IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto  l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
ha  istituito  la  commissione tecnico-scientifica per la valutazione
dei progetti di protezione e risanamento ambientale;
  Vista  la  legge  11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  1988)  ed in particolare l'art. 18, comma 1, lettera f),
che  stanzia  la  complessiva  somma  di  lire  230  miliardi  per il
finanziamento  di  progetti  di  occupazione  aggiuntiva  di  giovani
disoccupati  demandando  alla  predetta commissione, integrata da due
rappresentanti del Ministero del lavoro, l'istruttoria tecnica per la
valutazione   di   progetti   riguardanti:   1)   la  salvaguardia  e
valorizzazione   ambientale  dei  parchi  e  delle  riserve  naturali
nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi
pubblici   e  privati  in  corpi  idrici;  3)  il  rilevamento  delle
discariche  di  rifiuti  esistenti,  con  particolare  riferimento ai
rifiuti tossici e nocivi;
  Vista   l'ordinanza   26   settembre   1988  del  Ministro  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  d'intesa  con  il  Ministro
dell'ambiente,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 229 del 29
settembre   1988,   che  ha  ridotto  la  complessiva  disponibilita'
finanziaria di cui alla citata legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 20
miliardi;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1989, n. 45, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   n.   35   dell'11  febbraio  1989,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge del 14 dicembre 1988, n. 527, che ha
ulteriormente  ridotto  di lire 20 miliardi la somma stanziata con la
ripetuta legge n. 67/1988;
  Considerato,   pertanto,   che   la   somma   disponibile   per  il
finanziamento   di  occupazione  aggiuntiva  di  giovani  disoccupati
risulta definitivamente fissata in lire 190 miliardi;
  Visto che la citata legge n. 67/1988, art. 18, comma 1, lettera f),
riserva  almeno il 50% delle disponibilita' finanziarie ad iniziative
localizzate  nei  territori  meridionali  di cui all'art. 1 del testo
unico  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1968,  n.  218,  e  che  la  delibera  C.I.P.E.  3  agosto 1988 sopra
richiamata  determina  che a favore del Mezzogiorno venga concentrato
l'87% dei fondi disponibili;
  Vista  la delibera del 5 agosto 1988 del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (C.I.P.E.) che definisce il programma
degli interventi e le relative procedure di finanziamento;
  Considerato  che  tale delibera individua nelle regioni, negli enti
locali  e  negli  enti  gestori  dei  parchi  i  soggetti abilitati a
proporre le istanze di finanziamento;
  Viste  le  note  n. 37/RIS del 27 febbraio 1990 e n. 782/MIN del 31
luglio   1990   con   la  quale  il  coordinatore  della  commissione
tecnico-scientifica,  cosi'  come  integrata ai sensi del citato art.
18,  lettera  f),  ha  trasmesso,  tra  le altre, le risultanze delle
valutazioni  su tutti i progetti di occupazione aggiuntiva presentati
con   la   relativa   proposta   di   finanziamento   per  la  intera
disponibilita' finanziaria di lire 190 miliardi;
  Ritenuto che le proposte di finanziamento dei progetti selezionati,
elaborate  dalla  citata commissione, sono meritevoli di approvazione
con  le  osservazioni e prescrizioni dalla stessa formulate in ordine
ai criteri realizzativi;
  Vista la propria nota n. 991/GAB del 9 agosto 1990;
  Ritenuta altresi' l'esigenza di definire, in conformita' con quanto
previsto  al  punto  11.5,  comma 2, della piu' volte citata delibera
C.I.P.E.  le  modalita'  per  il  trasferimento dei fondi ai soggetti
titolari  degli interventi approvati e le attivita' di controllo e di
verifica   periodica   sulla   esecuzione   dei  progetti  ammessi  a
finanziamento in relazione, peraltro, alla erogazione anche per stati
di avanzamento dei relativi importi;
  Considerato  poi  che,  stante  la  diversificata  complessita' dei
progetti  da  realizzare,  si  rende  opportuno  poter disporre di un
organo consultivo a cui affidare anche compiti di alta consulenza per
tutte   le  problematiche  comunque  collegate  alla  esecuzione  dei
progetti stessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato  il  finanziamento dei progetti di cui all'allegato A
per  gli importi a fianco di ciascuno indicati, per un totale di lire
190  miliardi,  con  le  osservazioni  e  prescrizioni indicate negli
allegati B e C al presente decreto.