IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza, in attuazione
dell'articolo  98,  terzo  comma,  della  Costituzione,  di   emanare
disposizioni  in materia di divieto di iscrizione ai partiti politici
per gli appartenenti alle categorie  indicate  nella  predetta  norma
costituzionale,  al fine di garantirne l'imparzialita' nell'esercizio
delle loro peculiari funzioni, nonche' di destinare ulteriori risorse
al potenziamento tecnico-logistico delle Forze di polizia;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 maggio 1991;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e  giustizia,  della  difesa,
dell'interno e degli affari esteri;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Ai magistrati, ai militari di carriera in servizio attivo, agli
appartenenti  alle  Forze  di   polizia,   ai   pubblici   dipendenti
accreditati all'estero come agenti diplomatici o funzionari consolari
e' fatto divieto di iscrizione ai partiti politici.