IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che integrando l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, consente ai contribuenti diversi dai sostituti di imposta di presentare dichiarazioni integrative sui redditi; Visto l'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre 1990, n. 408, con il quale si stabilisce che in caso di presentazione di dichiarazione integrativa, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica la soprattassa rispettivamente del 15, del 30 o del 60 per cento a seconda del momento in cui viene corrisposta la maggiore imposta dovuta; Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito nella legge 25 marzo 1991, n. 102, con il quale si stabilisce, tra l'altro, che l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze analiticamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1991, con il quale, tra l'altro, si dispone la temporanea utilizzazione della distinta Mod. 1, Modul. F., Riscossione, n. 1, e del bollettino di conto corrente postale Mod. 11, Modul. F., Riscossione, n. 11, per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, sulle riserve e sui fondi in sospensione di imposta, di cui agli articoli 3 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede l'obbligo, per i contribuenti, di utilizzare apposita distinta di versamento conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede l'obbligo, per i contribuenti, di utilizzare appositi bollettini di conto corrente postale conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il Servizio centrale della riscossione; Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto; Visto l'art. 14, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per definire le modalita' per i versamenti delle imposte dovute in sede di dichiarazione integrativa e delle relative penalita'; Ritenuta la necessita' di predisporre un apposito modello di distinta per il versamento al concessionario delle entrate di cui alle citate leggi numeri 408 e 102; Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 1989, con il quale e' stato approvato il bollettino di conto corrente postale Mod. 11 e considerato che lo stesso stampato puo' essere utilizzato anche per il versamento delle imposte integrative e delle imposte sostitutive; Visto il conforme parere della commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, adottato nell'adunanza del 23 aprile 1991, prot. n. 054; Decreta: Art. 1. Vanno eseguiti al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del versante i versamenti: a) delle maggiori imposte e delle soprattasse dovute in base a dichiarazione integrativa a norma dell'art. 14, comma 1, lettere a) e b), della legge 29 dicembre 1990, n. 408; b) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito nella legge 25 marzo 1991, n. 102; c) dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, sulle riserve e sui fondi in sospensione d'imposta, prevista dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.