I MINISTRI
DELL'AMBIENTE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
   E DELLA SANITA'
   Visto  l'art.  17  del  decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  agosto  1988,
n.  377,  art.  1,  lettera  b),  che  sottopone  alla  procedura  di
valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986,  n.  349,  i
progetti  delle  centrali  termiche con potenza termica di almeno 300
MW;
   Considerati  gli  orientamenti  del  Governo  e   del   Parlamento
contenuti  nelle  leggi  di  attuazione  del PEN con riferimento alle
misure di risparmio energetico ed in particolare alla  necessita'  di
incentivare  la  autoproduzione  di  energia  elettrica  a  mezzo  di
impianti combinati di cogenerazione energia e di calore;
   Ritenuta la necessita' di concordare, al fine  di  un  piu'  agile
coordinamento,  le  modalita' attuative per l'istruttoria relativa al
rilascio dell'autorizzazione  alla  costruzione  ed  esercizio  delle
centrali termoelettriche con potenzialita' termica inferiore a 300 MW
e  di attuare anche in tale settore la semplificazione amministrativa
in linea con gli indirizzi piu' generali dettati con le  nuove  norme
in materia di procedimento amministrativo;
   Ritenuta  la  necessita' di salvaguardare la tutela della qualita'
dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente;
                             Convengono
di adottare la seguente procedura per l'emanazione del  provvedimento
di  autorizzazione  degli  impianti  di  cui  alle premesse, ai sensi
dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88:
                               Art. 1.
   Entro dieci giorni dall'approvazione  del  seguente  accordo,  con
decreto  interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'ambiente e della  sanita'  viene  costituita
una  commissione  -  di  seguito indicata, nel presente decreto, come
commissione   -    con    funzioni    istruttorie    sugli    aspetti
dell'inquinamento  atmosferico  degli  impianti  di  cui all'oggetto,
presieduto dal direttore generale  del  servizio  per  l'inquinamento
atmosferico  e  acustico  e  per le industrie a rischio del Ministero
dell'ambiente.
   La commissione e' composta da  due  rappresentanti  del  Ministero
dell'ambiente e due rappresentanti del Ministero della sanita' e puo'
essere integrata da esperti, con funzioni consultive, da designare in
misura   paritetica  per  i  Ministeri  sopra  citati.  Il  Ministero
dell'industria sara' rappresentato da due esperti.
   Le amministrazioni  provvedono  a  designare  anche  i  funzionari
supplenti.
   Le funzioni di segreteria della commissione - di seguito indicata,
nel  presente decreto, come segreteria - sono esercitate dal Servizio
per l'inquinamento atmosferico ed  acustico  e  per  le  industrie  a
rischio del Ministero dell'ambiente.
   La  commissione deve stabilire ed approvare il proprio regolamento
interno, comprensivo dei criteri di valutazione dei progetti.