La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Prestazioni 1. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (ENPAV) corrisponde le seguenti pensioni: a) di vecchiaia; b) di anzianita'; c) di inabilita' e invalidita'; d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette. 2. Esso inoltre corrisponde le seguenti prestazioni: a) indennita' una tantum; b) provvidenze straordinarie. 3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. 4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma 1 e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d) dello stesso comma. 5. Il trattamento di pensione e' comulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.