I MINISTRI DELL'AMBIENTE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITA' Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1988, n. 377, art. 1, lettera b), che sottopone alla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti delle centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW; Considerati gli orientamenti del Governo e del Parlamento contenuti nelle leggi di attuazione del PEN con riferimento alle misure di risparmio energetico ed in particolare alla necessita' di incentivare la autoproduzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di cogenerazione energia e di calore; Ritenuta la necessita' di concordare, al fine di un piu' agile coordinamento, le modalita' attuative per l'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle centrali termoelettriche con potenzialita' termica inferiore a 300 MW e di attuare anche in tale settore la semplificazione amministrativa in linea con gli indirizzi piu' generali dettati con le nuove norme in materia di procedimento amministrativo; Ritenuta la necessita' di salvaguardare la tutela della qualita' dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente; Convengono di adottare la seguente procedura per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione degli impianti di cui alle premesse, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88: Art. 1. Entro dieci giorni dall'approvazione del seguente accordo, con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita' viene costituita una commissione - di seguito indicata, nel presente decreto, come commissione - con funzioni istruttorie sugli aspetti dell'inquinamento atmosferico degli impianti di cui all'oggetto, presieduto dal direttore generale del servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente. La commissione e' composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e due rappresentanti del Ministero della sanita' e puo' essere integrata da esperti, con funzioni consultive, da designare in misura paritetica per i Ministeri sopra citati. Il Ministero dell'industria sara' rappresentato da due esperti. Le amministrazioni provvedono a designare anche i funzionari supplenti. Le funzioni di segreteria della commissione - di seguito indicata, nel presente decreto, come segreteria - sono esercitate dal Servizio per l'inquinamento atmosferico ed acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente. La commissione deve stabilire ed approvare il proprio regolamento interno, comprensivo dei criteri di valutazione dei progetti.