IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire, fino
al rinnovo del vigente contratto, il soddisfacimento  delle  esigenze
connesse  con  le  specificita'  del  comparto  scuola  in materia di
permessi sindacali  e  di  assicurare  l'ordinato  svolgimento  delle
lezioni,   anche  attraverso  una  piu'  razionale  disciplina  delle
graduatorie permanenti per il conferimento di supplenze;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 marzo 1991;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  i  Ministri  del
tesoro e per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                      il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si
applicano, in materia di permessi sindacali  annuali  retribuiti,  le
disposizioni di cui al presente articolo.
  2.  Le  organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto
alle aspettative sindacali di cui  all'articolo  45  della  legge  18
marzo  1968, n. 249, individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,  n.  395,
possono   fruire,   per  i  loro  rappresentanti,  in  aggiunta  alle
aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi
annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.
  3.   Il   cumulo   dei   permessi  sindacali  retribuiti,  previsto
dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, e'  effettuato,
per  quanto riguarda le organizzazioni sindacali piu' rappresentative
su base nazionale del personale della scuola di ogni ordine e  grado,
anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione
programmata dei corrispondenti esoneri  dal  servizio  tra  le  varie
province,  che  tenga  conto  delle esigenze peculiari della scuola e
della sua organizzazione territoriale.
  4.  I permessi annuali di cui al comma 2 sono attribuiti nei limiti
del numero totale annuo complessivamente a disposizione,  determinato
secondo  quanto  disposto dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968,
n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.
  5.   La   ripartizione  del  numero  totale  dei  permessi  annuali
attribuibili di cui al comma 4 e' effettuata per gli anni  scolastici
1990-1991  e  1991-1992  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione,  sentite   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative  di  cui  al  comma 2, ferma restando la segnalazione
alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  di  cui  all'articolo  8
della legge 17 novembre 1978, n. 715.
  6. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di
cui al comma  2  concessi  fino  all'anno  scolastico  1989-1990  dal
Ministro  della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 47
della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della  legge  17
novembre 1978, n. 715.
  7.  Il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge
11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche  ed  integrazioni,  e'
ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 1991.
  8.  Il  disposto  di  cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica  anche
per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992 fino a quando non sara'
data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto.