IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI AD INTERIM Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1599; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282; Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1989, con il quale l'on. dott. Sebastiano Montali e' stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero delle partecipazioni statali; Visto il decreto ministeriale di delega di funzioni al Sottosegretario on. Montali in data 5 settembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1990, registro 14 Partecipazioni Statali, foglio n. 380; Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1990 e' stato nominato il Ministro delle partecipazioni statali ad interim; Ritenuta la necessita' di provvedere alla definizione della delega di funzioni al cennato Sottosegretario di Stato; Decreta: Art. 1. 1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti di rilevanza politica, amministrativa ed economica, nonche' quelli di autorizzazione e di approvazione che non rientrano nella competenza delegata del Sottosegretario, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto ovvero in quella propria dei dirigenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 2. Sono altresi' riservati alla firma del Ministro: 2.1. le istruzioni di servizio relative a questioni di massima e gli atti e provvedimenti amministrativi che comportino l'emanazione di direttive; le modificazioni nell'ordinamento e nelle attribuzioni dei servizi; le circolari ed istruzioni agli enti ed aziende controllate; 2.2. i decreti di nomina degli organi di amministrazione e di controllo degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali; 2.3. gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno agli enti o societa'; 2.4. gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministero nonche' quelli relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno a commissioni o comitati; 2.5. gli atti di conferimento di incarichi speciali ad esperti estranei all'amministrazione; 2.6. i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, alla promozione, alla irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio, alla sospensione cautelare facoltativa, nonche' le autorizzazioni per missioni all'estero del personale; 2.7. i provvedimenti riguardanti i dirigenti generali; 2.8. tutti gli altri atti che il Ministro ritenga di riservare al proprio esame, anche se rientranti nella competenza delegata al Sottosegretario, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, esclusi, comunque, gli atti di competenza dei dirigenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 948.