IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto l'art. 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394; Visto l'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 304; Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante: interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1989, e successive modifiche, con cui sono stati stabiliti le direttive ed i criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario dei consorzi ex- port; Ritenuto di dover adattare ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari ed ai consorzi tra imprese alberghiere e turistiche i criteri dettati per l'applicazione dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi annuali; Decreta: Art. 1. Disposizioni interpretative 1. In virtu' di quanto previsto all'art. 4, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 4, della legge n. 83/1989, devono intendersi ubicati nel Mezzogiorno quei consorzi aventi sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e le cui aziende associate abbiano sede, per almeno 4/5, nei territori richiamati. 2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 5, della legge n. 83/1989, i consorzi costituiti a partire dall'entrata in vigore della legge 20 ottobre 1990, n. 304, debbono raggruppare in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi finanziari annuali erogati allo stesso fine dallo Stato. 3. Il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonche' degli elementi preferenziali di cui all'art. 3 del presente decreto, sara' autocertificato dal legale rappresentante del consorzio, in conformita' con la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con la circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 26779 del 20 dicembre 1988.