IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente, fra l'altro, norme modificative del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto; Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1990, concernente l'esecuzione automatizzata dei rimborsi IRPEF relativi alla liquidazione delle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente, delle indennita' equipollenti nonche' di altre indennita' e somme; Considerato che l'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter dell'art. 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, alle indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto corrisposte successivamente all'entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482; Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3-quater, del predetto decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, prevede una riliquidazione delle altre indennita' e somme, il cui ammontare e' costituito anche dai contributi versati dal lavoratore dipendente, corrisposte a decorrere dal 17 luglio 1986; Tenuto conto che, per la corretta emissione degli eventuali rimborsi, previsti dall'art. 2-bis, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, scaturenti dalla riliquidazione delle indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto e delle altre indennita' e somme, occorrono elementi integrativi di quanto gia' contenuto nelle certificazioni (mod. 102) a suo tempo rilasciate, da richiedere agli enti che hanno corrisposto le predette indennita'; Decreta: Art. 1. Gli enti che, nel periodo dal 1 ottobre 1985 al 13 maggio 1988, hanno erogato, in dipendenza della cessazione di un rapporto di lavoro, indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), e all'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, alla cui formazione abbiano contribuito i lavoratori dipendenti e assimilati, trasmetteranno entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione VIII - Viale Europa, Roma c.a.p. 00144, una dichiarazione, redatta su modello conforme a quello allegato, nella quale devono essere riportati gli elementi necessari alla individuazione degli enti, nonche' altre informazioni occorrenti per la riliquidazione dell'imposta relativa alle indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge n. 154/1988 converte in legge, con modificazioni, il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria, nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani. - Il D.M. 17 ottobre 1990, recante modalita' per l'esecuzione dei rimborsi, mediante procedura automatizzata, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, assoggettato a tassazione separata, derivante dalla riliquidazione delle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente, delle indennita' equipollenti, nonche' di altre indennita' e somme, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 103 del 4 maggio 1991. - Il testo dell'art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 69/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), e' il seguente: "Le disposizioni di cui al comma 3- ter dell'art. 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennita' ivi indicate e corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonche' a quelle indennita' per le quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 4 e 5 della stessa legge del 1985, ancorche' non sia stata presentata l'istanza ivi prevista". - Il comma 3- ter dell'art. 4 del D.L. n. 70/1988 (Norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani) sostituisce nell'art. 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: "Per la indennita'" fino a: "versato al Fondo predetto" con le seguenti: "L'ammontare netto delle indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza". - La legge n. 482/1985 recante: "Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita", e' entrata in vigore il 1 ottobre 1985. - Il comma 3-quater dell'art. 4 del citato D.L. n. 70/1988 aggiunge all'art. 17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con effetto dal 17 luglio 1986, dopo le parole: "agli effetti del comma 1", le seguenti: "L'ammontare netto e' costituito dall'importo dell'indennita' che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennita' spettante". - L'art. 2-bis, comma 4, del citato D.L. n. 69/1989 cosi' recita: "I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti, mediante la procedura automatizzata prevista dall'art. 2- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 16, comma 1, lettera a), e dei primi due commi dell'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986: "Art. 16 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) trattamento di fine rapporto di cu all'art. 2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque de- nominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile". "Art. 17 (Indennita' di fine rapporto). - 1. Il trattamento di fine rapporto e le altre indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500 mila per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza. 2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. L'ammontare netto e' costituito dall'importo dell'indennita' che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti di fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennita' spettante. Tuttavia le medesime indennita' e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al comma 1".