IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, in attuazione dell'articolo 98, terzo comma, della Costituzione, di emanare disposizioni in materia di divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle categorie indicate nella predetta norma costituzionale, al fine di garantirne l'imparzialita' nell'esercizio delle loro peculiari funzioni, nonche' di destinare ulteriori risorse al potenziamento tecnico-logistico delle Forze di polizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, dell'interno e degli affari esteri; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Ai magistrati, ai militari di carriera in servizio attivo, agli appartenenti alle Forze di polizia, ai pubblici dipendenti accreditati all'estero come agenti diplomatici o funzionari consolari e' fatto divieto di iscrizione ai partiti politici.