IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  22,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 152
del 30 giugno 1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Attivita' di controllo
  1. I controlli sanitari ed interni sulle acque destinate al consumo
umano  debbono  conseguire  una  o  piu'  delle  finalita'  riportate
nell'allegato I al presente decreto, del quale fa parte integrante.
  2.  L'unita' sanitaria locale ed il presidio e servizio multizonale
di prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23  dicembre  1978,  n.
833,  ciascuno per quanto di propria competenza, svolgono i controlli
di cui al comma 1 secondo quanto riportato negli allegati II,  III  e
IV al presente decreto, del quale fanno parte integrante.
  3.  I  soggetti  gestori  ed  il personale addetto agli impianti di
acquedotto debbono attenersi, nello svolgimento  delle  attivita'  di
controllo   dei   servizi   essenziali  del  ciclo  dell'acqua,  alle
prescrizioni riportate nell'allegato V al presente decreto, del quale
fa parte integrante.
  4. Le regioni, se del caso, elaborano programmi integrativi per  la
vigilanza  ed  in  controllo  delle  acque destinate al consumo umano
finalizzati a salvaguardarne ed a promuoverne la qualita'.