IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente
impiegate;
Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto,
al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici,
che si appalesa improcrastinabile, e' necessario far ricorso alla
residua disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28
febbraio 1990, n. 38;
Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
Viste le risultanze del verbale di sopralluogo datato 8 novembre
1990 nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per
la pubblica incolumita';
Vista la nota n. 1957 dell'8 febbraio 1991 del comune di S.
Casciano in Val di Pesa con la quale si richiede un finanziamento di
circa L. 3.500.000.000 per la definitiva eliminazione del pericolo
incombente nel monastero dell'Immacolata delle Clarisse di S.
Casciano in Val di Pesa;
Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
Ravvisata la necessita' di aderire alla richiesta per consentire un
parziale intervento teso alla riduzione del piu' immediato pericolo
per la pubblica incolumita';
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
Dispone:
Art. 1.
Per le finalita' di cui in premessa, il comune di S. Casciano in
Val di Pesa e' autorizzato all'esecuzione delle opere piu' urgenti
tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto
idrogeologico.