Con  decreto  ministeriale  22  febbraio  1991  la riscossione del
carico tributario di L.  167.596.510  dovuto  dalla  S.p.a.  Istituto
Adriatico  del  Leasing  di  Bari  e'  stata  sospesa  ai  sensi  del
terzultimo comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Bari nel provvedimento di esecuzione determinera'  l'ammontare  degli
interessi  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 introdotto  dal  medesimo  art.  4
della  legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata  societa',  la  quale,  comunque,
dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la  eventuale
parte  del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.
La sospensione sara' revocata con successivo decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale  22  febbraio  1991  la  riscossione  del
carico   tributario  di  L.  398.617.881  dovuto  dalla  ditta  Gallo
Francesco, con  sede  in  Corato,  e'  stata  sospesa  ai  sensi  del
terzultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto  dall'art.  4  della
legge  28  febbraio  1980,  n.   46, per un periodo di dodici mesi, a
decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di  finanza  di
Bari  nel  provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli
interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art.  39  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  602 introdotto dal medesimo art. 4
della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra'  in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali della sopramenzionata ditta, la quale,  comunque,  dovra'
prestare  idonea  garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte
del credito erariale non tutelato dai  predetti  atti  esecutivi.  La
sospensione  sara'  revocata  con  successivo  decreto  ove vengano a
cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o  venga  a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.