Con decreto ministeriale n. 1/3404 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di L'Aquila e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 213.565.570 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 854.262.281, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 861.704.552 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di L'Aquila dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/3154 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Bologna e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 6.563.121.250 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 26.252.485.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 26.253.925.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Benedetti Alessandro con revoca alla scadenza di novembre 1991. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Bologna dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/3465 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Brescia e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 2.749.656.250 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 10.998.625.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 11.004.138.137 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Brescia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/3155 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Cosenza e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 4.086.817.000 pari al 50% dell'importo richiesto di L. 8.173.634.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 8.212.178.992 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Cosenza dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/3248 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Foggia e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 4.965.934.966 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.985.446.748 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Foggia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/3405 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Foggia e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 4.819.375.701 pari al 50% dell'importo richiesto di L. 9.638.751.403, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 9.647.041.287 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Foggia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/3199 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Lecce e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 84.580.000 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 338.320.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 339.278.000 iscritto a ruolo a nome di contribuenti elencati nell'istanza con revoca alla scadenza di novembre 1991. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Lecce dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/3260 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Lecce e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 32.378.668.524 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 34.572.134.251 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Lecce dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/3145 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Milano e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 22.375.818.668 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 89.503.274.672, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 89.540.593.430 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza con revoca alla scadenza di novembre 1991. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Milano dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/3153 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Padova e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 54.213.675.046 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 54.220.765.465 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Padova dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/13875 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Potenza e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 1.047.658.219 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 4.190.632.876, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.215.535.448 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Potenza dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/3216 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Calabria e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 39.264.004.999 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 39.286.108.786 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/2776 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Roma e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di lire 26.729.570.500 pari al 25% dell'importo richiesto di lire 106.918.282.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di lire 107.169.803.000 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Roma dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.