IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405; Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visti i propri decreti 7 marzo 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1991) e 4 aprile 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1991), con i quali e' stata disposta l'emissione, rispettivamente, della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo 1991-1998; Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo 1991-1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo 1991-1998 per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 93,50%, ed alle medesime altre condizioni e modalita' previste dal decreto ministeriale 7 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1991. L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto di sottoscrizione" rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 7 marzo 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 19 settembre ed il 19 marzo di ogni anno, come quelli della prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 19 marzo 1991-1998.