IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988; Decreta: Art. 1. Attivita' di controllo 1. I controlli sanitari ed interni sulle acque destinate al consumo umano debbono conseguire una o piu' delle finalita' riportate nell'allegato I al presente decreto, del quale fa parte integrante. 2. L'unita' sanitaria locale ed il presidio e servizio multizonale di prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ciascuno per quanto di propria competenza, svolgono i controlli di cui al comma 1 secondo quanto riportato negli allegati II, III e IV al presente decreto, del quale fanno parte integrante. 3. I soggetti gestori ed il personale addetto agli impianti di acquedotto debbono attenersi, nello svolgimento delle attivita' di controllo dei servizi essenziali del ciclo dell'acqua, alle prescrizioni riportate nell'allegato V al presente decreto, del quale fa parte integrante. 4. Le regioni, se del caso, elaborano programmi integrativi per la vigilanza ed in controllo delle acque destinate al consumo umano finalizzati a salvaguardarne ed a promuoverne la qualita'.