IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 26 settembre 1985, n. 482, concernente, fra l'altro,
norme  modificative  del  trattamento  tributario delle indennita' di
fine rapporto;
  Considerato che l'art. 2-bis, comma 4, del  decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, prevede
che ai rimborsi d'ufficio, di cui al comma 3 del citato  art.  2-bis,
deve   provvedersi   tramite   la  procedura  automatizzata  prevista
dall'art. 42-bis, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n.  602;
  Tenuto  conto  che,  per  la  determinazione  delle  modalita'  per
l'esecuzione dei rimborsi mediante  la  procedura  predetta,  occorre
procedere,   a  norma  dell'ultimo  comma  del  citato  art.  42-bis,
all'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze  di  concerto
con il Ministro del tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  uffici  distrettuali  e  i  centri  di  servizio delle imposte
dirette, in sede di liquidazione  dell'imposta  sulle  indennita'  di
fine rapporto e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera a)
dell'art.  16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, provvedono alla predisposizione dei dati occorrenti per
l'esecuzione dei rimborsi previsti  dall'art.  2-bis,  comma  3,  del
decreto-legge  2  marzo  1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile
1989, n. 154, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 settembre 1985,  n.
482,  secondo  le  modalita'  di cui all'art. 42- bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  mediante  la
formazione  di apposite liste di rimborso distinte per anno d'imposta
e per comune del distretto contenenti, in corrispondenza  di  ciascun
nominativo,   le  generalita',  dell'avente  diritto,  il  numero  di
registrazione della dichiarazione modello 740 originante il  rimborso
dell'imposta e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.
  Nella formaziome delle liste di rimborso, gli uffici controllano la
rispondenza  tra  i  dati  riportati  sulle liste e quelli risultanti
dalla  liquidazione  effettuata  sulla  base   della   certificazione
rilasciata dal sostituto d'imposta e allegata al modello 740.
  Gli  originali  delle  liste di rimborso sono sottoscritti dal capo
dell'ufficio o da  chi  lo  sostituisce  e  sono  inviati  al  centro
informativo della Direzione generale delle imposte dirette, mentre le
corrispondenti  copie  vengono  archiviate  presso  l'ufficio  per  i
successivi riscontri.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  482/1985,  recante  modificazioni  del
          trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto  e
          dei  capitali  corrisposti  in  dipendenza  di contratti di
          assicurazioni sulla  vita,  e'  entrata  in  vigore  il  1›
          ottobre 1985.
             -  Il  testo  dell'art. 2- bis, commi 3 e 4, del D.L. n.
          69/1989 e' il seguente:
             "3. In deroga al disposto del primo comma  dell'art.  38
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, il  rimborso  delle  ritenute  operate  sulle
          indennita'   di  fine  rapporto  di  lavoro  dipendente  e'
          effettuato  d'ufficio  in  sede   di   liquidazione   della
          dichiarazione  dei  redditi  nella  quale  l'indennita'  e'
          indicata ovvero, qualora derivi  da  decisione  giudiziale,
          dall'intendente  di  finanza al quale il percipiente, anche
          in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza
          di rimborso ai sensi dello stesso art.  38.
             4. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono  eseguiti
          mediante  la procedura automatizzata prevista dall'art. 42-
          bis  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   29
          settembre 1973, n. 602".
             -  Il testo dell'art. 42- bis del D.P.R. n. 602/1973, e'
          il seguente:
             "Per l'esecuzione dei rimborsi  previsti  dall'art.  38,
          quinto  comma,  e  dall'art. 41, secondo comma, emergenti a
          seguito della liquidazione dell'imposta sul  reddito  delle
          persone  fisiche  effettuata  a norma dell'art. 36- bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  gli  uffici delle imposte si avvalgono, di norma,
          della procedura di cui ai commi  successivi,  ad  eccezione
          dei  rimborsi  riferibili  a  redditi soggetti a tassazione
          separata ai sensi dell'art. 12 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
             Entro l'anno solare successivo alla scadenza del termine
          per  la  presentazione  della dichiarazione dei redditi gli
          uffici delle imposte provvedono,  per  ciascun  comune  del
          distretto  e  per  ciascun  periodo  d'imposta, mediante la
          formazione di liste, sottoscritte dal capo  dell'ufficio  o
          da  chi lo sostituisce. Le liste di rimborso contengono, in
          corrispondenza  di  ciascun  nominativo,   le   generalita'
          dell'avente  diritto,  il  numero  di  registrazione  della
          dichiarazione  originante   il   rimborso   e   l'ammontare
          dell'imposta da rimborsare.
             Il  centro  informativo  della  Direzione generale delle
          imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso inviate
          dagli uffici  delle  imposte,  predispone  gli  elenchi  di
          rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli
          interessi  calacolati  a norma del successivo art. 44- bis.
          Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del
          centro informativo o da chi lo sostiuisce  che  attesta  la
          corrispondenza  tra  le  partite  incluse  negli  elenchi e
          quelle  riportate  nelle   liste   dagli   uffici   nonche'
          l'esattezza   del  computo  degli  interessi.  Gli  elenchi
          contengono i nomi degli aventi diritto nello stesso  ordine
          in  cui  sono riportati nelle liste inviate dagli uffici e,
          per  ciascuno  di  essi,  le  generalita'  e  il  domicilio
          fiscale,  nonche'  l'ammontare dell'imposta da rimborsare e
          degli  interessi;  il   numero   di   registrazione   della
          dichiarazione originante il rimborso.
             Sulla  scorta  degli elenchi di rimborso predisposti dal
          centro informativo, la  Direzione  generale  delle  imposte
          dirette,  in  base  a  decreto  del Ministro delle finanze,
          emette, con imputazione al competente capitolo dello  stato
          di  previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno
          o  piu'  ordinativi   diretti   collettivi   di   pagamento
          estinguibili  mediante  commutazione  di  ufficio in vaglia
          cambiari non  trasferibili  della  Banca  d'Italia,  i  cui
          numeri  identificativi sono riportati negli elenchi stessi,
          in  corrispondenza  di  ogni  partita  da  rimborsare.  Gli
          elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi
          di pagamento. La quietanza e' redatta con l'indicazione del
          numero  e  dell'importo  complessivo  dei  rimborsi  e  con
          riferimento  ai  dati  identificativi  dei  vaglia  emessi,
          riportati negli elenchi.
             Gli  ordinativi  di  pagamento possono essere estinti, a
          richiesta degli aventi diritto e secondo modalita' indicate
          nel  modello  di  dichiarazione   dei   redditi,   mediante
          accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art.
          1,  lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
          25 gennaio 1962, n. 71.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sono
          stabiliti i  termini  ed  i  modi  di  estinzione  mediante
          accreditamento.
             I  vaglia  cambiari  sono spediti per raccomandata dalla
          competente sezione di tesoreria  provinciale  dello  Stato,
          all'indirizzo  del  domicilio fiscale degli aventi diritto,
          senza  obbligo  di  avviso.  I  vaglia  stessi,  ai   sensi
          dell'art.  51, lettera i), del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso  mediante  il
          pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali deter-
          minate  secondo i criteri e modalita' di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.
             Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo  non
          eccede L.  1.000.
             Le   operazioni  di  predisposizione  degli  elenchi  di
          rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi
          ai  singoli  ordinativi  di  pagamento  vengono  realizzate
          mediante  procedure  automatizzate  dal  centro informativo
          della Direzione generale  delle  imposte  dirette  e  dalla
          Banca  d'Italia  -  Sezione  di tesoreria provinciale dello
          Stato  che  emette  i  vaglia,  secondo  le  modalita'  con
          apposito  decreto  del  Ministro per le finanze di concerto
          con il Ministro per il tesoro".
          Note all'art. 1:
             -  L'art.  16, lettera a), del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  approvato  con  d.P.R.  n.  917/1986,  cosi'
          recita:
             "L'imposta   si   applica   separatamente  sui  seguenti
          redditi: a) trattamento di fine rapporto  di  cui  all'art.
          2120  del codice civile e indennita' equipollenti, comunque
          denominate, commisurate alla durata dei rapporti di  lavoro
          dipendente,  compresi  quelli contemplati alle lettere a) ,
          d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche  nelle  ipotesi  di
          cui  all'art.  2122  del  codice civile; altre indennita' e
          somme  percepite  una  volta  tanto  in  dipendenza   della
          cessazione dei predetti rapporti, comprese le indennita' di
          preavviso,  le  somme  risultanti dalla capitalizzazione di
          pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo  di  non
          concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile".
             -  Il  testo  dell'art.  2-  bis,  comma  3, del D.L. n.
          69/1989 e' riportato nelle note alle premesse.
             - Il testo dell'art. 4 della legge  n.  485/1985  e'  il
          seguente:
             "Le  disposizioni  dell'art.  14 del D.P.R. 29 settembre
          1973, n.  597, come modificato dall'art. 2  della  presente
          legge,  si applicano, salvo quanto stabilito nel successivo
          quarto comma, nei giudizi ritualmente promossi  e  pendenti
          alla data di entrata in vigore della presente legge nonche'
          per  la  riliquidazione  della  imposta  sul  reddito delle
          persone fisiche dovuta sulle indennita' ed altre  somme  di
          cui  alla  lettera  e) dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre
          1973, n.  597, come modificata dall'art. 1  della  presente
          legge,  anteriormente  corrisposte  se alla stessa data non
          sia decorso il termine per la presentazione dell'istanza di
          cui all'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o, se
          questa era stata presentata  anteriormente  al  1›  gennaio
          1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso
          di  cui  al secondo comma dell'art. 37 dello stesso decreto
          ovvero se, successivamente, al 31 dicembre 1981,  e'  stata
          presentata  tempestivamente  la suddetta istanza. In nessun
          caso si fa luogo ad applicazione di maggiore imposta.
             Le indennita' e le altre somme anteriormente corrisposte
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          assoggettate  alla  ritenuta  diretta di cui all'art. 2 del
          D.P.R.  29   settembre   1973,   n.   602,   e   successive
          modificazioni,  per  le  quali non sia pendente il giudizio
          sono riliquidate ai sensi  del  precedente  comma  se  alla
          stessa data non sia decorso il termine per la presentazione
          del ricorso di cui al primo comma dell'art. 37 dello stesso
          decreto,   ovvero,  se  il  ricorso  era  stato  presentato
          anteriormente al 1› gennaio 1982, non era  decorso  a  tale
          data  il termine per il ricorso di cui al secondo comma del
          predetto art. 37.
             Per  i  rapporti  cessati  anteriormente  alla  data  di
          entrata  in  vigore  della presente legge, qualora le somme
          spettanti a titolo di indennita' di fine rapporto non siano
          state in tutto o in  parte  corrisposte,  si  applicano  le
          norme contenute nella presente legge.
             Per   la   liquidazione   dell'imposta   relativa   alla
          indennita' e alle altre somme percepite  in  dipendenza  di
          rapporti  di  lavoro  cessati  negli  anni dal 1974 al 1982
          l'ammontare complessivo di esso  e'  ridotto,  per  ciascun
          anno preso a base di commissurazione, di lire:
               a) 135.000 per i rapporti cessati negli anni 1974-76;
               b) 225.000 per i rapporti cessati negli anni 1977-79;
               c) 370.000 per i rapporti cessati negli anni 1980-82.
             La   riliquidazione  dell'imposta  ai  sensi  dei  commi
          precedenti deve essere richiesta all'intendente di  finanza
          con  apposita  istanza  redatta  in  conformita' al modello
          approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze   da
          pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  La
          istanza  deve  essere presentata entro novanta giorni dalla
          pubblicazione  del  decreto.   L'intendente   di   finanza,
          verificate  le  condizioni  di  cui  al 1› comma, trasmette
          all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al  centro
          di  servizio  competente  le  istanze  per  la procedura di
          riliquidazione;  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
          all'art. 42- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
             L'istanza  puo'  essere  presentata  anche  nel  caso di
          giudizi ritualmente  promossi  e  pendenti  e  comporta  la
          rinuncia ad essi.
             Fuori  dalle  ipotesi  di cui al 1› comma, dalla data di
          entrata in vigore della presente legge:
               a)  non  si  procede  alla  liquidazione,   ai   sensi
          dell'art.  36-  bis  del  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
          della maggiore imposta dovuta sulle indennita' e alle somme
          gia'  corrisposte  ne'  ad  accertamento  d'ufficio   della
          imposta  dovuta  sulle  predette  indennita'  e altre somme
          assoggettate a ritenuta;
               b) non e' piu' dovuta la maggiore imposta liquidata ai
          sensi del predetto art. 36-bis ed iscritta a ruolo se  alla
          anzidetta  data  non  e'  stata  ancora  pagata o se non e'
          decorso il termine per  il  ricorso  contro  il  ruolo  ne'
          l'imposta  accertata d'ufficio se, ricorrendone le medesime
          condizioni,  sulle   indennita'   ed   altre   somme   gia'
          corrisposte e' stata operata la ritenuta;
               c)   l'imposta   accertata   dall'ufficio  relativa  a
          indennita'  e  altre   somme   gia'   corrisposte   e   non
          assoggettate   a   ritenuta   e'   liquidata   secondo   le
          disposizioni dell'art. 2;
               d) si fa luogo a rimborso delle ritenute operate sulle
          indennita' e altre somme anteriormente corrisposte anche  a
          titolo  di anticipazioni solo se il relativo diritto deriva
          dalle norme vigenti prima della predetta data".