IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visti i decreti ministeriali:
3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 31 agosto 1974;
27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 10 aprile 1975;
13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del
13 ottobre 1975;
18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 180 del 3 luglio 1979;
2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19
dicembre 1980;
25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21
luglio 1981;
2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 200 del 22 luglio 1982;
20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340
dell'11 dicembre 1982;
4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 120 del 23 maggio 1985;
7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226
del 28 settembre 1987,
recanti modificazioni ed aggiornamenti al sopracitato decreto
ministeriale 21 marzo 1973;
Ritenuto di provvedere a modificazioni ed integrazioni del decreto
ministeriale 21 marzo 1973 gia' citato;
Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli
alimenti e la nutrizione in data 9 settembre 1989;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 23
agosto 1982, n. 777;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in base al
quale spetta al Ministro della sanita' la determinazione dei metodi
ufficiali di analisi delle sostanze alimentari;
Visto il parere della commissione per la determinazione dei metodi
ufficiali d'analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n.
283, espresso nella seduta del 13 settembre 1990;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 23
agosto 1982, n. 777;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza
generale del 20 dicembre 1990;
Vista la comunicazione in data 8 gennaio 1991 al Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Nel decreto ministeriale 21 marzo 1973 citato nelle premesse, al
titolo II - capo IV - Oggetti di carte e cartoni, e' inserito il
seguente articolo 27- bis:
"Art. 27-bis. - 1. I contenitori formati da cartoni multistrati a
grammatura minima di 200 g/m(Elevato al Quadrato) e costituiti da
almeno tre strati di cui:
uno strato detto 'copertura', che puo' essere patinato e stampato;
uno strato intermedio detto 'centro';
uno strato detto 'retro', destinato al contatto diretto con
l'alimento, possono essere utilizzati per l'imballaggio a livello
industriale delle seguenti categorie di alimenti:
cereali secchi allo stato originario e sotto forma di farine e
semole;
paste alimentari non fresche;
prodotti della panetteria secca non aventi sostanze grasse in
superficie;
legumi secchi o disidratati, interi o sotto forma di farina o di
polvere;
legumi freschi con baccello;
frutta secca con guscio;
frutta fresca fornita di tegumento esterno protettivo;
zuccheri sotto forma solida;
sale da cucina o da tavola.
2. Le norme del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive
modifiche, si applicano, per quanto riguarda il piombo, soltanto allo
strato destinato al contatto diretto con l'alimento, sopra definito
'retro'.
3. Lo strato a contatto deve avere una grammatura minima di 35
g/m(Elevato al Quadrato).
4. La determinazione della grammatura di cui al precedente comma 3,
deve essere effettuata con il metodo di analisi allegato che viene
inserito come punto 6, nell'allegato IV, sezione 6 - Controllo
analitico della composizione delle carte e dei cartoni, del decreto
ministeriale 21 marzo 1973".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.M. 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a
venire in contatto con le sostanze alimentari o con
sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti
materiali:
a) materie plastiche;
b) gomma;
c) cellulosa rigenerata;
d) carta e cartone;
e) vetro;
f) acciaio inossidabile.
I decreti ministeriali 3 agosto 1974, 27 marzo 1975, 13
settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno
1981, 2 giugno 1982, 20 ottobre 1982, 4 aprile 1985, 7
agosto 1987, n. 395, hanno apportato integrazioni e
modificazioni al D.M. 21 marzo 1973.
- Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 777/1982 e' il
seguente:
"Art. 3. - Con decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto
con le sostanze alimentari: i componenti consentiti nella
loro produzione, i loro requisiti di purezza e, ove
occorrano, le prove di cessione alle quali i materiali e
gli oggetti debbano essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso cui sono destinati, nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni d'impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. Per i
materiali e gli oggetti di materie plastiche, di gomma, di
cellulosa rigenerata, di cartone, di vetro e di acciaio
inossidabile, valgono le disposizioni contenute nei decreti
ministeriali 31 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre
1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981. Il
Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di
sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da
apportare ai decreti di cui ai precedenti commi. I
materiali elencati alle lettere da a) ad e) dell'art. 11
della legge 30 aprile 1962, n. 283, devono corrispondere
alle prescrizioni di composizione e cessione in esse
contenute fino a che non vengano diversamente disciplinati
con i decreti ministeriali di cui al primo comma. I
contravventori alle disposizioni contenute nei decreti
ministeriali di cui al presente articolo sono puniti con la
sanzione penale prevista dall'art. 11 della legge 30 aprile
1962, n. 283".
- Il testo dell'art. 5 del predetto D.P.R. n. 777/1982
e' il seguente:
"Art. 5. - Il Ministro della sanita', sentita la
commissione prevista dall'art. 21 della legge 30 aprile
1962, n. 283, determina, con propri decreti, i metodi
ufficiali di analisi dei materiali ed oggetti di cui al
presente decreto nonche' particolari metodiche relative al
prelievo dei campioni".
- Il testo dell'art. 21 della legge n. 283/1962 e' il
seguente:
"Art. 21. - La determinazione dei metodi ufficiali di
analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministro della
sanita'; a tale scopo e' costituita una commissione
permanente, di cui fanno parte:
(Omissis)".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.