IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 26 settembre 1985, n. 482, concernente, fra l'altro, norme modificative del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto; Considerato che l'art. 2-bis, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, prevede che ai rimborsi d'ufficio, di cui al comma 3 del citato art. 2-bis, deve provvedersi tramite la procedura automatizzata prevista dall'art. 42-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Tenuto conto che, per la determinazione delle modalita' per l'esecuzione dei rimborsi mediante la procedura predetta, occorre procedere, a norma dell'ultimo comma del citato art. 42-bis, all'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. Gli uffici distrettuali e i centri di servizio delle imposte dirette, in sede di liquidazione dell'imposta sulle indennita' di fine rapporto e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera a) dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, provvedono alla predisposizione dei dati occorrenti per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 2-bis, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, secondo le modalita' di cui all'art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante la formazione di apposite liste di rimborso distinte per anno d'imposta e per comune del distretto contenenti, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalita', dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione modello 740 originante il rimborso dell'imposta e l'ammontare dell'imposta da rimborsare. Nella formaziome delle liste di rimborso, gli uffici controllano la rispondenza tra i dati riportati sulle liste e quelli risultanti dalla liquidazione effettuata sulla base della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta e allegata al modello 740. Gli originali delle liste di rimborso sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce e sono inviati al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, mentre le corrispondenti copie vengono archiviate presso l'ufficio per i successivi riscontri. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge n. 482/1985, recante modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita, e' entrata in vigore il 1 ottobre 1985. - Il testo dell'art. 2- bis, commi 3 e 4, del D.L. n. 69/1989 e' il seguente: "3. In deroga al disposto del primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle ritenute operate sulle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente e' effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennita' e' indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi dello stesso art. 38. 4. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall'art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". - Il testo dell'art. 42- bis del D.P.R. n. 602/1973, e' il seguente: "Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata a norma dell'art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici delle imposte si avvalgono, di norma, della procedura di cui ai commi successivi, ad eccezione dei rimborsi riferibili a redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Entro l'anno solare successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte provvedono, per ciascun comune del distretto e per ciascun periodo d'imposta, mediante la formazione di liste, sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Le liste di rimborso contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare. Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso inviate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calacolati a norma del successivo art. 44- bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostiuisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonche' l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono i nomi degli aventi diritto nello stesso ordine in cui sono riportati nelle liste inviate dagli uffici e, per ciascuno di essi, le generalita' e il domicilio fiscale, nonche' l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi; il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o piu' ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza e' redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi. Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalita' indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento. I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali deter- minate secondo i criteri e modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171. Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000. Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalita' con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro". Note all'art. 1: - L'art. 16, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. n. 917/1986, cosi' recita: "L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) , d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese le indennita' di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile". - Il testo dell'art. 2- bis, comma 3, del D.L. n. 69/1989 e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 4 della legge n. 485/1985 e' il seguente: "Le disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 2 della presente legge, si applicano, salvo quanto stabilito nel successivo quarto comma, nei giudizi ritualmente promossi e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' per la riliquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennita' ed altre somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificata dall'art. 1 della presente legge, anteriormente corrisposte se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o, se questa era stata presentata anteriormente al 1 gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma dell'art. 37 dello stesso decreto ovvero se, successivamente, al 31 dicembre 1981, e' stata presentata tempestivamente la suddetta istanza. In nessun caso si fa luogo ad applicazione di maggiore imposta. Le indennita' e le altre somme anteriormente corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge assoggettate alla ritenuta diretta di cui all'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le quali non sia pendente il giudizio sono riliquidate ai sensi del precedente comma se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione del ricorso di cui al primo comma dell'art. 37 dello stesso decreto, ovvero, se il ricorso era stato presentato anteriormente al 1 gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma del predetto art. 37. Per i rapporti cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le somme spettanti a titolo di indennita' di fine rapporto non siano state in tutto o in parte corrisposte, si applicano le norme contenute nella presente legge. Per la liquidazione dell'imposta relativa alla indennita' e alle altre somme percepite in dipendenza di rapporti di lavoro cessati negli anni dal 1974 al 1982 l'ammontare complessivo di esso e' ridotto, per ciascun anno preso a base di commissurazione, di lire: a) 135.000 per i rapporti cessati negli anni 1974-76; b) 225.000 per i rapporti cessati negli anni 1977-79; c) 370.000 per i rapporti cessati negli anni 1980-82. La riliquidazione dell'imposta ai sensi dei commi precedenti deve essere richiesta all'intendente di finanza con apposita istanza redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto. L'intendente di finanza, verificate le condizioni di cui al 1 comma, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro di servizio competente le istanze per la procedura di riliquidazione; si applicano le disposizioni di cui all'art. 42- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L'istanza puo' essere presentata anche nel caso di giudizi ritualmente promossi e pendenti e comporta la rinuncia ad essi. Fuori dalle ipotesi di cui al 1 comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) non si procede alla liquidazione, ai sensi dell'art. 36- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della maggiore imposta dovuta sulle indennita' e alle somme gia' corrisposte ne' ad accertamento d'ufficio della imposta dovuta sulle predette indennita' e altre somme assoggettate a ritenuta; b) non e' piu' dovuta la maggiore imposta liquidata ai sensi del predetto art. 36-bis ed iscritta a ruolo se alla anzidetta data non e' stata ancora pagata o se non e' decorso il termine per il ricorso contro il ruolo ne' l'imposta accertata d'ufficio se, ricorrendone le medesime condizioni, sulle indennita' ed altre somme gia' corrisposte e' stata operata la ritenuta; c) l'imposta accertata dall'ufficio relativa a indennita' e altre somme gia' corrisposte e non assoggettate a ritenuta e' liquidata secondo le disposizioni dell'art. 2; d) si fa luogo a rimborso delle ritenute operate sulle indennita' e altre somme anteriormente corrisposte anche a titolo di anticipazioni solo se il relativo diritto deriva dalle norme vigenti prima della predetta data".