IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni   e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1982,  n.  348,  recante norme per la
costituzione di cauzioni  con  polizze  fidejussorie  a  garanzia  di
obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;
  Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n.
348, che stabilisce i requisiti che debbono  essere  posseduti  dalle
societa'  autorizzate  all'esercizio  del  ramo  cauzione  per essere
iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera c) dell'articolo  in
parola;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  9 gennaio 1991, n. 20, concernente integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  12  ottobre  1990  e le
successive  integrazioni,  concernente  l'elenco  delle  societa'  di
assicurazione  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla legge 10
giugno 1982, n. 348, per la  costituzione  di  cauzioni  con  polizze
fidejussorie  a  garanzia  di  obbligazioni assunte verso lo Stato ed
altri enti pubblici;
  Viste  le  istanze  in  data 4 maggio 1990 e 26 novembre 1990 della
Phenix-Soleil  S.p.a.  -  Compagnia  italiana  di   assicurazioni   e
riassicurazioni,  con  sede  legale  in  Roma,  intese ad ottenere il
proprio inserimento nell'elenco di cui al citato decreto ministeriale
del 12 ottobre 1990;
  Vista  la  nota  in  data  31 gennaio 1991, n. 130075, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo - ISVAP, ha comunicato che l'anzidetta societa'
e' in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982,  n.
348;
  Ritenuta  quindi  l'opportunita'  di  integrare  il  citato decreto
ministeriale  in  data  12  ottobre  1990  con  l'inserimento   della
Phenix-Soleil S.p.a. nel sopraindicato elenco;
                               Decreta:
  A  decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la Phenix-Soleil  S.p.a.
-  Compagnia  italiana  di  assicurazioni e riassicurazioni, con sede
legale  in  Roma,  e'  inserita   nell'elenco   delle   societa'   di
assicurazione  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla legge 10
giugno 1982, n. 348, di cui al decreto ministeriale 12 ottobre  1990,
citato nelle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 marzo 1991
                                               Il Ministro: BATTAGLIA