IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
  Considerato che la Direzione  generale  del  debito  pubblico  cura
normalmente  operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto  1966,  n.  651,
nonche'  operazioni  di investimenti di capitali in titoli nominativi
per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto
di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposite quote  di  nuovi  buoni,  al  fine  di  conseguire  maggiore
speditezza   nel   predetto   servizio,   rendendolo,  nel  contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visti i propri decreti 7  marzo  1991  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1991) e 4 aprile 1991 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  83  del 9 aprile 1991), con i quali e' stata
disposta l'emissione, rispettivamente, della prima  e  della  seconda
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo 1991-1998;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una  terza  tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali 12,50% - 19 marzo 1991-1998, da destinare a sottoscrizioni
in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 12,50% - 19 marzo 1991-1998 per un importo di  lire  2.000
miliardi  nominali,  da  destinare a sottoscrizioni in contanti, allo
stesso prezzo fisso di emissione di L. 93,50%, ed alle medesime altre
condizioni e modalita' previste  dal  decreto  ministeriale  7  marzo
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1991.
  L'assegnazione  dei  buoni  della  predetta  tranche avviene con il
sistema   dell'asta   marginale   riferito   ad   un   "diritto    di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nel
precedente  comma,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  dei
buoni.  Le  richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti
ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo  all'esecuzione  delle
relative operazioni.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art.  14  del  predetto  decreto  ministeriale  7  marzo   1991,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in
due semestralita' posticipate, il 19 settembre ed il 19 marzo di ogni
anno, come quelli della prima tranche dei predetti buoni  del  Tesoro
poliennali 19 marzo 1991-1998.