IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto interministeriale 29 febbraio 1988 concernente le
regole  tecniche  riguardanti  generatori  e  recipienti   contenenti
liquidi   surriscaldati   diversi  dall'acqua,  ad  esclusione  degli
apparecchi inseriti negli  impianti  per  la  lavorazione  degli  oli
minerali;
  Visto  il  decreto interministeriale 30 gennaio 1990 concernente la
proroga del termine per l'adeguamento dei generatori e dei recipienti
contenenti liquidi surriscaldati diversi  dall'acqua  esistenti  alla
data di pubblicazione del decreto interministeriale 29 febbraio 1988;
  Considerato  che  e'  stata  avviata  presso la CEE, ai sensi della
legge n. 317/1986, la procedura di notifica di un nuovo  decreto  che
modifica,  aggiornandole, le prescrizioni tecniche del citato decreto
29 febbraio 1988;
  Rilevato che l'adeguamento  dei  generatori  e  dei  recipienti  di
liquidi   surriscaldati  diversi  dall'acqua  alle  prescrizioni  del
decreto 29 febbraio 1988, nei termini indicati  dal  decreto  del  30
gennaio   1990,   non   sarebbe   esaustivo   e   che,  pertanto,  le
apparecchiature di  cui  trattasi  dovrebbero  subire  una  ulteriore
fermata  perche'  siano  tecnicamente  adeguate  alle prescizioni del
decreto di modifica per il quale e' in corso la  notifica  presso  la
CEE;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato
espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990;
  Constatato  che  in  data  27  febbraio 1991 e' stata effettuata la
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  in  forza
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                            E M A N A N O
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  Il  termine di tre mesi prescritto dal decreto interministeriale 30
gennaio 1990 scade decorsi sei mesi dalla pubblicazione del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 28 febbraio 1991
    Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                              BATTAGLIA
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                            DONAT CATTIN
                      Il Ministro della sanita'
                             DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1991
 Registro n. 10 Industria, foglio n. 28
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  D.M.  29  febbraio 1988 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  57  del  9  marzo
          1988.
             -  Il  D.M.  30  gennaio  1990 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 43 del 21 febbraio
          1990.
             - La legge n. 317/1986 sull'attuazione della direttiva
          n. 83/189/CEE relativa alle procedure di  informazione  nel
          settore delle norme e della regolamentazione tecniche.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.