IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Viste le  circolari  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica  n.
57342/7.463 del 13 novembre 1990, n. 57307/7.463 del 5 dicembre 1990,
n.   60397/7.463   dell'8  gennaio  1991  contenenti  istruzioni  per
l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Considerate le  attribuzioni  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  che  comportano  l'emanazione  di  provvedimenti
amministrativi;
  Ritenuta la necessita' di procedere ad  una  prima  ricognizione  e
disciplina  dei  procedimenti  la  cui  durata,  non  stabilita dalla
relativa normativa, e'  pero'  superiore  ai  trenta  giorni,  e  che
interessano piu' in generale il servizio reso all'utenza;
  Considerato  che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
non   puo'   fissare   nei   procedimenti   che   coinvolgano    piu'
amministrazioni la durata delle fasi procedimentali di queste ultime;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  organi  competenti del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale adottano gli atti previsti nei  procedimenti  indicati  negli
allegati  1,  2,  3  e  4  secondo le regole ed i tempi stabiliti dal
presente decreto. Gli allegati  1,  2,  3  e  4  costituiscono  parte
integrante dello stesso.