei
dati  forniti  dalle  amministrazioni,  anche  a seguito di possibili
rettifiche    conseguenti    alle    eventuali   osservazioni   delle
confederazioni e delle organizzazioni sindacali.
  Per  facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati di cui alle
documentazioni  precedentemente  richieste,  le  amministrazioni,  le
confederazioni  e  organizzazioni sindacali sono pregate di compilare
le schede riassuntive che si allegano.
  Si  fa  presente che le schede contrassegnate dalle lettere A 1), A
2),  B  )  e  C),  sono  da  compilarsi  esclusivamente  a cura delle
confederazioni e delle organizzazioni sindacali.
  Si  rappresenta altresi' che le schede contrassegnate dalle lettere
D  1),  D  2), D 3) e D4) - da compilarsi a cura esclusivamente delle
amministrazioni  -  debbono contenere i dati relativi rispettivamente
al  personale  appartenente all'"area medica" del comparto "sanita'",
al    personale   dirigenziale,   al   personale   dipendente   dalle
amministrazioni  di  cui  al  precedente  punto  3),  lettera b), del
paragrafo  3 ed al personale appartenente a particolari categorie con
specificita' professionale.
  Infine  la  scheda  contrassegnata  dalla lettera D - da compilarsi
sempre  esclusivamente  a  cura  delle amministrazioni - si riferisce
alla  generalita'  del personale, con esclusione quindi del personale
appartenente  all'"area  medica",  del  personale  dirigenziale,  del
personale dipendente dalle amministrazioni di cui al precedente punto
3),  lettera  b),  del  paragrafo  3  e  del personale appartenente a
particolari categorie con specificita' professionali.
  Per  tutto  quanto in precedenza rappresentato e tenuto conto delle
modificazioni   ed   integrazioni   intervenute   con   la   presente
direttiva-circolare   per   quanto   attiene  all'accertamento  della
maggiore   rappresentativita'  sindacale  nel  pubblico  impiego,  le
amministrazioni  in indirizzo sono pregate di far pervenire le schede
allegate    debitamente   compilate   e   riferite   all'anno   1990,
assolutamente  entro  il  termine  del  31 maggio 1991, anche qualora
avessero    gia'   provveduto   in   adempimento   delle   precedenti
disposizioni.  Dette  schede dovranno inoltre essere inviate anche in
assenza  di  personale  sindacalizzato,  nel  qual  caso  deve essere
comunque annotato il numero dei dipendenti e, per quanto attiene alla
scheda  D4),  il  numero  del personale appartenente alla particolare
categoria.
  I  Ministeri, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte
regionali  e  delle  province  autonome, i commissari di Governo ed i
prefetti  sono  pregati,  ciascuno  nel proprio ambito, di portare la
presente  direttiva-circolare  a  conoscenza  degli enti ed organismi
vigilati od associati.
                                                 Il Ministro: GASPARI