IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha istituito la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) ed in particolare l'art. 18, comma 1, lettera f), che stanzia la complessiva somma di lire 230 miliardi per il finanziamento di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati demandando alla predetta commissione, integrata da due rappresentanti del Ministero del lavoro, l'istruttoria tecnica per la valutazione di progetti riguardanti: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi; Vista l'ordinanza 26 settembre 1988 del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro dell'ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29 settembre 1988, che ha ridotto la complessiva disponibilita' finanziaria di cui alla citata legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 20 miliardi; Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 1989, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge del 14 dicembre 1988, n. 527, che ha ulteriormente ridotto di lire 20 miliardi la somma stanziata con la ripetuta legge n. 67/1988; Considerato, pertanto, che la somma disponibile per il finanziamento di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati risulta definitivamente fissata in lire 190 miliardi; Visto che la citata legge n. 67/1988, art. 18, comma 1, lettera f), riserva almeno il 50% delle disponibilita' finanziarie ad iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 218, e che la delibera C.I.P.E. 3 agosto 1988 sopra richiamata determina che a favore del Mezzogiorno venga concentrato l'87% dei fondi disponibili; Vista la delibera del 5 agosto 1988 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) che definisce il programma degli interventi e le relative procedure di finanziamento; Considerato che tale delibera individua nelle regioni, negli enti locali e negli enti gestori dei parchi i soggetti abilitati a proporre le istanze di finanziamento; Viste le note n. 37/RIS del 27 febbraio 1990 e n. 782/MIN del 31 luglio 1990 con la quale il coordinatore della commissione tecnico-scientifica, cosi' come integrata ai sensi del citato art. 18, lettera f), ha trasmesso, tra le altre, le risultanze delle valutazioni su tutti i progetti di occupazione aggiuntiva presentati con la relativa proposta di finanziamento per la intera disponibilita' finanziaria di lire 190 miliardi; Ritenuto che le proposte di finanziamento dei progetti selezionati, elaborate dalla citata commissione, sono meritevoli di approvazione con le osservazioni e prescrizioni dalla stessa formulate in ordine ai criteri realizzativi; Vista la propria nota n. 991/GAB del 9 agosto 1990; Ritenuta altresi' l'esigenza di definire, in conformita' con quanto previsto al punto 11.5, comma 2, della piu' volte citata delibera C.I.P.E. le modalita' per il trasferimento dei fondi ai soggetti titolari degli interventi approvati e le attivita' di controllo e di verifica periodica sulla esecuzione dei progetti ammessi a finanziamento in relazione, peraltro, alla erogazione anche per stati di avanzamento dei relativi importi; Considerato poi che, stante la diversificata complessita' dei progetti da realizzare, si rende opportuno poter disporre di un organo consultivo a cui affidare anche compiti di alta consulenza per tutte le problematiche comunque collegate alla esecuzione dei progetti stessi; Decreta: Art. 1. E' approvato il finanziamento dei progetti di cui all'allegato A per gli importi a fianco di ciascuno indicati, per un totale di lire 190 miliardi, con le osservazioni e prescrizioni indicate negli allegati B e C al presente decreto.