IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Visto  il  comma  4  del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al Fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato  che  le  somme  di  cui  al  sopra  citato  art. 1 del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e  che  pertanto,
al  fine  di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici,
che si appalesa improcrastinabile, e'  necessario  far  ricorso  alla
residua  disponibilita'  dell'assegnazione  disposta dall'art. 30 del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,  convertito  dalla  legge  28
febbraio 1990, n. 38;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987  rispettivamente  pubblicate   nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste  le  risultanze del verbale di sopralluogo datato 21 dicembre
1990 nel quale il gruppo nazionale per  la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente nel
comune di Mongiuffi Melia;
  Vista  la  nota  n. 274 del 17 gennaio 1991 del comune di Mongiuffi
Melia con la quale si richiede un finanziamento,  per  l'eliminazione
dello  stato di pericolo incombente, articolato in due interventi per
un totale di L. 9.400.000.000;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata   la   necessita'  di  consentire  comunque  un  parziale
finanziamento per ridurre il piu' immediato pericolo incombente;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  la  finalita' di cui in premessa, il comune di Mongiuffi Melia
e'  autorizzato  all'esecuzione  delle  opere   piu'   urgenti   tese
all'eliminazione  del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.