La legge 9 luglio 1990, n. 185, art. 27, commi 1 e 2 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 14 luglio 1990), stabilisce che le transazioni (od operazioni) bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dall'art. 2 della stessa legge, devono essere notificate al Ministero del tesoro, che ne autorizza lo svolgimento entro trenta giorni dalla notifica. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94 (Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 70 del 23 marzo 1991), relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 185/1990, prevede all'art. 11, comma 2, che gli istituti e le aziende di credito chiedono l'autorizzazione al Ministro del tesoro, secondo modalita' stabilite dallo stesso, inoltrando i dati specificati nei commi 1 e 2. In attuazione della previsione contenuta nel citato art. 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 94/1991, di seguito si impartiscono disposizioni e si forniscono chiarimenti. 1. Le domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 27 della legge n. 185/1990, che nella legge e qui di seguito sono denominate notifiche, devono essere prodotte dagli istituti e dalle aziende di credito in carta bollata o con apposizione di marche, in modo da assolvere l'imposta di bollo per l'importo vigente al momento della presentazione della notifica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, allegato A, art. 6, e suc- cessive modificazioni. Le semplici segnalazioni, contenenti elementi informativi analoghi a quelli previsti dall'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 94/1991, sono invece prodotte in carta semplice, nei casi di seguito specificati, ai fini della redazione della relazione al Parlamento di cui al combinato disposto degli articoli 27, comma 3, e 5 della legge n. 185/1990. Sia le notifiche sia le segnalazioni devono essere trasmesse al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Divisione XVII - Via XX Settembre, 97 00187 Roma. 2. Si forniscono i seguenti criteri distintivi tra le transazioni bancarie soggette a notifica e quelle oggetto di semplice segnalazione ovvero del tutto escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 27 della legge n. 185/1990: a) Transazioni bancarie riguardanti esportazione, importazione e transito di merci non soggetti a licenza e/o autorizzazione - Non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in oggetto e pertanto non sono soggette ad alcuna comunicazione al Ministero del tesoro. Resta rimessa alla eventuale autonoma valutazione degli istituti e delle aziende di credito la segnalazione cautelativa delle transazioni bancarie relative a forniture non soggette a licenza e/o autorizzazione ma che si possano comunque ritenere finalizzate ad uso bellico. b) Fidejussioni - Sono soggette a sola segnalazione. Per transazioni bancarie, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 185/1990, devono intendersi le operazioni di esclusiva competenza bancaria, eccettuate quindi le garanzie di tipo fidejussorio rilasciabili anche dalle societa' di assicurazione. c) Finanziamenti - Sono assoggettati a notifica i finanziamenti legati ad operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento. d) Notifiche di apertura di credito ed invio di documenti all'incasso - Tali servizi bancari non sono soggetti ne' a notifica ne' a segnalazione. e) Operazioni accessorie - Sono soggette a notifica. Le notifiche devono contenere tutti gli elementi informativi concernenti l'operazione commerciale sottostante, indicati nell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 94/1991. Esulano dall'ambito di applicazione della normativa in oggetto le prestazioni accessorie del tipo dei compensi di mediazione, le quali, essendo subordinate alla sola conclusione del contratto principale e potendo quindi risultare dovute anche in caso di mancata esecuzione dello stesso, debbano nei concreti casi di specie essere corrisposte in carenza di una effettiva esportazione o importazione. f) Operazioni a termine e a pronti, opzioni sui cambi Non sono soggette a notifica. Restano ovviamente sottoposti a notifica i trasferimenti valutari da e verso l'estero che eventualmente conseguano a tali operazioni a regolamento di contratti rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 185/1990. g) Operazioni in "pool" - La notifica deve essere effettuata dalla banca capofila indicando le banche partecipanti e le relative quote. h) Pagamenti anticipati - Sono soggetti alla sola segnalazione. Restano ovviamente soggette a notifica le eventuali successive transazioni bancarie, direttamente legate all'espletamento della fornitura e pertanto subordinate al rilascio di licenza e/o autorizzazione per esportazione, importazione o transito di materiali di armamento. i) Pluralita' di transazioni bancarie relative ad una singola operazione commerciale - Le transazioni devono essere tutte notificate, preferibilmente mediante l'istanza presentata in occasione del primo intervento bancario. I successivi interventi, in caso di piu' transazioni bancarie cumulativamente autorizzate, devono essere successivamente segnalati a mano a mano che vengano posti in essere. l) Attuazione di accordi intergovernativi di cui sia parte la Repubblica italiana - Le transazioni bancarie derivanti da operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento direttamente collegate all'attuazione di accordi della specie suddetta non sono assoggettate a notifica ma devono essere segnalate. m) Aperture di credito documentale import ed export rispettivamente emesse e confermate prima dell'entrata in vigore della legge n. 185/1990 - Gli utilizzi relativi devono formare oggetto di sola segnalazione. Il Ministro: CARLI