IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 5 marzo 1991,  n.  74,  che  prevede  il
concorso  dello  Stato,  in  misura  da  stabilirsi  con  decreto del
Ministro del tesoro, entro il limite massimo di 12 punti  percentuali
nell'ammortamento  dei  mutui  che  i  comuni  gia'  impegnati  nella
costruzione  di  sistemi  ferroviari  passanti  sono  autorizzati  ad
assumere,  fino  alla  concorrenza  di lire 300 miliardi per ciascuno
degli anni 1991, 1992 e 1993, da destinare al parziale  finanziamento
delle opere;
  Ritenuto  che  i  mutui  sono  assunti  dai  comuni  anche  per  il
finanziamento della quota di spesa posta a  carico  delle  rispettive
regioni,   in   conformita'   di   accordi   risultanti  da  apposite
convenzioni;
  Atteso che il contributo statale e' disposto in misura costante per
tutto il  perido  di  ammortamento  ed  e'  commisurato  al  capitale
iniziale mutuato;
  Considerato che, allo scopo di assicurare il piu' proficuo utilizzo
delle  risorse  finanziarie disponibili per le predette finalita', si
rende necessario prevedere idonee modalita' per il coordinato accesso
ai mutui da parte dei comuni interessati,  che  tengano  conto  delle
dimensioni  dei  rispettivi  programmi  di intervento e dei volumi di
finanziamento occorrenti;
  Considerato altresi' che, in vista di  una  sollecita  applicazione
della  provvidenza  legislativa,  e'  anche opportuno individuare gli
istituti di credito piu' idonei ad operare nello specifico settore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I mutui di cui all'art. 1 della legge 5 marzo  1991,  n.  74,  sono
contratti  dai  comuni  interessati con gli istituti e le sezioni che
operano nel medio e lungo termine, nel rispetto delle norme  legisla-
tive e statutarie che ne disciplinano l'attivita'.
  I  mutui  debbono  essere  assunti  nel secondo semestre di ciascun
anno.