IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Viste le circolari del Ministro per la funzione pubblica n. 57342/7.463 del 13 novembre 1990, n. 57307/7.463 del 5 dicembre 1990, n. 60397/7.463 dell'8 gennaio 1991 contenenti istruzioni per l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerate le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che comportano l'emanazione di provvedimenti amministrativi; Ritenuta la necessita' di procedere ad una prima ricognizione e disciplina dei procedimenti la cui durata, non stabilita dalla relativa normativa, e' pero' superiore ai trenta giorni, e che interessano piu' in generale il servizio reso all'utenza; Considerato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non puo' fissare nei procedimenti che coinvolgano piu' amministrazioni la durata delle fasi procedimentali di queste ultime; Decreta: Art. 1. Gli organi competenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale adottano gli atti previsti nei procedimenti indicati negli allegati 1, 2, 3 e 4 secondo le regole ed i tempi stabiliti dal presente decreto. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante dello stesso.