IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n.
270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958, n. 1054;
Vista la legge 12 novembre 1976, n. 751;
Visto il decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, il quale dispone
che i versamenti delle somme previste dallo stesso decreto-legge
vengano eseguiti a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976,
n. 751;
Considerato che e' necessario stabilire le caratteristiche e le
modalita' di conferimento delle deleghe di rilascio delle
attestazioni da parte delle aziende di credito, nonche' quelle per
l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei dati e
documenti all'amministrazione e per i relativi controlli;
Decreta:
Art. 1.
L'azienda di credito delegata al pagamento ai sensi dell'articolo 8
del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, deve attestare la
data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento, l'importo di questo e
l'impegno ad effettuare il pagamento entro i previsti termini, su
apposito modulo conforme all'allegato 1, in almeno tre esemplari da
ottenersi a ricalco dalla delega rilasciata dal contribuente.
L'attestato deve essere contraddistinto da un numero di codice atto
ad individuare l'azienda di credito delegata e la sua dipendenza che
ha ricevuto l'ordine di pagamento e deve contenere l'indicazione
della modalita' di versamento, nonche' i dati identificativi, la
partita IVA ed il codice fiscale del contribuente.
L'azienda di credito delegata deve controllare:
a) che la quarta, terza e seconda cifra a partire da destra del
numero di partita IVA indicato dal contribuente nell'attestato
corrispondano al codice degli uffici IVA competenti per territorio
nei confronti della dipendenza cui la delega e' stata conferita; tale
controllo non deve essere effettuato nel caso in cui il contribuente
abbia indicato, barrando la relativa casella, di non essere in
possesso di partita IVA;
b) l'indicazione nell'attestato del codice fiscale;
Dei tre esemplari dell'attestato:
il primo deve essere consegnato con le modalita' e nei termini
previsti nel successivo art. 5 all'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto nella cui competenza territoriale ha sede la dipendenza
delegata;
il secondo deve essere trattenuto dall'azienda di credito;
il terzo deve essere consegnato al contribuente.