IL MINISTRO
                     DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
                              AD INTERIM
  Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1599;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n.
554;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.
282;
  Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
  Visto    il    regio   decreto   18   novembre   1923,   n.   2440,
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello  Stato,  ed il relativo regolamento approvato con regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 30 giugno
1972, n. 748, relativo alla disciplina  delle  funzioni  dirigenziali
nelle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo e
successive modificazioni;
  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio
1989, con il quale l'on. dott. Sebastiano Montali e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato al Ministero delle partecipazioni statali;
  Visto   il   decreto   ministeriale   di   delega  di  funzioni  al
Sottosegretario on. Montali in data 5 settembre 1990, registrato alla
Corte  dei  conti  il  26  settembre 1990, registro 14 Partecipazioni
Statali, foglio n. 380;
  Considerato  che  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28
dicembre 1990 e' stato  nominato  il  Ministro  delle  partecipazioni
statali ad interim;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla definizione della delega
di funzioni al cennato Sottosegretario di Stato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  riservati  alla  firma del Ministro gli atti di rilevanza
politica,   amministrativa   ed   economica,   nonche'   quelli    di
autorizzazione  e  di approvazione che non rientrano nella competenza
delegata del Sottosegretario,  ai  sensi  dell'art.  2  del  presente
decreto  ovvero  in  quella propria dei dirigenti a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  2. Sono altresi' riservati alla firma del Ministro:
   2.1.  le  istruzioni di servizio relative a questioni di massima e
gli atti e provvedimenti amministrativi che  comportino  l'emanazione
di  direttive; le modificazioni nell'ordinamento e nelle attribuzioni
dei  servizi;  le  circolari  ed  istruzioni  agli  enti  ed  aziende
controllate;
   2.2.  i  decreti  di  nomina  degli organi di amministrazione e di
controllo degli enti sottoposti alla vigilanza  del  Ministero  delle
partecipazioni statali;
   2.3.  gli  atti  relativi  a  designazioni  di  rappresentanti del
Ministero in seno agli enti o societa';
   2.4.  gli  atti  relativi  alla  costituzione  di commissioni e di
comitati istituiti o promossi dal Ministero nonche' quelli relativi a
designazioni  di rappresentanti del Ministero in seno a commissioni o
comitati;
   2.5.  gli  atti  di  conferimento di incarichi speciali ad esperti
estranei all'amministrazione;
   2.6.  i  provvedimenti  relativi  alla  nomina  all'impiego,  alla
promozione, alla irrogazione delle  sanzioni  disciplinari  superiori
alla   riduzione   dello   stipendio,   alla   sospensione  cautelare
facoltativa, nonche' le autorizzazioni per  missioni  all'estero  del
personale;
   2.7. i provvedimenti riguardanti i dirigenti generali;
   2.8.  tutti gli altri atti che il Ministro ritenga di riservare al
proprio esame, anche  se  rientranti  nella  competenza  delegata  al
Sottosegretario,  ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, esclusi,
comunque, gli atti di competenza dei dirigenti a  norma  del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 948.