IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 13 maggio 1988, n. 154,  concernente,  fra  l'altro,
norme  modificative  del  trattamento  tributario delle indennita' di
fine rapporto;
  Visto il decreto interministeriale  17  ottobre  1990,  concernente
l'esecuzione   automatizzata   dei   rimborsi   IRPEF  relativi  alla
liquidazione delle indennita' di fine rapporto di lavoro  dipendente,
delle indennita' equipollenti nonche' di altre indennita' e somme;
  Considerato  che  l'art.  2-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n.  154,  prevede
l'applicazione  delle  disposizioni di cui al comma 3-ter dell'art. 4
del  decreto-legge  14   marzo   1988,   n.   70,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  13 maggio 1988, n. 154, alle indennita'
equipollenti   al   trattamento   di   fine   rapporto    corrisposte
successivamente  all'entrata in vigore della legge 26 settembre 1985,
n. 482;
  Considerato inoltre che l'art.  4,  comma  3-quater,  del  predetto
decreto-legge  14 marzo 1988, n. 70, prevede una riliquidazione delle
altre indennita' e somme, il cui ammontare e'  costituito  anche  dai
contributi versati dal lavoratore dipendente, corrisposte a decorrere
dal 17 luglio 1986;
  Tenuto  conto  che,  per  la  corretta  emissione  degli  eventuali
rimborsi, previsti dall'art. 2-bis,  comma  4,  del  decreto-legge  2
marzo  1989,  n.  69,  convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154,
scaturenti dalla  riliquidazione  delle  indennita'  equipollenti  al
trattamento  di  fine  rapporto  e  delle  altre  indennita' e somme,
occorrono  elementi  integrativi  di  quanto  gia'  contenuto   nelle
certificazioni  (mod. 102) a suo tempo rilasciate, da richiedere agli
enti che hanno corrisposto le predette indennita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli enti che, nel periodo dal 1› ottobre 1985 al  13  maggio  1988,
hanno  erogato,  in  dipendenza  della  cessazione  di un rapporto di
lavoro, indennita' equipollenti al trattamento di fine  rapporto,  di
cui  all'art.  16,  comma  1, lettera a), e all'art. 17, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  integrazioni e modificazioni, alla cui formazione abbiano
contribuito i  lavoratori  dipendenti  e  assimilati,  trasmetteranno
entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del presente decreto, al
Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette  -
Divisione  VIII - Viale Europa, Roma c.a.p. 00144, una dichiarazione,
redatta su modello conforme a quello  allegato,  nella  quale  devono
essere  riportati  gli  elementi  necessari alla individuazione degli
enti, nonche' altre informazioni  occorrenti  per  la  riliquidazione
dell'imposta  relativa alle indennita' equipollenti al trattamento di
fine rapporto.
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui' pubblicato e' redatto ai sensi
          dell'art.   10, comma 3,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -   La   legge   n.  154/1988  converte  in  legge,  con
          modificazioni, il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, recante  norme
          in materia tributaria, nonche' per la semplificazione delle
          procedure di accatastamento degli immobili urbani.
             -  Il  D.M.  17  ottobre  1990,  recante  modalita'  per
          l'esecuzione    dei    rimborsi,     mediante     procedura
          automatizzata,   dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche,  assoggettato  a  tassazione  separata,  derivante
          dalla  riliquidazione  delle indennita' di fine rapporto di
          lavoro dipendente, delle indennita'  equipollenti,  nonche'
          di  altre  indennita' e somme, e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 103 del 4 maggio 1991.
             - Il testo dell'art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 69/1989
          (Disposizioni urgenti in materia  di  imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte
          sui  redditi,  determinazione  forfettaria  del  reddito  e
          dell'IVA,  nuovi  termini  per   la   presentazione   delle
          dichiarazioni   da   parte   di  determinate  categorie  di
          contribuenti,  sanatoria  di  irregolarita'  formali  e  di
          minori   infrazioni,   ampliamento   degli   imponibili   e
          contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote
          IVA e  di  tasse  sulle  concessioni  governative),  e'  il
          seguente: "Le disposizioni di cui al comma 3- ter dell'art.
          4  del  decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.  154,  si
          applicano   alle  indennita'  ivi  indicate  e  corrisposte
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          26  settembre 1985, n. 482, nonche' a quelle indennita' per
          le  quali  trovano  applicazione  le   disposizioni   degli
          articoli  4  e 5 della stessa legge del 1985, ancorche' non
          sia stata presentata l'istanza ivi prevista".
             - Il comma 3- ter dell'art. 4 del D.L. n. 70/1988 (Norme
          in materia tributaria nonche' per la semplificazione  delle
          procedure   di   accatastamento   degli   immobili  urbani)
          sostituisce nell'art. 17, comma 1, del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917, le parole da: "Per la indennita'" fino a:  "versato
          al  Fondo  predetto"  con  le  seguenti: "L'ammontare netto
          delle  indennita'  equipollenti  al  trattamento  di   fine
          rapporto,   comunque   denominate,   alla   cui  formazione
          concorrono contributi  previdenziali  posti  a  carico  dei
          lavoratori  dipendenti  e  assimilati,  e' computato previa
          detrazione di una  somma  pari  alla  percentuale  di  tali
          indennita'   corrispondente  al  rapporto,  alla  data  del
          collocamento a riposo o alla data in  cui  e'  maturato  il
          diritto  alla  percezione,  fra  l'aliquota  del contributo
          previdenziale posto a carico dei  lavoratori  dipendenti  e
          assimilati  e  l'aliquota complessiva del contributo stesso
          versato all'ente, cassa o fondo di previdenza".
             -  La  legge  n.  482/1985  recante:  "Modificazioni del
          trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto  e
          dei  capitali  corrisposti  in  dipendenza  di contratti di
          assicurazione sulla vita",  e'  entrata  in  vigore  il  1›
          ottobre 1985.
             -  Il  comma  3-quater  dell'art.  4  del citato D.L. n.
          70/1988 aggiunge all'art. 17,  comma  2,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
          1986,  n.  917,  con  effetto  dal  17 luglio 1986, dopo le
          parole:  "agli  effetti  del   comma   1",   le   seguenti:
          "L'ammontare     netto     e'    costituito    dall'importo
          dell'indennita'   che   eccede   quello   complessivo   dei
          contributi  versati dal lavoratore sempreche' l'importo dei
          contributi a carico del lavoratore  non  ecceda  il  4  per
          cento  dell'importo  annuo  in denaro o in natura, al netto
          dei contributi obbligatori dovuti per legge,  percepito  in
          dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi
          o  casse  di  previdenza  tenuti alla prestazione non siano
          previste   clausole   che   consentano   l'erogazione    di
          anticipazioni periodiche sull'indennita' spettante".
             -  L'art.  2-bis,  comma  4,  del citato D.L. n. 69/1989
          cosi' recita:
          "I rimborsi d'ufficio di cui  al  comma  3  sono  eseguiti,
          mediante  la  procedura automatizzata prevista dall'art. 2-
          bis  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   29
          settembre 1973, n. 602".
          Nota all'art. 1:
            -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 16, comma 1,
          lettera a), e dei primi due commi dell'art.  17  del  testo
          unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con D.P.R. n.
          917/1986:
             "Art.  16  (Tassazione  separata).  -  1.  L'imposta  si
          applica separatamente sui seguenti redditi:
               a)  trattamento  di  fine rapporto di cu all'art. 2120
          del codice civile e indennita' equipollenti,  comunque  de-
          nominate,  commisurate  alla  durata dei rapporti di lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
          e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi  di  cui
          all'art.  2122  del codice civile; altre indennita' e somme
          percepite una volta tanto in  dipendenza  della  cessazione
          dei  predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
          le somme risultanti dalla capitalizzazione  di  pensioni  e
          quelle  attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
          ai sensi dell'art. 2125 del codice civile".
             "Art.  17  (Indennita'  di  fine  rapporto).  -  1.   Il
          trattamento   di   fine  rapporto  e  le  altre  indennita'
          equipollenti, comunque denominate, commisurate alla  durata
          dei  rapporti  di  lavoro dipendente di cui alla lettera a)
          del comma 1 dell'art. 16 sono imponibili per un importo che
          si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma
          pari a lire 500 mila per  ciascun  anno  preso  a  base  di
          commisurazione  con  esclusione  dei  periodi di anzianita'
          convenzionale;  per  i  periodi   inferiori   all'anno   la
          riduzione  e'  rapportata  a mese. Se il rapporto si svolge
          per un numero di ore inferiore a quello ordinario  previsto
          dai  contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria,
          la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica
          con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto il
          diritto alla  percezione,  corrispondente  all'importo  che
          risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero
          degli   anni   e   frazione   di   anno  preso  a  base  di
          commisurazione e moltiplicando  il  risultato  per  dodici.
          L'ammontare   netto   delle   indennita'   equipollenti  al
          trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui
          formazione  concorrono  contributi  previdenziali  posti  a
          carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato
          previa  detrazione  di  una  somma pari alla percentuale di
          tali indennita' corrispondente al rapporto, alla  data  del
          collocamento  a  riposo  o  alla data in cui e' maturato il
          diritto alla  percezione,  fra  l'aliquota  del  contributo
          previdenziale  posto  a  carico dei lavoratori dipendenti e
          assimilati e l'aliquota complessiva del  contributo  stesso
          versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
            2.  Le  altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
          del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla  durata
          del  rapporto  di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
          diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per  il  loro
          ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli
          effetti  del  comma  1.  L'ammontare  netto  e'  costituito
          dall'importo dell'indennita' che eccede quello  complessivo
          dei  contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo
          dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4  per
          cento  dell'importo  annuo  in denaro o in natura, al netto
          dei contributi obbligatori dovuti per legge,  percepito  in
          dipendenza  del rapporto di lavoro e negli statuti di fondi
          o casse di previdenza tenuti  alla  prestazione  non  siano
          previste    clausole   che   consentano   l'erogazione   di
          anticipazioni   periodiche    sull'indennita'    spettante.
          Tuttavia  le  medesime  indennita'  e somme, se percepite a
          titolo definitivo per effetto  della  cessazione  del  solo
          rapporto  con il soggetto erogatore, sono imponibili per il
          loro ammontare netto  con  l'aliquota  determinata  con  il
          criterio di cui al comma 1".