IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990,
n. 408, che integrando l'art. 9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  consente  ai contribuenti
diversi  dai  sostituti  di  imposta  di   presentare   dichiarazioni
integrative sui redditi;
 Visto  l'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre 1990,
n. 408, con il quale si stabilisce che in caso  di  presentazione  di
dichiarazione  integrativa,  in  luogo  delle sanzioni previste negli
articoli 46 e 49 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, si applica la soprattassa rispettivamente del
15,  del  30  o  del  60 per cento a seconda del momento in cui viene
corrisposta la maggiore imposta dovuta;
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito
nella legge 25 marzo 1991, n. 102, con il quale  si  stabilisce,  tra
l'altro,  che  l'imposta  sostitutiva delle imposte sui redditi sulle
plusvalenze analiticamente indicate nella dichiarazione  annuale  dei
redditi  deve  essere  corrisposta  mediante  versamento  diretto nei
termini e nei modi previsti  per  il  versamento  delle  imposte  sui
redditi dovute in base alla dichiarazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale 21 febbraio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1991, con il quale,  tra  l'altro,
si  dispone la temporanea utilizzazione della distinta Mod. 1, Modul.
F., Riscossione, n. 1, e del bollettino  di  conto  corrente  postale
Mod.   11,   Modul.   F.,  Riscossione,  n.  11,  per  il  versamento
dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei  beni  dell'impresa,
sulle  riserve  e  sui  fondi  in sospensione di imposta, di cui agli
articoli 3 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;
  Visto l'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, che prevede l'obbligo, per i contribuenti, di
utilizzare  apposita  distinta  di  versamento  conforme  al  modello
approvato con decreto del  Ministro  delle  finanze,  da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale;
  Visto  l'art.  7  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, che prevede l'obbligo, per i contribuenti, di
utilizzare appositi bollettini di conto corrente postale conformi  al
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, che ha  istituito  il  Servizio  centrale  della
riscossione;
  Visti  gli  articoli  66  e  73  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione  e  il
versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento
diretto;
  Visto l'art. 14, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che
prevede  l'emanazione  di  un  decreto  ministeriale  per definire le
modalita'  per  i  versamenti  delle  imposte  dovute  in   sede   di
dichiarazione integrativa e delle relative penalita';
  Ritenuta  la  necessita'  di  predisporre  un  apposito  modello di
distinta per il versamento al concessionario  delle  entrate  di  cui
alle citate leggi numeri 408 e 102;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  16 novembre 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 1989, con il quale  e'  stato
approvato   il  bollettino  di  conto  corrente  postale  Mod.  11  e
considerato che lo stesso stampato puo' essere utilizzato  anche  per
il versamento delle imposte integrative e delle imposte sostitutive;
  Visto  il  conforme  parere  della  commissione consultiva prevista
dall'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  28  gennaio
1988, n. 43, adottato nell'adunanza del 23 aprile 1991, prot. n. 054;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Vanno  eseguiti  al  concessionario  della  riscossione  competente
secondo il domicilio fiscale del versante i versamenti:
    a) delle maggiori imposte e delle soprattasse dovute  in  base  a
dichiarazione integrativa a norma dell'art. 14, comma 1, lettere a) e
b), della legge 29 dicembre 1990, n. 408;
    b)  dell'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi sulle
plusvalenze di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio  1991,  n.
27, convertito nella legge 25 marzo 1991, n. 102;
    c)   dell'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche  e
dell'imposta   locale   sui  redditi  sulla  rivalutazione  dei  beni
dell'impresa, sulle riserve e sui  fondi  in  sospensione  d'imposta,
prevista dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 8, comma 1, della legge 29
dicembre 1990, n. 408.