IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  marzo  1973,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104  del  20  aprile
1973,   concernente   la   disciplina   igienica   degli  imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le  sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale;
  Visti i decreti ministeriali:
   3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 31 agosto 1974;
   27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 10 aprile 1975;
   13  settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del
13 ottobre 1975;
  18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 180 del 3 luglio 1979;
   2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19
dicembre 1980;
   25  giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21
luglio 1981;
   2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 200 del 22 luglio 1982;
   20  ottobre  1982,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 340
dell'11 dicembre 1982;
   4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 120 del 23 maggio 1985;
   7  agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226
del 28 settembre 1987,
recanti   modificazioni   ed  aggiornamenti  al  sopracitato  decreto
ministeriale 21 marzo 1973;
  Ritenuto  di provvedere a modificazioni ed integrazioni del decreto
ministeriale 21 marzo 1973 gia' citato;
  Vista  la  relazione  della  Direzione  generale per l'igiene degli
alimenti e la nutrizione in data 9 settembre 1989;
  Visto  l'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica del 23
agosto 1982, n. 777;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Visto  l'art.  21  della  legge  30 aprile 1962, n. 283, in base al
quale spetta al Ministro della sanita' la determinazione  dei  metodi
ufficiali di analisi delle sostanze alimentari;
  Visto  il parere della commissione per la determinazione dei metodi
ufficiali d'analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n.
283, espresso nella seduta del 13 settembre 1990;
  Visto  l'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica del 23
agosto 1982, n. 777;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale del 20 dicembre 1990;
  Vista  la  comunicazione  in  data 8 gennaio 1991 al Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  Nel  decreto  ministeriale  21 marzo 1973 citato nelle premesse, al
titolo II - capo IV - Oggetti di carte  e  cartoni,  e'  inserito  il
seguente articolo 27- bis:
  "Art.  27-bis.  - 1. I contenitori formati da cartoni multistrati a
grammatura minima di 200 g/m(Elevato al  Quadrato)  e  costituiti  da
almeno tre strati di cui:
   uno strato detto 'copertura', che puo' essere patinato e stampato;
   uno strato intermedio detto 'centro';
   uno  strato  detto  'retro',  destinato  al  contatto  diretto con
l'alimento, possono essere utilizzati  per  l'imballaggio  a  livello
industriale delle seguenti categorie di alimenti:
   cereali  secchi  allo  stato  originario e sotto forma di farine e
semole;
   paste alimentari non fresche;
   prodotti  della  panetteria  secca  non  aventi sostanze grasse in
superficie;
   legumi  secchi  o disidratati, interi o sotto forma di farina o di
polvere;
   legumi freschi con baccello;
   frutta secca con guscio;
   frutta fresca fornita di tegumento esterno protettivo;
   zuccheri sotto forma solida;
   sale da cucina o da tavola.
  2.  Le  norme  del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive
modifiche, si applicano, per quanto riguarda il piombo, soltanto allo
strato  destinato  al contatto diretto con l'alimento, sopra definito
'retro'.
  3.  Lo  strato  a  contatto  deve avere una grammatura minima di 35
g/m(Elevato al Quadrato).
  4. La determinazione della grammatura di cui al precedente comma 3,
deve essere effettuata con il metodo di analisi  allegato  che  viene
inserito  come  punto  6,  nell'allegato  IV,  sezione  6 - Controllo
analitico della composizione delle carte e dei cartoni,  del  decreto
ministeriale 21 marzo 1973".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  D.M.  21  marzo  1973  ha  dettato  la disciplina
          igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a
          venire  in  contatto  con  le  sostanze  alimentari  o  con
          sostanze d'uso personale  per  quanto  attiene  i  seguenti
          materiali:
               a) materie plastiche;
               b) gomma;
               c) cellulosa rigenerata;
               d) carta e cartone;
               e) vetro;
               f) acciaio inossidabile.
             I  decreti ministeriali 3 agosto 1974, 27 marzo 1975, 13
          settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25  giugno
          1981,  2  giugno  1982,  20  ottobre 1982, 4 aprile 1985, 7
          agosto  1987,  n.  395,  hanno  apportato  integrazioni   e
          modificazioni al D.M. 21 marzo 1973.
             -  Il  testo  dell'art.  3  del D.P.R. n. 777/1982 e' il
          seguente:
             "Art.  3.  -  Con  decreti  del  Ministro della sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto
          con le sostanze alimentari: i componenti  consentiti  nella
          loro  produzione,  i  loro  requisiti  di  purezza  e,  ove
          occorrano, le prove di cessione alle quali  i  materiali  e
          gli  oggetti  debbano  essere  sottoposti  per  determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui  sono   destinati,   nonche'   le
          limitazioni,  le  tolleranze  e le condizioni d'impiego sia
          per i limiti  di  contaminazione  degli  alimenti  che  per
          eventuali  pericoli  risultanti  dal contatto orale.  Per i
          materiali e gli oggetti di materie plastiche, di gomma,  di
          cellulosa  rigenerata,  di  cartone,  di vetro e di acciaio
          inossidabile, valgono le disposizioni contenute nei decreti
          ministeriali  31  marzo  1973,  3 agosto 1974, 13 settembre
          1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981.  Il
          Ministro  della  sanita', sentito il Consiglio superiore di
          sanita', procede  all'aggiornamento  e  alle  modifiche  da
          apportare   ai  decreti  di  cui  ai  precedenti  commi.  I
          materiali elencati alle lettere da a) ad  e)  dell'art.  11
          della  legge  30  aprile 1962, n. 283, devono corrispondere
          alle  prescrizioni  di  composizione  e  cessione  in  esse
          contenute  fino a che non vengano diversamente disciplinati
          con i  decreti  ministeriali  di  cui  al  primo  comma.  I
          contravventori  alle  disposizioni  contenute  nei  decreti
          ministeriali di cui al presente articolo sono puniti con la
          sanzione penale prevista dall'art. 11 della legge 30 aprile
          1962, n. 283".
             -  Il  testo dell'art. 5 del predetto D.P.R. n. 777/1982
          e' il seguente:
             "Art.  5.  -  Il  Ministro  della  sanita',  sentita  la
          commissione prevista dall'art. 21  della  legge  30  aprile
          1962,  n.  283,  determina,  con  propri  decreti, i metodi
          ufficiali di analisi dei materiali ed  oggetti  di  cui  al
          presente  decreto nonche' particolari metodiche relative al
          prelievo dei campioni".
             -  Il  testo  dell'art. 21 della legge n. 283/1962 e' il
          seguente:
             "Art.  21.  -  La determinazione dei metodi ufficiali di
          analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministro  della
          sanita';   a  tale  scopo  e'  costituita  una  commissione
          permanente, di cui fanno parte:
              (Omissis)".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.