IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21  dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati  membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto  ministeriale  5  febbraio  1991,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio
1991, concernente le norme fitosanitarie  relative  all'importazione,
esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;
  Vista  la  decisione  della  Commissione del 21 settembre 1990, che
autorizza  alcuni  Stati  membri  a  prevedere   deroghe   a   talune
disposizioni  della  direttiva  n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto
riguarda il legname segato di conifere originario del Canada;
  Considerato che l'applicazione delle misure  fitosanitarie  fissate
dal  presente  decreto  farebbe  escludere  i rischi fitosanitari per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il legname di conifere  (codice  NC  ex  4407  10)  originario  del
Canada,  escluso il legname sottoposto ad essiccazione in forno i cui
requisiti particolari sono fissati al punto 1) dell'allegato  IV  del
decreto  ministeriale  5  febbraio  1991,  puo' essere introdotto nel
territorio della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 1991.