Con  decreto ministeriale n. 1/592 del 28 gennaio 1991 al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia  di  Arezzo  e'  concessa  proroga  della   dilazione   del
versamento   delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto  comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n. 43, per l'ammontare di L. 27.691.354.968 corrispondente, al
netto dei compensi di riscossione, al  carico  di  L.  27.718.315.666
iscritto  a  ruolo  a  nome  di  contribuenti  vari,  con revoca alla
scadenza di settembre 1991.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Arezzo dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale n. 1/531 del 28 gennaio 1991 al  titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito B della
provincia  di  Brescia  e'  concessa  proroga  della  dilazione   del
versamento   delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto  comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n. 43, per l'ammontare di L. 32.372.670.660 corrispondente, al
netto dei compensi di riscossione, al  carico  di  L.  32.383.650.403
iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza
di settembre 1991.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Brescia dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto ministeriale n. 1/697 del 28 gennaio 1991 al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia di Campobasso  e'  concessa  proroga  della  dilazione  del
versamento   delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto  comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43, per l'ammontare di L. 2.191.375.943 corrispondente, al
netto dei compensi di riscossione,  al  carico  di  L.  2.214.961.426
iscritto  a  ruolo  a  nome  di  contribuenti  vari,  con revoca alla
scadenza di settembre 1991.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di  Campobasso  dara'  attuazione,  con
apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di
imposta accordati al contribuente.
   Con  decreto ministeriale n. 1/663 del 28 gennaio 1991 al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia  di  Cosenza  e'  concessa  proroga  della  dilazione   del
versamento   delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto  comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43, per l'ammontare di L. 4.869.880.994 corrispondente, al
netto dei compensi di riscossione,  al  carico  di  L.  4.900.398.526
iscritto  a  ruolo  a  nome  di  contribuenti  vari,  con revoca alla
scadenza di settembre 1991.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Cosenza dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale n. 1/603 del 28 gennaio 1991 al  titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito A della
provincia di Cuneo e' concessa proroga della dilazione del versamento
delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma  dell'art.  62  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per
l'ammontare di L. 3.916.099.000 corrispondente, al netto dei compensi
di riscossione, al carico di L. 3.916.525.375 iscritto a ruolo a nome
del contribuente Ciartano  Giovanni,  con  revoca  alla  scadenza  di
settembre 1991.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di Cuneo dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto ministeriale n. 1/416 del 28 gennaio 1991 al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  B  della
provincia di Lecce e' concessa proroga della dilazione del versamento
delle  entrate  disposta,  ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.  43,  per
l'ammontare   di  L.  93.635.558.249  corrispondente,  al  netto  dei
compensi di riscossione, al carico di L.  94.529.277.866  iscritto  a
ruolo  a  nome  di  contribuenti  vari,  con  revoca alla scadenza di
settembre 1991.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Lecce dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale n. 1/581 del 28 gennaio 1991 al  titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito A della
provincia  di  Milano  e'  concessa  proroga  della   dilazione   del
versamento   delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto  comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, per l'ammontare di L. 299.416.048.022 corrispondente, al
netto dei compensi di riscossione, al carico  di  L.  299.568.882.745
iscritto  a  ruolo  a  nome  di  contribuenti  vari,  con revoca alla
scadenza di settembre 1991.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Milano dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale n. 1/550 del 28 gennaio 1991 al  titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito B della
provincia  di  Salerno  e'  concessa  proroga  della  dilazione   del
versamento   delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto  comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n. 43, per l'ammontare di L. 22.467.860.282 corrispondente, al
netto dei compensi di riscossione, al  carico  di  L.  22.504.266.077
iscritto  a  ruolo  a  nome  di  contribuenti  vari,  con revoca alla
scadenza di settembre 1991.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Salerno dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.