IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di  pericolosita'  sociale  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista  la  domanda  in  data  29  agosto  1990  e   le   successive
integrazioni  e  modificazioni con le quali la societa' Giuliana vita
S.p.a.,  con  sede  in  Trieste,  ha  chiesto   l'autorizzazione   ad
esercitare,  nel territorio della Repubblica l'attivita' assicurativa
nei rami I, III, V e  VI  limitatamente  ad  operazioni  di  gestione
finanziaria   di   contributi   previdenziali   di   fondi  pensione,
autonomamente  costituiti  che   prestino   garanzie   di   ammontare
prestabilito  nonche'  riassicurativa  nel  ramo I di cui al punto A)
della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonche'
l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e  delle  rela-
tive condizioni di polizza;
  Vista  la lettera in data 12 dicembre 1990, n. 024190, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole sulla domanda di  autorizzazione  presentata  dall'impresa
anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito il parere espresso  dalla  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private nella riunione del 19
dicembre 1990;
  Viste  le lettere n. 120770 del 19 febbraio 1991 e n. 121273 del 20
marzo  1991  con  le  quali  l'Istituto  per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni   private   e  di  interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha
comunicato  il  proprio  parere  favorevole  all'approvazione   delle
tariffe  e  delle  condizioni  di polizza presentate dalla richiamata
impresa;
  Considerato   che   il   Lloyd   Adriatico   S.p.a.,  azionista  di
maggioranza, ha assunto l'impegno  a  mantenere  il  controllo  della
Giuliana vita S.p.a. con una quota non inferiore al 51% del pacchetto
azionario per il quinquennio iniziale di attivita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La   societa'  Giuliana  vita  S.p.a.,  con  sede  in  Trieste,  e'
autorizzata  ad  esercitare,   nel   territorio   della   Repubblica,
l'attivita'  assicurativa  nei  rami  I, III, V e VI limitatamente ad
operazioni di gestione finanziaria  di  contributi  previdenziali  di
fondi  pensione,  autonomamente  costituiti  che prestino garanzie di
ammontare prestabilito nonche' riassicurativa nel ramo I  di  cui  al
punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.
  La  societa'  Lloyd Adriatico S.p.a., e' impegnata a mantenere, nel
primo quinquennio di attivita', una quota non inferiore  al  51%  del
pacchetto  azionario  di controllo della Giuliana vita S.p.a., se non
previa autorizzazione del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, su parere dell'ISVAP.