IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto interministeriale 29 febbraio 1988 concernente le regole tecniche riguardanti generatori e recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua, ad esclusione degli apparecchi inseriti negli impianti per la lavorazione degli oli minerali; Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 1990 concernente la proroga del termine per l'adeguamento dei generatori e dei recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua esistenti alla data di pubblicazione del decreto interministeriale 29 febbraio 1988; Considerato che e' stata avviata presso la CEE, ai sensi della legge n. 317/1986, la procedura di notifica di un nuovo decreto che modifica, aggiornandole, le prescrizioni tecniche del citato decreto 29 febbraio 1988; Rilevato che l'adeguamento dei generatori e dei recipienti di liquidi surriscaldati diversi dall'acqua alle prescrizioni del decreto 29 febbraio 1988, nei termini indicati dal decreto del 30 gennaio 1990, non sarebbe esaustivo e che, pertanto, le apparecchiature di cui trattasi dovrebbero subire una ulteriore fermata perche' siano tecnicamente adeguate alle prescizioni del decreto di modifica per il quale e' in corso la notifica presso la CEE; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990; Constatato che in data 27 febbraio 1991 e' stata effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; E M A N A N O il seguente regolamento: Art. 1. Il termine di tre mesi prescritto dal decreto interministeriale 30 gennaio 1990 scade decorsi sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 febbraio 1991 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale DONAT CATTIN Il Ministro della sanita' DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1991 Registro n. 10 Industria, foglio n. 28
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.M. 29 febbraio 1988 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 9 marzo 1988. - Il D.M. 30 gennaio 1990 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 1990. - La legge n. 317/1986 sull'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alle procedure di informazione nel settore delle norme e della regolamentazione tecniche. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.