IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n.  309,  concernente  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani
o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la  costituzione
della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato
ed  il  relativo  regolamento  di  attuazione  approvato  con decreto
ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
267 del 28 settembre 1979;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  403111 dell'11 febbraio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1991,  con  il
quale  si  autorizza  l'emissione  di  monete  d'argento  da  L.  500
celebrative del "V centenario della scoperta dell'America"  e  se  ne
fissa il contingente;
  Considerata la necessita':
   di  disciplinare  la  prenotazione  e  la  distribuzione  ad enti,
associazioni e privati italiani o  stranieri  delle  suddette  monete
nelle due versioni: "ordinaria" e "proof";
   di  favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso
l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto  Poligrafico
e Zecca dello Stato;
                              Decreta:
  Gli  enti,  le associazioni, i privati italiani o stranieri possono
effettuare  le  prenotazioni  delle  monete  d'argento  da   L.   500
celebrative  del  "V  centenario  della scoperta dell'America", nella
misura  massima  dell'80%  del  contingente  stabilito  nel   decreto
ministeriale  n. 403111 indicato nelle premesse, entro il 31 dicembre
1991, mediante il versamento di L.  26.000  (IVA  inclusa)  per  ogni
moneta  nella  versione  "ordinaria" e di L. 51.000 (IVA inclusa) per
ogni moneta nella  versione  "proof"  sul  c/c  postale  n.  59231001
intestato  all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca dello Stato "Emissione
numismatica", piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma.
  Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso  la  Sezione
Zecca  del  rimanente  20% delle monete in questione, alle condizioni
suddette, la cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo  di
cauta  custodia, tale quantitativo di monete all'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato.
  La  direzione  della  Zecca  versera'  mensilmente  alla  Tesoreria
centrale  dello  Stato  il  corrispondente  controvalore delle monete
vendute.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 aprile 1991
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1991
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 80