IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 74, che prevede il concorso dello Stato, in misura da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, entro il limite massimo di 12 punti percentuali nell'ammortamento dei mutui che i comuni gia' impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da destinare al parziale finanziamento delle opere; Ritenuto che i mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni, in conformita' di accordi risultanti da apposite convenzioni; Atteso che il contributo statale e' disposto in misura costante per tutto il perido di ammortamento ed e' commisurato al capitale iniziale mutuato; Considerato che, allo scopo di assicurare il piu' proficuo utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le predette finalita', si rende necessario prevedere idonee modalita' per il coordinato accesso ai mutui da parte dei comuni interessati, che tengano conto delle dimensioni dei rispettivi programmi di intervento e dei volumi di finanziamento occorrenti; Considerato altresi' che, in vista di una sollecita applicazione della provvidenza legislativa, e' anche opportuno individuare gli istituti di credito piu' idonei ad operare nello specifico settore; Decreta: Art. 1. I mutui di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 74, sono contratti dai comuni interessati con gli istituti e le sezioni che operano nel medio e lungo termine, nel rispetto delle norme legisla- tive e statutarie che ne disciplinano l'attivita'. I mutui debbono essere assunti nel secondo semestre di ciascun anno.