La  legge  9  luglio  1990,  n. 185, art. 27, commi 1 e 2 (Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 163 del 14 luglio  1990),  stabilisce
che   le   transazioni   (od   operazioni)  bancarie  in  materia  di
esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come
definiti dall'art. 2 della stessa legge, devono essere notificate  al
Ministero  del  tesoro,  che ne autorizza lo svolgimento entro trenta
giorni dalla notifica.
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  23  febbraio
1991,  n.  94 (Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 70 del 23 marzo
1991), relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 185/1990,
prevede all'art. 11, comma 2,  che  gli  istituti  e  le  aziende  di
credito  chiedono  l'autorizzazione  al  Ministro del tesoro, secondo
modalita' stabilite dallo stesso, inoltrando i dati  specificati  nei
commi 1 e 2.
  In  attuazione della previsione contenuta nel citato art. 11, comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  94/1991,
di seguito si impartiscono disposizioni e si forniscono chiarimenti.
  1.  Le  domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 27 della legge
n. 185/1990, che  nella  legge  e  qui  di  seguito  sono  denominate
notifiche,  devono  essere prodotte dagli istituti e dalle aziende di
credito in carta bollata o con apposizione  di  marche,  in  modo  da
assolvere  l'imposta  di bollo per l'importo vigente al momento della
presentazione della notifica, ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, allegato A, art. 6, e suc-
cessive modificazioni.
  Le semplici segnalazioni, contenenti elementi informativi  analoghi
a  quelli  previsti  dall'art.  11,  commi  1  e  2,  del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  94/1991,  sono  invece
prodotte  in carta semplice, nei casi di seguito specificati, ai fini
della redazione della relazione al Parlamento  di  cui  al  combinato
disposto degli articoli 27, comma 3, e 5 della legge n. 185/1990.
  Sia  le  notifiche  sia  le segnalazioni devono essere trasmesse al
Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Divisione XVII
- Via XX Settembre, 97 00187 Roma.
  2. Si forniscono i seguenti criteri distintivi tra  le  transazioni
bancarie   soggette   a   notifica   e  quelle  oggetto  di  semplice
segnalazione ovvero del tutto  escluse  dall'ambito  di  applicazione
dell'art. 27 della legge n. 185/1990:
   a)  Transazioni  bancarie riguardanti esportazione, importazione e
transito di merci non soggetti a licenza  e/o  autorizzazione  -  Non
rientrano  nell'ambito  di  applicazione della normativa in oggetto e
pertanto non sono soggette ad alcuna comunicazione al  Ministero  del
tesoro.  Resta  rimessa  alla  eventuale  autonoma  valutazione degli
istituti e delle aziende di credito la segnalazione cautelativa delle
transazioni bancarie relative a forniture non soggette a licenza  e/o
autorizzazione ma che si possano comunque ritenere finalizzate ad uso
bellico.
   b) Fidejussioni - Sono soggette a sola segnalazione.
Per  transazioni  bancarie,  ai  sensi  dell'art.  27  della legge n.
185/1990, devono intendersi le  operazioni  di  esclusiva  competenza
bancaria,   eccettuate   quindi  le  garanzie  di  tipo  fidejussorio
rilasciabili anche dalle societa' di assicurazione.
   c)  Finanziamenti  -  Sono assoggettati a notifica i finanziamenti
legati ad operazioni di  esportazione,  importazione  e  transito  di
materiali di armamento.
   d)  Notifiche  di  apertura  di  credito  ed  invio  di  documenti
all'incasso - Tali servizi bancari non sono soggetti ne'  a  notifica
ne' a segnalazione.
   e)  Operazioni accessorie - Sono soggette a notifica. Le notifiche
devono  contenere  tutti   gli   elementi   informativi   concernenti
l'operazione  commerciale sottostante, indicati nell'art. 11, commi 1
e 2, del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.
94/1991.
  Esulano  dall'ambito  di applicazione della normativa in oggetto le
prestazioni accessorie del tipo dei compensi di mediazione, le quali,
essendo subordinate alla sola conclusione del contratto principale  e
potendo  quindi  risultare dovute anche in caso di mancata esecuzione
dello stesso, debbano nei concreti casi di specie essere  corrisposte
in carenza di una effettiva esportazione o importazione.
   f)  Operazioni  a  termine  e a pronti, opzioni sui cambi Non sono
soggette a notifica.  Restano  ovviamente  sottoposti  a  notifica  i
trasferimenti   valutari   da  e  verso  l'estero  che  eventualmente
conseguano a tali operazioni a regolamento  di  contratti  rientranti
nell'ambito di applicazione della legge n. 185/1990.
   g) Operazioni in "pool" - La notifica deve essere effettuata dalla
banca capofila indicando le banche partecipanti e le relative quote.
   h) Pagamenti anticipati - Sono soggetti alla sola segnalazione.
  Restano  ovviamente  soggette  a  notifica  le eventuali successive
transazioni  bancarie,  direttamente  legate  all'espletamento  della
fornitura   e   pertanto  subordinate  al  rilascio  di  licenza  e/o
autorizzazione per esportazione, importazione o transito di materiali
di armamento.
   i) Pluralita' di transazioni  bancarie  relative  ad  una  singola
operazione   commerciale   -   Le  transazioni  devono  essere  tutte
notificate,  preferibilmente   mediante   l'istanza   presentata   in
occasione  del primo intervento bancario. I successivi interventi, in
caso di piu' transazioni bancarie cumulativamente autorizzate, devono
essere successivamente segnalati a mano a mano che vengano  posti  in
essere.
   l)  Attuazione  di  accordi  intergovernativi  di cui sia parte la
Repubblica italiana - Le transazioni bancarie derivanti da operazioni
di esportazione, importazione e transito di  materiali  di  armamento
direttamente   collegate   all'attuazione  di  accordi  della  specie
suddetta non sono assoggettate a notifica ma devono essere segnalate.
   m)   Aperture   di   credito   documentale   import   ed    export
rispettivamente  emesse  e  confermate  prima  dell'entrata in vigore
della legge n.  185/1990  -  Gli  utilizzi  relativi  devono  formare
oggetto di sola segnalazione.
                                                   Il Ministro: CARLI